Cassazione Penale, Sentenza n. 13771/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi: 1) estinzione per prescrizione dei reati tributari contestati ai capi A e B (richiamando l'art. 158 cod. pen. e l'art. 17 d.lgs. n. 74/2000); 2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nell'attribuirle la qualifica di amministratrice di fatto della fallita Franchetto s.r.l. (contestando l'interpretazione dei fatti, l'incidenza di deleghe, i movimenti bancari e la confusione con le responsabilità di commercialista); 3) vizio nella determinazione della pena e mancato corretto bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'art. 133 cod. pen., con richiesta di riduzione o prevalenza delle attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla prescrizione (primo motivo) ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: è stata accertata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale che, unitamente agli aumenti previsti dall'art. 17 d.lgs. n. 74/2000 e alle interruzioni, porta a un termine utile di prescrizione non ancora maturato per i reati commessi il 5/10/2011 e il 30/12/2012. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e reiterativa, non confrontandosi con la dettagliata motivazione della Corte territoriale che ha ricostruito i movimenti bancari e ritenuto che essi dimostrino il potere di fatto della Balocco di disporre delle risorse societarie, non compatibile con il mero ruolo di commercialista. Sul terzo motivo ha ritenuto infondato il richiamo alla prevalenza delle attenuanti, richiamando il divieto previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen. in caso di recidiva reiterata, e confermando la discrezionalità del giudice del merito nella determinazione della pena entro i limiti edittali quando adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma utilizzata per contestare il reato indicato al capo A; applicata come fattispecie tributaria oggetto della condanna
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma utilizzata per contestare il reato indicato al capo B; trattasi di altro reato tributario ritenuto non prescritto
art. 219 r.d. n. 267 del 1942
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta: la condotta documentale e patrimoniale è stata ricondotta a un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata
art. 158 cod. pen.
Norma sulla estinzione per prescrizione: evocata dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo in ragione degli aumenti di termine per recidiva e interruzioni
art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che prevede l'aumento del termine di prescrizione per specifiche fattispecie tributarie; applicata nel calcolo del termine effettivo insieme alla recidiva
art. 157 cod. pen.
Indica il termine minimo di prescrizione preso come base (richiamato nella motivazione per il calcolo del termine complessivo)
art. 161 cod. pen.
Richiamato per l'effetto delle interruzioni della prescrizione e per l'aumento complessivo del termine (la Corte ha applicato l'ultimo comma per giungere al termine di anni 13 e mesi 4)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione; invocata dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto la censura generica e reiterativa
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice del merito e quando è richiesta motivazione specifica (soprattutto se la pena supera il mezzo edittale)
art. 69 cod. pen.
L'ultimo comma vieta la prevalenza delle attenuanti quando è applicata la recidiva reiterata; principio decisivo per respingere la richiesta di prevalenza delle attenuanti
art. 61, comma 6, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; utilizzata per fissare l'importo di euro 3.000,00
Massime di principio
- In caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale il calcolo della prescrizione deve tenere conto degli aumenti previsti e delle interruzioni: la prescrizione può risultare non maturata anche se, a prima vista, il termine semplice sembrerebbe scaduto.
- I movimenti sui conti correnti societari e la disponibilità effettiva di risorse possono costituire indici forti dell'esistenza di una posizione di amministratore di fatto, anche in assenza di deleghe formali.
- Le censure generiche o meramente reiterative della motivazione non sono ammesse in Cassazione: è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni esposte dal giudice di merito e indicare specifici profili di illogicità o contraddizione.
- La determinazione della pena rientra in ampia misura nella discrezionalità del giudice del merito e la Corte di legittimità interviene solo se manca motivazione o sussistono macroscopiche irragionevolezze; per pene entro i limiti edittali è sufficiente motivazione non particolarmente analitica.
- La recidiva reiterata ha effetti rilevanti sul trattamento sanzionatorio: oltre a influire sui termini di prescrizione, può impedire la prevalenza delle attenuanti e comportare aumenti della pena complessiva.
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