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Sentenza

Sentenza n. 4704/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS- del 24.01.2024, notificato in data 30.08.2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 13.10.2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202412547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, lamentando violazione della legge n. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea considerazione dei presupposti ed eccesso di potere. Il diniego era fondato su plurimi elementi pregiudizievoli riferiti al padre convivente — segnalazioni per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, guida in stato di ebbrezza e truffa — e su una segnalazione per maltrattamenti in famiglia riferita alla madre. Il ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione avesse valorizzato esclusivamente notizie di reato e querele riguardanti terzi, senza considerare adeguatamente la propria condotta, il proprio inserimento sociale e l’intervenuta archiviazione delle segnalazioni per violenza sessuale e maltrattamenti. Ha inoltre eccepito la tardività della documentazione depositata dal Ministero.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente disposto lo stralcio della documentazione depositata dal Ministero il 6 febbraio 2026, perché tardiva rispetto al termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo che, nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nella concessione della cittadinanza, fossero valutati anche i precedenti e le condotte dei genitori conviventi, quali indicatori del contesto familiare, dell’affidabilità e delle prospettive di integrazione dell’istante. La responsabilità penale personale non impedisce tale valutazione amministrativa, poiché il diniego non attribuisce al richiedente la responsabilità dei fatti altrui, ma utilizza quei fatti per una valutazione prognostica autonoma sull’inserimento nella comunità nazionale e sui possibili effetti indiretti dell’acquisto della cittadinanza sui familiari. Il giudizio amministrativo può fondarsi su una valutazione globale e non atomistica degli indicatori, considerando natura, periodicità e reiterazione delle condotte. I fatti ricadenti nel decennio anteriore alla domanda sono stati ritenuti rilevanti nel periodo di osservazione; anche il precedente più risalente, relativo alla truffa del 2006, non perde automaticamente rilievo per il mero decorso del tempo. L’archiviazione intervenuta nel luglio 2024 non poteva essere considerata perché successiva al diniego del marzo 2024. È stata inoltre ritenuta legittima la valorizzazione delle plurime violazioni per guida in stato di ebbrezza, considerate indicatori di scarsa adesione ai valori di tutela della vita e dell’incolumità altrui, anche indipendentemente dall’accertamento di una responsabilità penale definitiva. La stabile occupazione, l’assenza di pericolosità sociale e l’inserimento nella società locale sono stati considerati requisiti ordinari e condizioni minime per il soggiorno, non elementi sufficienti a dimostrare l’ulteriore integrazione richiesta per la cittadinanza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza decennale presuppone non solo il requisito quantitativo della durata della residenza, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione e dell’integrazione dell’aspirante cittadino, con particolare riguardo all’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi consente all’interessato di presentare osservazioni prima dell’adozione del diniego; nel caso concreto le osservazioni sono state ritenute non idonee a superare gli elementi ostativi.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza.

    La documentazione depositata oltre il termine processuale è stata stralciata.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    La tutela dall’espulsione riconosciuta ai parenti entro il secondo grado del cittadino italiano è stata richiamata per evidenziare i possibili effetti indiretti dell’acquisto della cittadinanza sui familiari.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    I requisiti relativi all’ingresso e al soggiorno regolare sono stati considerati condizioni ordinarie e minime, non sufficienti da sole per la concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    La regolarità del soggiorno e l’inserimento sociale sono stati qualificati come presupposti ordinari per il mantenimento del titolo di soggiorno, non equivalenti alla prova dell’integrazione richiesta per la cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale, il requisito della residenza non ha solo natura quantitativa, ma comprende un periodo di osservazione qualitativa, nel quale l’interessato deve dimostrare una condotta priva di mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento.
  • L’Amministrazione può fondare il giudizio prognostico sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente anche su condotte e precedenti penali riferiti a familiari conviventi, in quanto elementi del contesto familiare rilevante per valutare l’inserimento nella comunità e i possibili effetti indiretti dell’acquisto della cittadinanza.
  • La valutazione amministrativa dei fatti penalmente rilevanti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: le risultanze fattuali possono essere apprezzate negativamente ai fini della cittadinanza anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale, purché siano utilizzate come indicatori della complessiva affidabilità e non come sanzione personale.
  • Il giudizio sulla concessione della cittadinanza deve essere globale e sintetico, considerando congiuntamente natura, periodicità, reiterazione e reciproca relazione degli elementi emersi; il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non esclude automaticamente la rilevanza di un precedente.
  • L’archiviazione o altro fatto favorevole sopravvenuto dopo l’adozione del diniego non può essere imputato all’Amministrazione quale vizio di legittimità dell’atto, dovendo la valutazione giudiziale riferirsi alla situazione esistente al momento della decisione amministrativa.
  • La stabile occupazione, il regolare soggiorno e l’inserimento ordinario nella società ospitante costituiscono condizioni minime per il soggiorno legale e non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare il più intenso livello di integrazione richiesto per la concessione della cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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