Sentenza n. 908/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento Quanto al ricorso n. 637 del 2020: - dell’ordinanza sindacale n. 283 del 22.05.2020 (All. 1 - copia ordinanza impugnata) emessa dal Comune di Diamante (CS) e avente ad oggetto “provvedimento relativo ai procedimenti amministrativi per titoli abilitativi volti alla realizzazione e/o ampliamento e/o adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di modifica degli impianti di telefonia mobile o radio base”, pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio on Line del Comune di Diamante, nel sito istituzionale www.comune-diamante.it, con cui il Comune di Diamante ha ordinato che, sino al 30 luglio 2020, non possano essere iniziate attività e/o cantierizzate opere ed interventi volti ad ottenere – anche nella forma del silenzio significativo - titoli abilitativi per la realizzazione e/o ampliamento/ potenziamento/ adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di modifica di impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale (restando, a dire dell’ente, consentiti, previa comunicazione da effettuare almeno 24 ore prima al comune, le attività di manutenzione ordinarie e quelle necessarie per la riparazione dei malfunzionamenti degli impianti) nonché che, sino a quella data, non possano essere presentate al Comune di Diamante nuove richieste, comunicazioni, domande volte ad ottenere titoli abilitativi per la realizzazione e/o l’ampliamento/ potenziamento/ adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato; Quanto al ricorso n. 699 del 2020: per l'annullamento - del provvedimento di divieto inizio lavori prot. N. 11627 del 22.06.2020 (All. 1 - copia provvedimento impugnato) emesso dal Comune di Diamante (CS) e avente ad oggetto “SCIA per l'adeguamento radioelettrico di una stazione radio base esistente ai sensi degli artt. 87 bis e 88 del d.lgs 259/03 e deroga all'autorizzazione paesaggistica codice sito 4OF05316 “Diamante città” - prot. N. 4418 del 28.02.20, pratica SUAP n. 934 del 05.02.20 comunicata alla concludente in data 22.06.20 con cui il Comune di Diamante, richiamando l'ordinanza n. 139 del 05.04.20 e l'ordinanza sindacale n. 283 del 22.05.20, ha inibito alla ricorrente l'inizio dei lavori sul sito indicato in oggetto nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato, e per l'accertamento e/o declaratoria del diritto della concludente di iniziare i lavori di cui alla summenzionata SCIA acquisita con pratica SUAP n. 934 del 05.02.20 giusta formazione del titolo per silenzio-assenso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che sospendeva sino al 30 luglio 2020 l'avvio, la cantierizzazione e la presentazione di istanze relative a interventi su impianti di telefonia mobile o radio base, nonché successivo divieto di inizio lavori relativo a una SCIA per l'adeguamento di una stazione radio base.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due provvedimenti comunali: l'ordinanza sindacale n. 283 del 22 maggio 2020, con cui il Comune aveva disposto un blocco generale e temporalmente limitato delle attività e dei procedimenti amministrativi relativi agli impianti di telefonia mobile o radio base, e il successivo provvedimento del 22 giugno 2020, con cui era stato vietato l'inizio dei lavori previsti da una SCIA per l'adeguamento radioelettrico di una stazione radio base. Sono state dedotte la violazione della normativa statale emergenziale pandemica, l'incompetenza del Sindaco, la violazione degli artt. 87 e 87-bis del d.lgs. n. 259/2003, la formazione del silenzio-assenso e la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse e, in subordine, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili entrambi i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i provvedimenti impugnati avevano cessato di produrre effetti il 30 luglio 2020. L'annullamento non avrebbe più procurato alla ricorrente un'utilità concreta e attuale. Il Collegio ha escluso che l'interesse a consolidare la legittimità dell'intervento, a prevenire la reiterazione di provvedimenti analoghi o a ottenere la rifusione delle spese fosse sufficiente a mantenere l'interesse alla decisione. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità dell'atto dopo il venir meno dell'utilità dell'annullamento presuppone la dichiarazione di uno specifico interesse ai fini risarcitori, che la società non aveva formulato nei termini processuali previsti dall'art. 73 c.p.a. Il TAR ha quindi escluso di poter esaminare nel merito la domanda di accertamento dell'illegittimità. Tuttavia, ai fini della soccombenza virtuale e della liquidazione delle spese, ha ritenuto fondate le censure: non sussistevano i presupposti per un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL, poiché le esigenze di gestione dei procedimenti durante l'emergenza pandemica rientravano nell'ordinaria gestione comunale e non giustificavano il blocco assoluto e generalizzato delle attività relative alle stazioni radio base. La misura era abnorme, sproporzionata e priva di adeguato fondamento, anche considerando la natura urgente e indifferibile delle opere di telefonia mobile, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, nonché l'esistenza di specifiche misure statali di contenimento dell'emergenza. Il divieto di inizio lavori è stato ritenuto illegittimo in via derivata. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
nei casi in cui, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente
Quando l'annullamento non è più utile per il ricorrente, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto soltanto se permane un interesse a fini risarcitori, che deve essere dichiarato dalla parte.
art. 73, comma 1, c.p.a.
L'interesse risarcitorio rilevante ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. deve essere esplicitato nelle forme e nei termini processuali previsti per il deposito delle memorie.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Il potere contingibile e urgente del Sindaco non può essere utilizzato per fronteggiare esigenze riconducibili alla gestione ordinaria dell'ente né per disporre un blocco generale delle attività amministrative, quando siano già presenti specifiche misure statali di contenimento dell'emergenza.
artt. 87 e 87-bis d.lgs. 259/2003
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla SCIA per l'adeguamento della stazione radio base e alla prospettata formazione del silenzio-assenso; il giudice non ha esaminato nel merito tali censure per l'improcedibilità dei ricorsi.
art. 7 l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente per denunciare la mancata partecipazione procedimentale; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente per denunciare l'omissione del preavviso di rigetto; la censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La cessazione dell'efficacia temporale dell'atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento quando il ricorrente non possa ricavare dall'eventuale decisione un'utilità concreta e attuale.
- Quando l'annullamento non è più utile, l'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. richiede la dichiarazione, nelle forme e nei termini processuali previsti, di uno specifico interesse ai fini risarcitori; tale interesse non può essere sostituito dal mero interesse a ottenere una pronuncia di principio, a prevenire future misure analoghe o a conseguire la rifusione delle spese.
- Il potere sindacale contingibile e urgente non può essere esercitato per fronteggiare esigenze riconducibili all'ordinaria gestione dell'ente locale, né può giustificare un blocco assoluto e generalizzato delle attività amministrative relative agli impianti di telefonia mobile.
- La presenza di specifiche misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica esclude, in radice, la necessità di ricorrere al potere extra ordinem previsto dall'art. 54 TUEL per sospendere generalizzatamente procedimenti e lavori relativi a stazioni radio base.
- Le opere riguardanti la telefonia mobile, in quanto assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria, presentano caratteri di urgenza e indifferibilità incompatibili con una sospensione generalizzata e non proporzionata delle relative attività.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valutare incidentalmente la fondatezza delle censure pur dichiarando improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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