Sentenza n. 2020/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione sulla nota (da valere anche quale diffida ad adempiere) inviata dalla ricorrente in data 28/10/2025 volta alla definizione e conclusione dei procedimenti avviati dal Comune di Forio a seguito di due istanze di accesso agli atti presentate dalla Società La Tinaia nell'ambito del contenzioso promosso da Gioacchino Monti titolare dell'attività commerciale Jack all'Epomeo innanzi al T.A.R. Campania, Napoli e rilascio della documentazione (oggetto delle istanze in fase di stallo) con richiesta, inoltre, al Comune di trasmissione di una relazione complessiva da parte del Comune sulla posizione amministrativa di Gioacchino Monti, in relazione alla questioni oggetto di precorsa corrispondenza, e sui provvedimenti emessi nei confronti di questi, nota non riscontrata (né quanto alla definizione dell'accesso né quanto alla richiesta di notizie sulla posizione del Gioacchino Monti) e su cui si è formato il silenzio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Forio sulla nota di sollecito e diffida del 28 ottobre 2025, relativa a istanze di accesso agli atti e alla richiesta di definizione dei procedimenti concernenti la concessione di occupazione di suolo pubblico dell'esercizio commerciale del controinteressato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio del Comune di Forio sulla nota del 28 ottobre 2025, con la quale aveva sollecitato la conclusione di due procedimenti avviati a seguito di istanze di accesso agli atti presentate nel giugno e nell'agosto 2025, nonché la trasmissione di una relazione sulla posizione amministrativa del titolare dell'esercizio commerciale contiguo e sui provvedimenti adottati in relazione alla concessione di occupazione di suolo pubblico e alla tettoia presente sull'immobile. È stata dedotta la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, del giusto procedimento, nonché illogicità, sviamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito che il Comune aveva parzialmente dato seguito alle istanze di accesso con comunicazione del 23 dicembre 2025, ma aveva lasciato inevasa parte della documentazione e non aveva fornito un quadro complessivo sulla regolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità e irricevibilità della domanda relativa alle istanze di accesso, per omessa impugnazione del silenzio-rigetto nel termine di trenta giorni, e la questione dell'assenza di un obbligo di provvedere sulle precedenti istanze di autotutela.
La decisione
Il ricorso è stato definito con esiti diversi. Quanto alle istanze di accesso del giugno e dell'agosto 2025, il Tribunale ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere perché il Comune, con comunicazione del 23 dicembre 2025, aveva accolto le istanze e osteso la documentazione richiesta relativa ai titoli edilizi e agli altri titoli abilitativi della tettoia. La richiesta di ottenere ulteriore documentazione asseritamente mancante è stata tuttavia dichiarata inammissibile e comunque irricevibile, poiché la ricorrente non aveva impugnato il silenzio-rigetto formatosi sulle originarie istanze di accesso entro il termine di trenta giorni, né il successivo silenzio-rigetto parziale che sarebbe derivato dalla comunicazione del 23 dicembre 2025. Il Tribunale ha precisato che era comunque possibile presentare una nuova istanza amministrativa di accesso. Quanto alle richieste concernenti la conclusione del procedimento relativo alla modifica o rettifica della concessione di occupazione di suolo pubblico e alla comunicazione della posizione amministrativa del controinteressato, il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato. La nota del 28 ottobre 2025 non è stata considerata meramente reiterativa, poiché le precedenti istanze avevano ricevuto riscontri favorevoli o interlocutori senza che il procedimento fosse concluso e la nuova nota conteneva anche riferimenti al contenzioso instaurato dal controinteressato. Il Comune aveva pertanto l'obbligo di provvedere espressamente, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990, non avendo concluso il procedimento nonostante il precedente impegno a modificare o rettificare la concessione e i successivi solleciti. Ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il Comune è stato ordinato di pronunciarsi e comunicare la determinazione alla ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il successivo termine di trenta giorni; il compenso di 1.000 euro è stato posto a carico del Comune. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
La disposizione sancisce il dovere dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e il principio di certezza del tempo amministrativo; l'obbligo di provvedere può derivare non solo dalla legge, ma anche da principi generali o dalle peculiarità del caso, quando ragioni di giustizia o i rapporti tra amministrazione e amministrato impongano una risposta espressa.
art. 31 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice, accertato l'obbligo di provvedere, di ordinare all'amministrazione di pronunciarsi entro un termine e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone non soltanto il decorso del termine astrattamente previsto per il procedimento, ma anche la violazione di uno specifico obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso; tale obbligo può derivare dalla legge, da principi generali o dalle peculiarità concrete del rapporto amministrativo, quando sia necessario assicurare una tutela effettiva all'interessato.
- Un'istanza successiva non è meramente reiterativa quando, alla luce dei precedenti riscontri dell'amministrazione rimasti privi di conclusione, contiene una nuova richiesta di definizione del procedimento e si fonda anche su elementi sopravvenuti o su una diversa esigenza di tutela; in tal caso può sorgere un autonomo obbligo di provvedere.
- Nel giudizio contro il silenzio relativo a un'istanza di accesso, il successivo accoglimento dell'istanza determina la cessazione della materia del contendere per la parte effettivamente soddisfatta. La contestazione dell'omessa ostensione di ulteriore documentazione richiede però l'impugnazione del silenzio-rigetto nel termine previsto, non potendo essere recuperata mediante il ricorso contro una successiva nota di sollecito.
- Ai sensi dell'art. 117 c.p.a., quando accerta l'obbligo di provvedere, il giudice deve ordinare all'amministrazione di adottare una determinazione espressa entro un termine e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
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