Cassazione Penale, Sentenza n. 34146/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il non inoltro della corrispondenza inviata dal detenuto a Raffaella Valentino ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.; il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per errata applicazione dell'art. 18-ter in relazione all'art. 15 Cost. e violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per motivazione illogica e carente. Si censura l'assenza di riferimenti specifici al testo della missiva, la motivazione stereotipata e la mancata valutazione delle spiegazioni fornite dal detenuto sulle abbreviazioni e parole usate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato l'insufficienza motivazionale: il provvedimento impugnato non contiene riferimenti concreti ai contenuti della corrispondenza né elementi specifici che giustifichino il timore di veicolazione di messaggi in codice. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il non inoltro deve essere motivato, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti e verificabili, e non può basarsi su considerazioni generiche circa la pericolosità del mittente o su formulazioni astratte. Ha inoltre precisato che, sebbene il provvedimento stesso non debba essere integralmente reso pubblico, ciò non giustifica l'omissione di una motivazione adeguata e controllabile.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Contesto normativo del regime detentivo speciale che giustifica controlli sulla corrispondenza, ma non legittima decisioni prive di motivazione specifica
art. 18-ter ord. pen.
Disciplina il trattenimento e il non inoltro della corrispondenza; la sua applicazione richiede motivazione basata su elementi concreti che dimostrino la cripticità o finalità illecite della missiva
art. 15 Cost.
Rinvocato in relazione alla libertà e comunicazione; la limitazione della corrispondenza richiede bilanciamento e motivazione adeguata
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Censura per erronea applicazione di norme o vizio di diritto nella motivazione del provvedimento impugnato
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Censura per illogicità e carenza della motivazione rispetto alle doglianze specifiche del ricorso
Giurisprudenza di legittimità
es. Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019; Sez. 1, n. 31047 del 21/10/2020; Sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020
La giurisprudenza impone che il trattenimento della corrispondenza sia motivato su elementi concreti e verificabili e non su formule astratte o sulla sola pericolosità del mittente; inoltre chiarisce le modalità di conoscibilità del provvedimento e dei relativi limiti alla pubblicizzazione del contenuto
Massime di principio
- Il non inoltro di corrispondenza di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis è ammissibile solo se motivato con elementi concreti che dimostrino la cripticità o la finalità illecita della missiva; motivazioni generiche o stereotipate sono insufficienti
- Il magistrato deve indicare, anche sinteticamente, riferimenti ai contenuti o ai segni grafici della singola missiva che giustifichino il trattenimento, consentendo il controllo della motivazione in sede di reclamo o ricorso
- La pericolosità del mittente o la frequenza di invii non possono da sole giustificare il non inoltro: il controllo deve concentrarsi sul contenuto testuale e sugli elementi che possano alterarne l'apparente significato
- La limitazione della comunicazione deve rispettare il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e i diritti del detenuto (art. 15 Cost. e garanzie procedurali); l'interessato o il difensore devono poter accedere al provvedimento e chiedere copia per proporre reclamo
- In situazioni analoghe, se il giudice di merito omette motivazione adeguata, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio affinché il giudice compia una nuova valutazione basata sui contenuti e produca una motivazione verificabile
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