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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16840/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente che aveva prestato attività in un contesto di gruppo societario. Il Tribunale aveva accertato l'unicità del centro di imputazione degli interessi tra più società, poi succedutesi anche per cessione di ramo d'azienda, e aveva ritenuto che il rapporto fosse riferibile anche ad altra società del gruppo, con prosecuzione del rapporto dopo il licenziamento intimato formalmente da una delle società e diritto alle retribuzioni maturate. La Corte d'appello aveva confermato la codatorialità, valorizzando la prestazione svolta in modo indistinto per le esigenze del gruppo e la commistione organizzativa e funzionale tra le società. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dei principi in tema di unicità del centro di imputazione di interessi, degli artt. 2094, 2099, 2497 c.c. e 36 Cost., per avere la sentenza negato il diritto a una remunerazione, anche risarcitoria, per l'attività resa in favore di una società del gruppo; 2) violazione degli artt. 1372, 2094, 2497, 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c., per avere ritenuto cessato il rapporto per effetto del recesso comunicato dal solo datore formale; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere riconosciuto, in subordine, una somministrazione irregolare di manodopera con diritto alla costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore sin dall'inizio. La società in liquidazione che aveva ricevuto il ramo d'azienda ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, contestando la propria legittimazione passiva, l'efficacia della conciliazione e la ritenuta contitolarità del rapporto dal 1 luglio 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dai giudici di merito in termini di codatorialità nell'impresa di gruppo, fondata sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva, sulla condivisione della prestazione e sull'esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più società. Ha però affermato che tale assetto determina una responsabilità solidale dei co-datori per le obbligazioni di lavoro, non un cumulo di più retribuzioni né una duplicazione delle tutele: la domanda di ulteriore remunerazione è quindi infondata in assenza di prova di un danno o di ragioni di maggiorazione retributiva. Inoltre, in mancanza di impugnazione del recesso nei confronti di tutti i co-datori, non opera la solidarietà passiva ai fini della tutela contro il licenziamento. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi incidentali sulla legittimazione passiva e sulla codatorialità; il terzo motivo incidentale è stato assorbito. Le spese sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro delle censure per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come base della nozione di rapporto di lavoro subordinato e della necessità di individuare l'effettivo soggetto datoriale

  • art. 2099 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al diritto alla retribuzione

  • art. 2497 c.c.

    richiamato quale indice sistematico della direzione e coordinamento di società e del fenomeno di gruppo

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva

  • art. 1372 c.c.

    richiamato in relazione agli effetti del recesso e alla cessazione del rapporto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulle regole dell'onere della prova nei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio

  • d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dal ricorrente per prospettare, in subordine, una somministrazione irregolare di manodopera

  • art. 1294 c.c.

    richiamato per affermare la presunzione di solidarietà tra più debitori coobbligati

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per affermare la necessità del contraddittorio nei confronti di tutti i contitolari del rapporto

  • artt. 1292 ss. c.c.

    richiamati per qualificare la responsabilità solidale dei co-datori

  • art. 36 c.p.c.

    non richiamato nel testo fornito

Massime di principio

  • La codatorialità nell'impresa di gruppo ricorre quando il lavoratore sia inserito nell'organizzazione economica complessiva riferibile a più società e la sua prestazione sia condivisa per soddisfare un interesse comune, con esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti formalmente distinti.
  • Il collegamento economico-funzionale tra imprese del medesimo gruppo, da solo, non basta a trasferire automaticamente gli obblighi del rapporto di lavoro a tutte le società del gruppo: occorre un accertamento di fatto sulla concreta condivisione della prestazione e sull'unitarietà sostanziale del centro di imputazione.
  • In presenza di codatorialità, le società coinvolte rispondono solidalmente delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; tuttavia tale configurazione non legittima il cumulo di più retribuzioni per la medesima attività né una duplicazione delle tutele in assenza di un distinto titolo risarcitorio.
  • La tutela contro il recesso, quando si invochi un rapporto plurisoggettivo di codatorialità, richiede che l'impugnazione e la domanda siano rivolte nei confronti di tutti i soggetti individuati come contitolari del rapporto, poiché il giudicato deve investire l'intero lato passivo del rapporto.
  • L'accertamento della somministrazione irregolare di manodopera e quello della codatorialità restano distinti piani di qualificazione giuridica; la loro deduzione richiede la prova dei rispettivi presupposti fattuali e non può essere surrogata da mere allegazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAmministratori
RamiLavoroSocietarioProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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