Sentenza del 22/11/2017 n. 4801 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Consolidato fiscale - Trasferimento delle eccedenze di interessi passivi - Mancata indicazione in dichiarazione - Indeducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata indicazione in dichiarazione degli importi trasferiti non pregiudica la deducibilità degli interessi passivi in capo alla società cessionaria, quando la documentazione disponibile dimostri la manifestazione tacita della volontà di effettuare il trasferimento. La pretesa di indeducibilità, fondata esclusivamente sull’omissione dichiarativa, è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trasferimento, nell’ambito del consolidato fiscale, di eccedenze di interessi passivi non indicate nella dichiarazione della società partecipante. L’Amministrazione finanziaria riteneva che l’omessa indicazione comportasse l’indeducibilità degli interessi trasferiti. La decisione ha invece qualificato tale omissione come errore formale, ritenendo sufficiente che dalla documentazione prodotta emergesse, anche implicitamente, la volontà della società consolidata di trasferire l’eccedenza al consolidato.
Norme richiamate
Disciplina IRES del consolidato fiscale e del trasferimento delle eccedenze di interessi passivi
Nel consolidato fiscale, le eccedenze di interessi passivi possono essere trasferite tra le società partecipanti secondo le regole previste dalla disciplina dell’IRES. L’omessa indicazione in dichiarazione degli importi trasferiti costituisce un’irregolarità formale e non determina automaticamente la perdita del beneficio sostanziale, se la volontà di trasferire l’eccedenza risulta dalla documentazione.
Massime di principio
- Un’omissione dichiarativa meramente formale non comporta necessariamente la perdita di un diritto fiscale sostanziale, quando il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
- Per dimostrare la volontà di trasferire eccedenze o componenti fiscali nell’ambito di un consolidato, possono essere rilevanti anche documenti extracontabili o allegati alla dichiarazione, purché siano chiari, coerenti e anteriori o contestuali all’operazione.
- L’Amministrazione finanziaria non dovrebbe negare la deduzione basandosi esclusivamente sull’assenza di un dato nella dichiarazione, se la documentazione complessiva consente di ricostruire con certezza l’operazione e non sussiste un danno per l’Erario.
- È comunque opportuno indicare espressamente in dichiarazione gli importi trasferiti e conservare una documentazione completa, poiché la prova della volontà tacita può dipendere dalle circostanze concrete e dalla valutazione degli elementi disponibili.
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