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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04190/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Tre soggetti, quali garanti di una società, si opposero a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme dovute in parte per saldo debitore di conto corrente e in parte per anticipi fatture rimasti insoluti. In primo grado contestarono la certezza del saldo e la debenza delle somme, deducendo la mancata prova documentale del credito e la possibile incidenza di interessi ultralegali/usurari, anatocismo e commissioni di massimo scoperto; chiesero anche una CTU contabile e proposero domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito. Il tribunale rigettò l’opposizione, reputò provato il credito e qualificò il contratto di garanzia come contratto autonomo di garanzia. In appello i garanti censurarono solo tale qualificazione, sostenendo che si trattasse di fideiussione ex art. 1936 c.c. con accessorietà ex art. 1945 c.c., e chiesero nuovamente una CTU; inoltre, in Cassazione, dedussero due motivi: (1) violazione degli artt. 346 c.p.c. e 1945 c.c., assumendo che le eccezioni fossero state comunque riproposte e che, in ogni caso, anche nel contratto autonomo di garanzia sarebbero opponibili le nullità per violazione di norme imperative, inclusa la clausola anatocistica; (2) violazione degli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c. e omessa pronuncia sulla nullità ex officio del contratto di fideiussione per presenza di clausole del modello ABI contrastanti con la normativa antitrust, come clausole di reviviscenza, rinuncia ai termini e sopravvivenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della banca perché depositato oltre il termine di legge. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato, da un lato, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. per mancata specifica indicazione e trascrizione dei documenti su cui le censure si fondavano; dall’altro, la mancata correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla rinuncia in appello delle eccezioni e domande non riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il censurare la mancata pronuncia sulla nullità antitrust, osservando che una nullità negoziale può essere rilevata d’ufficio in appello o in cassazione solo se i relativi fatti costitutivi risultino ritualmente allegati e dagli atti acquisiti al processo; nel caso di specie, la questione del modello ABI e della nullità antitrust era stata introdotta solo in appello, senza che nel primo grado fossero stati allegati i relativi fatti e prodotti i documenti necessari. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità è stata emessa per la tardività del controricorso. È stato inoltre posto a carico dei ricorrenti l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    le domande ed eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate e non possono essere esaminate in secondo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente i documenti sui quali si fonda e trascriverne le parti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    è la base formale delle censure di violazione di legge e omessa pronuncia dedotte nei motivi di ricorso.

  • art. 1936 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il contratto fosse una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia.

  • art. 1945 c.c.

    invocato per affermare l’accessorietà della garanzia rispetto al rapporto principale e la conseguente opponibilità delle eccezioni del debitore.

  • art. 1418 c.c.

    norma sulla nullità contrattuale richiamata per sostenere la nullità del contratto/di alcune clausole.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in tema di nullità parziale e conservazione del contratto residuo.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per sostenere il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità.

  • legge 10/10/1990 n. 287

    richiamata come fonte della disciplina antitrust asseritamente violata dalle clausole della fideiussione conforme al modello ABI.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le eccezioni e domande respinte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in difetto operano come rinunciate ex art. 346 c.p.c., con conseguente preclusione del loro riesame e irrilevanza della qualificazione del rapporto se proposta solo in funzione di tali eccezioni.
  • Nel ricorso per cassazione fondato su atti e documenti è necessario indicare specificamente dove essi siano rinvenibili e trascriverne le parti rilevanti: la mancanza di tale autosufficienza determina l’inammissibilità del motivo.
  • La nullità negoziale può essere rilevata d’ufficio nei gradi successivi solo se i fatti costitutivi della nullità risultano ritualmente allegati e dagli atti già acquisiti al processo; non è consentito introdurre per la prima volta in appello o in cassazione il fondamento fattuale della nullità.
  • L’invocazione della nullità antitrust di una fideiussione postula la tempestiva allegazione, nel giudizio di merito, della conformità delle clausole allo schema vietato e la produzione del relativo modello o degli atti da cui la conformità emerga.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e il controricorso è tardivo, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità; resta applicabile l’ulteriore contributo unificato.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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