Cassazione Penale, Sentenza n. 47564/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Genova che, pur ritenendo provati gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001 (in relazione al reato associativo ex art. 416 c.p. volto a truffe e falsi), aveva attenuato la misura interdittiva disposta dal G.I.P. sostituendo l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' d'impresa con la sospensione, per sei mesi, delle autorizzazioni doganali e dell'accesso al servizio telematico E.D.I. Il PM censurava, tra l'altro, la interpretazione dell'art. 9, comma 2, lett. b) d.lgs. 231/2001 sostenendo che si riferirebbe solo a provvedimenti che legittimano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa, e contestava la proporzionalita' e l'adeguatezza delle misure meno afflittive. La societa' proponeva ricorso per cassazione lamentando omessa motivazione sulla idoneita' del modello organizzativo adottato il 29/12/2022, deducendo che gli interventi erano idonei a rimuovere le carenze organizzative.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Weltra Trasporti Internazionali s.p.a. La Corte ha ritenuto infondato l'assunto del PM sull'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 2, lett. b) d.lgs. 231/2001 e ha condiviso la ponderazione del Tribunale che, bilanciando esigenza di prevenzione e continuita' dell'attivita' imprenditoriale, aveva sostituito la misura interdittiva con una meno afflittiva. Quanto al ricorso della societa', e' stato dichiarato inammissibile per carenza di specificita' del motivo relativo all'idoneita' del modello organizzativo; la Corte ha inoltre condannato la societa' al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 24-ter, comma 2
norma sulla responsabilita' amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; invocata per contestare l'illecito connesso all'associazione a delinquere e alle truffe
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 17, comma 1, lett. b)
prevede l'esclusione delle sanzioni interdittive in caso di adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei; la Corte ha sottolineato che i modelli devono essere concretamente attuati e capaci di impedire reati della stessa specie
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 9, comma 2, lett. b)
la Corte ha interpretato la disposizione in senso ampio: rilevano le autorizzazioni o provvedimenti amministrativi funzionali alla commissione dell'illecito, non solo quelli che legittimano "in toto" l'attivita' d'impresa, per salvaguardare il principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni interdittive
codice penale, art. 416
reato associativo contestato come delitto presupposto ai fini della responsabilita' amministrativa dell'ente
codice di procedura penale, art. 616
prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili; applicata per liquidare le spese e l'ammenda a carico della societa'
d.l. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
norma richiamata per la trasmissione di memoria nel procedimento; la memoria e' stata prodotta a sostegno della ricorrente per contrastare il ricorso del PM
Massime di principio
- L'adozione di un modello organizzativo e' efficace solo se concretamente attuato: interventi meramente formali non escludono l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 17 d.lgs. 231/2001
- Nella valutazione delle misure interdittive il giudice bilancia l'esigenza di prevenzione (evitare nuovi reati) con il principio di proporzionalita' e con l'interesse alla continuita' dell'attivita' imprenditoriale, potendo optare per misure meno afflittive ove adeguate
- L'art. 9, comma 2, lett. b) d.lgs. 231/2001 deve essere interpretato in senso funzionale: sono rilevanti le autorizzazioni che agevolano la commissione dell'illecito, non soltanto quelle che legittimano l'attivita' nel suo complesso
- La persistenza di ruoli apicali o condotte dirigenziali connesse al programma criminoso e' elemento decisivo che frena il riconoscimento dell'efficacia esimente del modello organizzativo
- In Cassazione i motivi generici o privi di specificita' sulla ratio decidendi saranno dichiarati inammissibili: il ricorrente deve indicare con chiarezza il vizio di motivazione o di applicazione di legge contestato
- La scelta di misure cautelari 'intermedie' (es. sospensione di autorizzazioni) e' praticabile quando idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione e meno lesiva per l'attivita' economica
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