Cassazione Penale, Sentenza n. 43806/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP del 27/03/2023 con cui era stata confermata la custodia cautelare in carcere per il reato di importazione e commercio all'ingrosso di ingenti quantitativi di cocaina. In cassazione il difensore ha dedotto: (1) violazione delle norme processuali per mancato rispetto del termine di deposito/comunicazione del provvedimento previsto dall'art.310 c.p.p.; (2) errata applicazione di legge perché non sarebbe stato valutato come "novum" il consenso dell'indagato alla consegna nel territorio nazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'art.310, comma 2, c.p.p. fissi un termine perentorio di comunicazione alle parti: detta norma stabilisce il termine per il deposito in cancelleria ma non un termine per la comunicazione alle parti e non richiama l'art.309, comma 10, c.p.p.; pertanto il ritardo non comporta perdita di efficacia della misura cautelare. Sul secondo motivo ha rilevato mancata specificità e ha confermato che il consenso alla consegna non costituisce elemento oggettivo nuovo idoneo a determinare la revoca o la modifica della misura, essendo una mera manifestazione di volontà e, nel caso concreto, condizionata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.). La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
fissa il termine per il deposito in cancelleria del provvedimento che decide l'appello cautelare, ma non stabilisce un termine perentorio di comunicazione alle parti né provoca la perdita di efficacia della misura se superato
art. 309 c.p.p.
disciplina la perdita di efficacia della misura per la mancata decisione entro il termine nella fase di applicazione della misura cautelare originaria; la Corte ritiene che tale disciplina non sia estensibile alle istanze successive di revoca o modifica
art. 127 c.p.p.
impone comunicazioni o notificazioni "senza ritardo" dei provvedimenti decisi in camera di consiglio, ma la sua formulazione generica non lo rende idoneo a fondare un termine perentorio con conseguente perdita di efficacia della misura
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000
art. 94 disp. att. c.p.p.
dispone adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la cancelleria è stata incaricata di eseguirli
Corte costituzionale
sent. 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il termine dell'art. 310 c.p.p. riguarda il deposito in cancelleria della decisione sull'appello cautelare ma non comporta automaticamente un termine perentorio di comunicazione alle parti con conseguente perdita di efficacia della misura
- La disciplina di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p. (perdita di efficacia per mancata decisione entro termine) riguarda la fase di prima applicazione della misura cautelare e non si estende alle istanze successive di revoca o modifica
- La manifestazione di consenso dell'indagato alla consegna/transfer nel Paese non costituisce, di per sé, un elemento oggettivo nuovo idoneo a giustificare la revoca o la modifica della custodia cautelare; va valutata in termini concreti e con riferimento agli elementi oggettivi di pericolo di inquinamento probatorio o di fuga
- In cassazione la mancata specificità del motivo (reiterazione della doglianza senza nuovo fondamento giuridico o fattuale) porta all'inammissibilità del ricorso
- L'inammissibilità comporta conseguenze economiche: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a beneficio della Cassa delle ammende
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