Cassazione Penale, Sentenza n. 35690/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Selva impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto di pistola in luogo pubblico, in concorso, e per l'esplosione di colpi a scopo intimidatorio. Contestava in particolare: a) l'assenza di prove del concorso nella detenzione/porto dell'arma (sostenendo che l'arma fosse nella esclusiva disponibilita' di Gaetano Moccia, inizialmente occultata e poi visibile solo dopo l'ingresso nel bar); b) la non conoscenza da parte di Selva della presenza dell'arma e la breve durata temporale degli eventi, che lo vedrebbero non presente al momento di alcuni spari; c) l'indisponibilita' di elementi che giustificassero la misura carceraria, sostenendo che pericoli di inquinamento probatorio e di recidiva non fossero adeguatamente motivati e che misure meno afflittive sarebbero state proporzionate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione analitica, logica e coerente circa i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. La sentenza richiamava riprese video e dichiarazioni che documentavano una azione sinergica del gruppo, la visibilita' della pistola su apposite cinghie, l'uso minaccioso dell'arma nel locale e gli spari all'esterno. Ha condiviso l'applicazione del principio secondo cui chi aderisce a un'impresa criminale in cui un compartecipe detiene l'arma puo' rispondere del porto/ detenzione dell'arma. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto provati il pericolo di inquinamento probatorio (omerta' e pressione sugli offesi) e il pericolo di recidiva, richiamando la gravita' dell'azione, l'organizzazione del gruppo, i precedenti penali del ricorrente e l'incidenza sulla pubblica incolumita'. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato, Selva e' stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Definizione di concorso di persone nel reato; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'adesione a una impresa criminosa che prevede l'impiego di un'arma fa rispondere anche chi non ha l'arma ma vi partecipa
art. 112 cod. pen., comma 1
Raggruppamento normativo collegato al concorso di persone; la Corte lo prende a riferimento per affermare la responsabilita' concorrente nella detenzione e porto dell'arma
art. 12 e art. 14 Legge 14 ottobre 1974 n. 497
art. 12, art. 14 L. 14/10/1974 n. 497
Norme sulla disciplina delle armi e sulle pene/illeciti connessi al porto e detenzione; la Corte le ha interpretate come applicabili alla fattispecie di detenzione e porto in luogo pubblico anche quando l'arma e' nella disponibilita' esclusiva di un compartecipe ma l'azione e' collettiva
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'obbligo di condanna alle spese processuali per il rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94 disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1 ter e comma 1 bis disp. att. c.p.p.
Disposizioni sull'adempimento in caso di provvedimenti che non comportano immediata rimessione in liberta'; la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto dove il ricorrente e' ristretto per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Il concorso nel porto o nella detenzione di un'arma puo' essere ricavato dall'adesione a un'impresa criminosa organizzata anche se l'arma e' nella esclusiva disponibilita' di un solo soggetto: la partecipazione sinergica e la visibilita' o l'uso dell'arma valgono come elementi indizianti
- La mera lontananza temporale o il fatto di essere arrivati con mezzi diversi non escludono il concorso se dalle immagini e dalle dichiarazioni emerge una predeterminazione e una condotta collettiva
- Il mancato intervento volto a dissuadere un compartecipe dall'esibire l'arma non e' automaticamente esimente: il comportamento passivo puo' integrare adesione all'impresa criminosa a seconda del contesto probatorio
- Per l'applicazione della custodia cautelare in carcere e' sufficiente che sussistano gravi indizi e motivate esigenze cautelari quali il pericolo di inquinamento probatorio o il pericolo di recidiva, specie se supportate da elementi fattuali (omerta', precedenti, modalita' dell'azione, pericolo per la pubblica incolumita')
- La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari personali, svolge un controllo di legittimita' limitato alla verifica della adeguatezza, congruenza e logicita' della motivazione del giudice di merito, non potendo sostituirsi alla valutazione fattuale diretta
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