Cassazione Civile, Ordinanza n. 26436/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di progettazione e direzione lavori relativo alla costruzione di una villetta bifamiliare su un terreno in parte agricolo e in parte edificabile. La società committente aveva convenuto il professionista chiedendo il risarcimento dei danni per asseriti ritardi nell'esecuzione, difformità rispetto al progetto, sconfinamento del fabbricato in zona agricola, errori nella progettazione dell'impianto fognario, errata collocazione di una rampa per disabili e mancato completamento dell'opera. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato un risarcimento, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c. per avere la Corte d'appello valorizzato l'affidamento del professionista nell'approvazione comunale del progetto; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte avesse trascurato l'accertamento tecnico preventivo; omessa pronuncia su responsabilità progettuale e su alcune voci di danno, inclusi i costi di sanatoria; mancata considerazione dell'abbandono del cantiere e della definitiva interruzione dei lavori; violazione degli artt. 1218, 1453, 1123, 1226 e 2697 c.c. per avere escluso il danno da mancato godimento del bene. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte carente di specificità e, per il resto, infondato, osservando in sintesi che non risultava provato un concreto danno risarcibile, che il preteso sconfinamento era solo catastale e non aveva inciso sulle distanze legali né generato un esborso per sanatoria, che l'impianto fognario era stato ripensato per una sopravvenuta scoperta di roccia non imputabile al professionista, che la rampa per disabili non aveva generato contestazioni dei confinanti né un danno provato, e che i ritardi nei lavori non erano stati ricondotti a un inadempimento imputabile, anche perché mancava un termine contrattuale specifico e la società avrebbe potuto attenuare il pregiudizio proseguendo autonomamente l'opera. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società committente. Ha ritenuto alcuni motivi inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a una rivalutazione del merito, e gli altri infondati perché la Corte d'appello aveva escluso in modo corretto la prova di un danno risarcibile e di un inadempimento imputabile al professionista. È stata confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo ex n. 3 è utilizzabile per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non per ottenere una diversa valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice di merito non si sia pronunciato su una domanda o un capo di domanda effettivamente introdotto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la richiesta di sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito con quella di una consulenza o di un diverso elaborato tecnico.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria e sufficientemente chiara dei fatti di causa; una descrizione troppo carente può incidere sulla sua ammissibilità.
art. 1218 c.c.
L'inadempimento contrattuale richiede che il danno e il nesso con la condotta del debitore siano allegati e provati; non basta la mera contestazione del risultato dell'opera.
art. 1176, comma 2, c.c.
Il professionista va valutato secondo la diligenza qualificata della sua attività, ma la responsabilità non può essere affermata senza la prova di una concreta violazione e del danno conseguente.
art. 1453 c.c.
La risoluzione e le conseguenze dell'inadempimento presuppongono un inadempimento imputabile e non giustificano, di per sé, il riconoscimento automatico del danno.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può omettere di pronunciarsi sulle domande o sulle eccezioni ritualmente proposte.
art. 1123 c.c.
Richiamato dal ricorso tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi una regola decisiva autonoma nel caso concreto.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'an debeatur e di un danno non altrimenti provabile con precisione.
art. 1227, comma 2, c.c.
Il danneggiato ha l'onere di evitare o attenuare le conseguenze del danno quando ciò sia possibile senza apprezzabile sacrificio.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova del danno e del nesso causale incombe su chi agisce in giudizio.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato nel ricorso come parametro temporale, ma la Corte osserva che non costituisce un termine contrattuale di completamento dei lavori e ha finalità diverse.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale del professionista, il creditore deve allegare e provare non solo l'inadempimento, ma anche un danno concreto e il nesso causale tra la condotta contestata e il pregiudizio lamentato.
- La censura di legittimità non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del merito o nella mera contrapposizione di una diversa consulenza tecnica alle conclusioni fatte proprie dal giudice di appello.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non abbia esaminato una domanda o un capo di domanda effettivamente devoluto; non sussiste quando la decisione, pur implicitamente, escluda la voce di danno rivendicata.
- Per configurare il danno da irregolarità edilizie o urbanistiche occorre dimostrare un effettivo pregiudizio economico o giuridico; un mero sconfinamento catastale o un'irregolarità non supportata da conseguenze concrete non basta.
- In tema di responsabilità del direttore dei lavori e progettista, l'errore non è imputabile quando la sopravvenienza tecnica renda necessaria una modifica progettuale non prevedibile secondo la normale diligenza professionale.
- Il danno da mancato godimento dell'immobile non può essere trattato come in re ipsa, ma va specificamente allegato e provato anche quanto alla concreta possibilità di utilizzazione o locazione del bene.
- Il danneggiato deve attivarsi per contenere le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento quando abbia la possibilità di proseguire o completare l'opera con modalità alternative ragionevoli.
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