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Ordinanza

Ordinanza n. 1838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania, Sez. IX, che aveva respinto il ricorso contro la disciplina e/o la graduatoria relativa all’assegno per persone con disabilità gravissima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado. Dalla motivazione emerge che le doglianze miravano, in sostanza, ad affermare che tutti i soggetti con disabilità gravissima avessero diritto a ricevere o mantenere l’assegno, senza considerare i limiti delle risorse finanziarie dell’Ambito Territoriale e i criteri di graduazione delle domande. Il TAR aveva inoltre ritenuto che gli altri soggetti collocati in graduatoria prima dell’appellante fossero potenziali controinteressati. L’appellante non aveva notificato il ricorso ad almeno uno di essi e, pur non essendo pubblici i nominativi, non aveva esperito neppure un tentativo di accesso agli atti per individuarli. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato la mancata impugnazione della delibera della Giunta regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, il cui allegato B, art. 6, prevede che, nell’ambito delle condizioni di disabilità gravissima o grave, le richieste possano essere graduate considerando le condizioni sociali ed economiche svantaggiate valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima non comporti un diritto assoluto all’assegno, che resta condizionato alla disponibilità delle risorse finanziarie dell’Ambito Territoriale; l’eventuale priorità interna alla categoria deve essere determinata sulla base dell’ISEE. Ha condiviso la qualificazione degli altri soggetti collocati anteriormente in graduatoria come potenziali controinteressati e ha affermato che la mancata notifica ad almeno uno di essi determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Anche l’assenza di un tentativo di accesso agli atti, necessario per individuare i controinteressati nonostante la non pubblicità dei nominativi, deponeva contro la fondatezza dell’appello. In via ulteriore, ha rilevato che le doglianze erano comunque inammissibili per mancata impugnazione della delibera regionale che prevedeva la graduazione delle richieste in base alle condizioni sociali ed economiche. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; nel caso concreto, la domanda di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuati o individuabili rende il ricorso inammissibile.

  • delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6

    «Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale»

    La priorità riconosciuta alla disabilità gravissima non esclude la graduazione delle domande all’interno della categoria, mediante la considerazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità dell’interessato.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell’accesso a fondi o assegni assistenziali non attribuisce un diritto assoluto all’erogazione della prestazione, che resta condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie dell’Ambito Territoriale competente.
  • Quando le risorse non consentono di soddisfare tutte le domande appartenenti alla categoria prioritaria, è legittimo graduare le richieste anche tra persone con disabilità gravissima, secondo i criteri previsti dalla disciplina applicabile, inclusa la valutazione delle condizioni sociali ed economiche mediante ISEE o strumenti equivalenti.
  • I soggetti collocati in graduatoria prima del ricorrente, la cui posizione potrebbe essere incisa dall’accoglimento del ricorso, sono potenziali controinteressati e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • La mancata pubblicità dei nominativi dei potenziali controinteressati non esonera il ricorrente dall’attivarsi per individuarli: è necessario, quantomeno, esperire un tentativo di accesso agli atti utile alla corretta instaurazione del contraddittorio.
  • Le censure dirette a contestare i criteri sostanziali di graduazione delle domande sono inammissibili se l’atto generale o presupposto che li stabilisce non è stato impugnato.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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