Sentenza del 21/03/2016 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Chieti
IMPOSTE INDIRETTE - REGISTRO - Atto di mutuo dissenso relativo a pregressa compravendita immobiliare - Tassazione in misura proporzionale - Esclusione - In misura fissa - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di liquidazione di 4.940,50 euro, sostenendo che l'atto di mutuo dissenso avesse natura risolutiva ed effetto estintivo, non traslativo. Poiché l'accordo mirava soltanto a eliminare gli effetti della precedente compravendita, con restituzione del bene e del prezzo e senza alcun corrispettivo ulteriore, non si sarebbe verificato un nuovo trasferimento di ricchezza. Di conseguenza, erano dovute in misura fissa l'imposta di registro e quelle ipotecaria e catastale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il mutuo dissenso costituisse un contrarius actus, cioè un nuovo atto traslativo e una retrovendita, soggetto a imposta proporzionale sul valore dell'immobile.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che il mutuo dissenso, quando si limita a sciogliere la precedente compravendita senza attribuire vantaggi economici ulteriori, abbia effetto estintivo e sia patrimonialmente neutro: il bene e il prezzo vengono semplicemente restituiti e non nuovamente trasferiti. Pertanto, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa, così come le imposte ipotecaria e catastale, in ragione del regime di annotazione e non di nuova trascrizione. L'imposta proporzionale sarebbe applicabile soltanto se la risoluzione prevedesse un corrispettivo o altre prestazioni patrimoniali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione del contrasto interpretativo esistente.
Norme richiamate
Articoli 1372 e 1376 del codice civile
Sono richiamati per affermare che il mutuo dissenso rientra nella disciplina generale del negozio giuridico e può operare anche rispetto a contratti con effetti reali, come la compravendita.
Articolo 28 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'imposta di registro)
La risoluzione senza corrispettivo è soggetta a imposta fissa quando non determina un nuovo trasferimento di ricchezza. L'imposta proporzionale è invece dovuta se, in occasione della risoluzione, viene corrisposto un corrispettivo o derivano ulteriori prestazioni patrimoniali.
Articolo 8, lettera e), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986
Poiché le sentenze che dichiarano la risoluzione di un contratto sono tassate in misura fissa, la stessa soluzione deve essere applicata, per coerenza, alla risoluzione convenzionale mediante mutuo dissenso.
Articolo 2655 del codice civile
Il regime pubblicitario dell'annotazione, anziché della nuova trascrizione, è stato considerato coerente con la natura estintiva del mutuo dissenso e con l'assenza di un nuovo trasferimento immobiliare.
Massime di principio
- Per determinare la tassazione di un mutuo dissenso immobiliare occorre guardare alla sostanza economica dell'atto: se esso elimina la precedente compravendita e ripristina la situazione originaria senza arricchimenti, non vi è un nuovo trasferimento soggetto a imposta proporzionale.
- In assenza di un corrispettivo o di altre prestazioni patrimoniali ulteriori, l'atto di risoluzione convenzionale dovrebbe essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, con applicazione in misura fissa anche delle imposte ipotecaria e catastale.
- Se invece l'accordo prevede un compenso per lo scioglimento, conguagli, indennizzi o altre attribuzioni patrimoniali autonome, può emergere una base imponibile proporzionale ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, del D.P.R. n. 131/1986.
- La qualificazione dell'atto come mutuo dissenso, retrovendita o contrarius actus può essere controversa; è quindi necessario esaminare il contenuto concreto dell'accordo, le modalità di restituzione e gli eventuali pagamenti aggiuntivi.
- La decisione riflette un orientamento interpretativo favorevole alla neutralità fiscale del mutuo dissenso, ma il testo evidenzia l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali e amministrativi contrastanti: la guidance deve pertanto essere verificata alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabili al caso concreto.
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