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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35690/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Selva impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto di pistola in luogo pubblico, in concorso, e per l'esplosione di colpi a scopo intimidatorio. Contestava in particolare: a) l'assenza di prove del concorso nella detenzione/porto dell'arma (sostenendo che l'arma fosse nella esclusiva disponibilita' di Gaetano Moccia, inizialmente occultata e poi visibile solo dopo l'ingresso nel bar); b) la non conoscenza da parte di Selva della presenza dell'arma e la breve durata temporale degli eventi, che lo vedrebbero non presente al momento di alcuni spari; c) l'indisponibilita' di elementi che giustificassero la misura carceraria, sostenendo che pericoli di inquinamento probatorio e di recidiva non fossero adeguatamente motivati e che misure meno afflittive sarebbero state proporzionate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione analitica, logica e coerente circa i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. La sentenza richiamava riprese video e dichiarazioni che documentavano una azione sinergica del gruppo, la visibilita' della pistola su apposite cinghie, l'uso minaccioso dell'arma nel locale e gli spari all'esterno. Ha condiviso l'applicazione del principio secondo cui chi aderisce a un'impresa criminale in cui un compartecipe detiene l'arma puo' rispondere del porto/ detenzione dell'arma. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto provati il pericolo di inquinamento probatorio (omerta' e pressione sugli offesi) e il pericolo di recidiva, richiamando la gravita' dell'azione, l'organizzazione del gruppo, i precedenti penali del ricorrente e l'incidenza sulla pubblica incolumita'. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato, Selva e' stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Definizione di concorso di persone nel reato; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'adesione a una impresa criminosa che prevede l'impiego di un'arma fa rispondere anche chi non ha l'arma ma vi partecipa

  • art. 112 cod. pen., comma 1

    Raggruppamento normativo collegato al concorso di persone; la Corte lo prende a riferimento per affermare la responsabilita' concorrente nella detenzione e porto dell'arma

  • art. 12 e art. 14 Legge 14 ottobre 1974 n. 497

    art. 12, art. 14 L. 14/10/1974 n. 497

    Norme sulla disciplina delle armi e sulle pene/illeciti connessi al porto e detenzione; la Corte le ha interpretate come applicabili alla fattispecie di detenzione e porto in luogo pubblico anche quando l'arma e' nella disponibilita' esclusiva di un compartecipe ma l'azione e' collettiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'obbligo di condanna alle spese processuali per il rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1 ter e comma 1 bis disp. att. c.p.p.

    Disposizioni sull'adempimento in caso di provvedimenti che non comportano immediata rimessione in liberta'; la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto dove il ricorrente e' ristretto per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Il concorso nel porto o nella detenzione di un'arma puo' essere ricavato dall'adesione a un'impresa criminosa organizzata anche se l'arma e' nella esclusiva disponibilita' di un solo soggetto: la partecipazione sinergica e la visibilita' o l'uso dell'arma valgono come elementi indizianti
  • La mera lontananza temporale o il fatto di essere arrivati con mezzi diversi non escludono il concorso se dalle immagini e dalle dichiarazioni emerge una predeterminazione e una condotta collettiva
  • Il mancato intervento volto a dissuadere un compartecipe dall'esibire l'arma non e' automaticamente esimente: il comportamento passivo puo' integrare adesione all'impresa criminosa a seconda del contesto probatorio
  • Per l'applicazione della custodia cautelare in carcere e' sufficiente che sussistano gravi indizi e motivate esigenze cautelari quali il pericolo di inquinamento probatorio o il pericolo di recidiva, specie se supportate da elementi fattuali (omerta', precedenti, modalita' dell'azione, pericolo per la pubblica incolumita')
  • La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari personali, svolge un controllo di legittimita' limitato alla verifica della adeguatezza, congruenza e logicita' della motivazione del giudice di merito, non potendo sostituirsi alla valutazione fattuale diretta

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