Cassazione Penale, Sentenza n. 40566/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 22/04/2022 che, riformando il G.i.p. di Latina, aveva applicato a Calabresi la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per i capi 12-16 e 18 della contestazione provvisoria. I motivi principali dedotti: 1) utilizzazione di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari (artt. 191 e 406 c.p.p.); 2) acquisizione tardiva di documenti depositati il 13/04/2022 e mancanza di connessione con i fatti (violazione del principio devolutivo); 3) contestazione della credibilità e attendibilità del collaboratore di giustizia Zuppardo e dell'effettiva sussistenza di riscontri individualizzanti; 4) inutilizzabilità della nota del 10/11/2021 e questioni relative alla tutela del diritto di difesa/ possibile illegittimità costituzionale dell'art. 384 c.p. pen.; 5) vizio di motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, che avrebbero giustificato la misura interdittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) accolto i profili relativi alla inutilizzabilità di atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini (in seguito al diniego di proroga da parte del G.i.p.), rilevando che il Tribunale aveva dato rilievo a una conversazione del 10/11/2021 attinta da causa di inutilizzabilità; in conseguenza di ciò ha pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con riferimento al capo 18) (falso) per carenza degli indizi ormai derivanti da atti inutilizzabili; 2) rigettato le censure sulla credibilità del collaboratore Zuppardo e confermato, per i capi 12-16, la sussistenza di gravi indizi ritenuti supportati anche da riscontri individualizzanti; il ricorso è in larga parte inammissibile o infondato su questo punto; 3) accolto il motivo cautelare relativo alla misura interdittiva: la motivazione del Tribunale in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione è risultata insufficiente (mancanza di indicazione di prove specifiche esposte a rischio, assenza di elemento di attualità e continuità del pericolo), per cui l'ordinanza è stata annullata anche sotto il profilo cautelare nella parte in cui aveva disposto la sospensione dall'esercizio dell'ufficio; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 191 c.p.p.
Disciplina sulla inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini; la Corte ha ritenuto inutilizzabili gli atti successivi al termine quando il G.i.p. ha negato la proroga
art. 406, comma 8, c.p.p.
Riferimento alle conseguenze della scadenza dei termini delle indagini; usato per sostenere l'inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti dopo il termine
art. 310 c.p.p.
Norma sul procedimento cautelare; evocata in relazione ai limiti di utilizzazione di atti e documenti nell'ambito del procedimento
art. 603, commi 2 e 3, c.p.p.
Norme sulle comunicazioni e produzioni documentali in sede di giudizio; citate in relazione all'acquisizione tardiva di atti e al principio devolutivo
art. 63, comma 2, c.p.p.
Riferimento all'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da persona informata sui fatti quando vi sia elusione delle garanzie dell'indagato; invocato nel motivo relativo alla nota del 10/11/2021 (ma la Corte ha ritenuto che la conversazione attinta sia inutilizzabile e ciò ha inciso sul capo 18)
art. 64 c.p.p.
Norma sulla esclusione di atti compiuti senza rispetto delle garanzie; richiamata nel quadro delle contestazioni di utilizzabilità degli atti
art. 384 c.p.
Norma sulla non punibilità delle dichiarazioni rese da persona che non poteva essere obbligata a deporre; il ricorrente ha invocato profili di illegittimità costituzionale per estendere la tutela anche ai casi di aggiramento del diritto di difesa, ma la Corte non ha deciso la questione costituzionale e ha risolto il caso accertando l'inutilizzabilità di atti specifici
art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.
Disciplina dei presupposti per le misure cautelari, in particolare il pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ha richiamato che per tale pericolo è necessaria la indicazione di prove specifiche a rischio e della capacità/volontà concreta dell'indagato di inquinarle
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale che consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti nelle ipotesi indicate; applicata al procedimento
Massime di principio
- Atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari sono inutilizzabili se il G.i.p. ha negato la proroga; se tali atti sono decisivi per la decisione cautelare o per la configurazione di un capo d'imputazione la relativa misura o contestazione può essere annullata
- Chi solleva l'inutilizzabilità o l'acquisizione tardiva di documenti deve specificare quali sono gli atti viziati e chiarirne l'incidenza sul compendio indiziario; deduzioni generiche sono inammissibili
- Le dichiarazioni di collaboratori rese dopo 180 giorni dall'inizio della collaborazione possono rimanere utilizzabili per misure cautelari e per il giudizio, ma richiedono un accertamento puntuale dell'attendibilità e la presenza di riscontri individualizzanti
- Per fondare una misura cautelare sul pericolo di inquinamento probatorio è necessaria una motivazione concreta che indichi quali prove sono esposte a rischio e come l'indagato potrebbe agire; non è sufficiente un richiamo generico alla «spiccata attitudine» a falsificare la realtà
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: la valutazione deve tener conto del tempo trascorso dai fatti contestati, della collocazione operativa attuale dell'indagato e della concreta possibilità di ripetere il reato
- Quando un documento o una dichiarazione possa costituire il "corpo" dell'ipotesi di reato (es. un falso), la loro utilizzabilità va valutata con particolare attenzione rispetto al termine delle indagini e alle garanzie difensive; la corte può decidere l'annullamento senza rinvio se gli indizi restano irrimediabilmente compromessi
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