Cassazione Penale, Sentenza n. 23967/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza di condanna (reati: violazione di domicilio, tentata violenza sessuale, sequestro di breve durata, rapina di 100 euro, tentata intimidazione) basata su presunte "prove nuove" costituite da dichiarazioni rese dalla persona offesa in un successivo dibattimento che, secondo il ricorrente, avrebbero reso inattendibile il racconto originario. Inoltre si deduceva nullità per mancata previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio (art.127 c.p.p.) e carenza di motivazione dell'ordinanza di inammissibilità; si contestava infine la valutazione della attendibilità della persona offesa (art.192 c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le "prove nuove" allegate non fossero tali perché non apportavano fatti nuovi o riscontri esterni diversi da quelli già valutati: le dichiarazioni successive della persona offesa confermavano in sostanza la dinamica già accertata e non modificavano l'elemento storico della condanna (tentata violenza sessuale). La Corte ha inoltre affermato che il vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione è sommario e non può anticipare una penetrante valutazione di merito, e che non è ammesso rimettere in discussione il giudizio di attendibilità già formato in sede di cognizione, salvo che non sia contestata la reale esistenza di un fatto storico di riscontro. La richiesta volta ad ottenere diversa qualificazione giuridica (in relazione al furto) è stata ritenuta inammissibile per violazione dell'art.631 c.p.p. La memoria depositata tardivamente non è stata presa in considerazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Invocata dal ricorrente per la necessità di preventiva fissazione dell'udienza in camera di consiglio; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché il vaglio preliminare di ammissibilità può essere svolto con una sommaria delibazione e non costituisce violazione del contraddittorio se limitato a verificare l'eventuale manifesta infondatezza
art. 634 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente; dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma se non la considerazione che le garanzie procedurali dedotte non hanno reso manifesta la nullità dell'ordinanza impugnata
art. 111 Costituzione
Richiamato in relazione al principio del contraddittorio e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato ove il controllo d'ammissibilità sia sommario e la motivazione dell'ordinanza esistente e logicamente armata
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 lett. b), c) ed e)
Norma sui motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha esaminato i motivi proposti alla luce delle lettere citate e li ha ritenuti manifestamente infondati
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai criteri di valutazione della prova; la Corte ha precisato che il vaglio di ammissibilità non comporta l'applicazione dei criteri di valutazione tipici del giudizio di merito ex art.192
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p.
Definisce le "prove nuove" rilevanti per la revisione; la Corte ha interpretato che per essere "nuove" tali prove devono apportare fatti sopravvenuti o non valutati e non possono limitarsi a rimettere in discussione l'attendibilità già accertata
art. 631 cod. proc. pen.
Impedisce che la revisione sia utilizzata per ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto; la Corte l'ha richiamato per escludere la revisione volta a modificare la qualificazione del furto
art. 56 e art. 609-bis cod. pen.
art. 56 c.p. e art. 609-bis c.p.
Riferiti alla qualificazione del reato (tentata violenza sessuale); la Corte ha osservato che le dichiarazioni citate come prova nuova confermano gli elementi già acquisiti e quindi non incidono sulla condanna per il reato contestato
art. 628 cod. pen.
Norma sul furto; la Corte ha richiamato la disciplina in relazione al tentativo di ottenere diversa qualificazione attraverso la revisione
art. 611 cod. proc. pen.
Prevede il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie in camera di consiglio; la Corte ha ritenuto tardivo il deposito della memoria e quindi non ha dovuto prenderla in considerazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per le spese e la quantificazione equitativa; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Una richiesta di revisione fondata su "prove nuove" è ammissibile solo se le prove sono effettivamente nuove (fatti sopravvenuti, non acquisiti o non valutati nel giudizio definitivo) e non si limitano a rimodulare la valutazione di attendibilità già compiuta.
- Il vaglio di ammissibilità operato dalla Corte d'appello è sommario: serve a escludere domande manifestamente infondate e non consente una valutazione approfondita del merito o della credibilità delle singole dichiarazioni.
- Non è possibile ottenere la revisione esclusivamente sollevando dubbi sulla credibilità di un testimone già valutato in sede di cognizione, salvo che si dimostri l'esistenza di un fatto storico nuovo o di riscontri esterni che travolgano il giudicato.
- Non può essere perseguita mediante revisione una diversa qualificazione giuridica del fatto quando la richiesta interessa solo un nuovo inquadramento giuridico e non l'emersione di fatti nuovi rilevanti.
- Le eccezioni procedurali (es. mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio) difficilmente comportano la nullità dell'ordinanza quando il controllo sia stato comunque esercitato e la decisione sia motivata in modo logicamente consistente.
- Il rispetto dei termini processuali per il deposito di memorie e documenti è rilevante: atti depositati tardivamente possono essere non considerati, con conseguente indebolimento della posizione del ricorrente.
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