Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43806/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP del 27/03/2023 con cui era stata confermata la custodia cautelare in carcere per il reato di importazione e commercio all'ingrosso di ingenti quantitativi di cocaina. In cassazione il difensore ha dedotto: (1) violazione delle norme processuali per mancato rispetto del termine di deposito/comunicazione del provvedimento previsto dall'art.310 c.p.p.; (2) errata applicazione di legge perché non sarebbe stato valutato come "novum" il consenso dell'indagato alla consegna nel territorio nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'art.310, comma 2, c.p.p. fissi un termine perentorio di comunicazione alle parti: detta norma stabilisce il termine per il deposito in cancelleria ma non un termine per la comunicazione alle parti e non richiama l'art.309, comma 10, c.p.p.; pertanto il ritardo non comporta perdita di efficacia della misura cautelare. Sul secondo motivo ha rilevato mancata specificità e ha confermato che il consenso alla consegna non costituisce elemento oggettivo nuovo idoneo a determinare la revoca o la modifica della misura, essendo una mera manifestazione di volontà e, nel caso concreto, condizionata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.). La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    fissa il termine per il deposito in cancelleria del provvedimento che decide l'appello cautelare, ma non stabilisce un termine perentorio di comunicazione alle parti né provoca la perdita di efficacia della misura se superato

  • art. 309 c.p.p.

    disciplina la perdita di efficacia della misura per la mancata decisione entro il termine nella fase di applicazione della misura cautelare originaria; la Corte ritiene che tale disciplina non sia estensibile alle istanze successive di revoca o modifica

  • art. 127 c.p.p.

    impone comunicazioni o notificazioni "senza ritardo" dei provvedimenti decisi in camera di consiglio, ma la sua formulazione generica non lo rende idoneo a fondare un termine perentorio con conseguente perdita di efficacia della misura

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    dispone adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la cancelleria è stata incaricata di eseguirli

  • Corte costituzionale

    sent. 13 giugno 2000 n. 186

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il termine dell'art. 310 c.p.p. riguarda il deposito in cancelleria della decisione sull'appello cautelare ma non comporta automaticamente un termine perentorio di comunicazione alle parti con conseguente perdita di efficacia della misura
  • La disciplina di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p. (perdita di efficacia per mancata decisione entro termine) riguarda la fase di prima applicazione della misura cautelare e non si estende alle istanze successive di revoca o modifica
  • La manifestazione di consenso dell'indagato alla consegna/transfer nel Paese non costituisce, di per sé, un elemento oggettivo nuovo idoneo a giustificare la revoca o la modifica della custodia cautelare; va valutata in termini concreti e con riferimento agli elementi oggettivi di pericolo di inquinamento probatorio o di fuga
  • In cassazione la mancata specificità del motivo (reiterazione della doglianza senza nuovo fondamento giuridico o fattuale) porta all'inammissibilità del ricorso
  • L'inammissibilità comporta conseguenze economiche: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a beneficio della Cassa delle ammende

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.