Sentenza n. 4240/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 27/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad sull'istanza del 27 settembre 2025, con la quale aveva chiesto la fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto. Il TAR ha ritenuto che l'avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbia soddisfatto la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il periodo intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto in seguito all'attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009
È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per l'avvio del procedimento amministrativo soddisfa la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere, anche se il provvedimento finale sul visto non è ancora stato adottato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutati il tempo intercorso tra l'istanza e la proposizione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, l'inerzia non abbia avuto durata particolarmente estesa e l'amministrazione si sia attivata in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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