Cassazione Penale, Sentenza n. 12376/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva parzialmente assolto dai reati edilizi ma confermato la responsabilità per reati paesaggistici e antisismici. Il ricorrente contestava: (i) la mancata revoca dell'ordine di demolizione (art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001) dopo la parziale riforma della sentenza di primo grado; (ii) l'erronea qualificazione degli interventi come non riconducibili alla manutenzione ordinaria, con conseguente obbligo di autorizzazione paesaggistica (art. 149 d.lgs. 42/2004).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura ha ritenuto la questione inammissibile: la sussistenza della responsabilità per il reato paesaggistico e la disposizione della rimessione in pristino rendono superflua la revoca dell'ordine demolitorio, la rimessione in pristino assorbe la demolizione e assicura il ripristino; inoltre la rimessione in pristino era espressamente disposta in primo grado e non revocata. Sulla seconda censura ha ritenuto infondato il motivo: le opere sono state valutate unitariamente e ricondotte anche alla categoria della ristrutturazione; l'esonero previsto dall'art. 149 d.lgs. 42/2004 riguarda solo la manutenzione ordinaria e non si estende alle ristrutturazioni che incidono sul vincolo paesaggistico, le quali richiedono autorizzazione paesaggistica. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 31, comma 9
La norma richiamata è stata invocata dal ricorrente per chiedere la revoca dell'ordine di demolizione; la Corte ha ritenuto che, ove permanga responsabilità per reato paesaggistico e sia stata disposta la rimessione in pristino, la revoca dell'ordine demolitorio non sia necessaria perché la rimessione in pristino assorbe la funzione ripristinatoria della demolizione.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, comma 1, lett. c), 64, 65, 71, 72
Norme richiamate nell'imputazione originaria relative alle fattispecie edilizie; la Corte d'appello ha assolto l'imputato rispetto ad alcuni capi in cui erano applicate tali disposizioni.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95
Norme richiamate per il capo di imputazione relativo alla realizzazione di opere in zona sismica (normativa antisismica); la Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato per tali violazioni.
Legge regionale n. 8 del 7/1/1983, art. 2
Richiamata in relazione alla normativa regionale applicabile all'opera contestata (menzionata nell'imputazione); la sua citazione serve a qualificare il profilo amministrativo/territoriale dell'intervento.
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181, comma 1, in relazione agli artt. 146 e 149
La fattispecie paesaggistica è stata ritenuta integrata in relazione agli articoli indicati; l'art. 181 comma 1 configura il reato per interventi non autorizzati su beni paesaggistici, in rapporto con l'obbligo di autorizzazione di cui agli artt. 146 e 149.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 149
La Corte ha chiarito che l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 149 riguarda solo le ipotesi tassative di manutenzione ordinaria; gli interventi di ristrutturazione non rientrano in tale esonero quando incidono sull'assetto o sull'aspetto dei luoghi vincolati e quindi richiedono l'autorizzazione paesaggistica.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 22 e 23
Norme citate in dottrina e giurisprudenza richiamate dalla Corte: anche quando la ristrutturazione sia eseguibile con denuncia di inizio attività (D.I.A. o super D.I.A.), resta necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento incide sul vincolo.
Massime di principio
- Se permangono responsabilità per reati paesaggistici e il giudice ha disposto la rimessione in pristino, l'ordine di demolizione non va necessariamente revocato perché la rimessione in pristino assorbe la funzione ripristinatoria della demolizione.
- Nell'accertamento delle opere edilizie non sono ammesse parcellizzazioni artificiose: gli interventi vanno valutati unitariamente e, se una parte rilevante è qualificabile come ristrutturazione, l'intero intervento può essere ricondotto a tale categoria.
- L'esonero dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 149 d.lgs. 42/2004 si applica solo alla manutenzione ordinaria tassativamente prevista; le ristrutturazioni che incidono sull'assetto o sull'aspetto dei luoghi vincolati richiedono autorizzazione preventiva.
- In fase esecutiva spettano al giudice dell'esecuzione le modalità e l'estensione del ripristino; grava sull'interessato l'onere di dimostrare l'esistenza di un valido titolo edilizio che legittimi la conservazione di parti dell'opera.
- Linea di comportamento pratica: prima di eseguire lavori su beni vincolati o in zona sismica, acquisire preventivamente i titoli autorizzativi (compresa l'autorizzazione paesaggistica) e valutare l'intervento unitariamente per evitare contestazioni per ristrutturazione o violazioni paesaggistiche.
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