Cassazione Penale, Sentenza n. 43658/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/12/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione della somma sequestrata (€113.960) presentata dopo l'assoluzione irrevocabile del ricorrente. Il ricorrente denunciava l'erroneità della decisione perché, secondo precedenti arresti di legittimità, il possessore prosciolto non deve provare positivamente lo ius possidendi quando non vi sia prova dell'altruità del bene e non vi siano richieste concorrenti; in subordine chiedeva remissione alle Sezioni Unite per presunto contrasto giurisprudenziale circa l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 263, comma 3 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'istanza del 14/11/2022 fosse mera riproposizione di precedenti domande già rigettate e, priva di elementi nuovi, inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Inoltre ha escluso l'obbligo di trasmettere gli atti al giudice civile ex art. 263, comma 3, c.p.p., in quanto non risultava una controversia tra due parti sulla proprietà del denaro. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
Prevede l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione che costituisce mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta già rigettata. La Corte l'ha interpretato come preclusione anche se il precedente provvedimento non ha carattere di definitività, purché non siano allegati elementi nuovi tali da distinguere la nuova istanza.
art. 263, comma 3, codice di procedura penale
Stabilisce l'obbligo di trasmettere gli atti al giudice civile quando vi sia una contestazione sulla proprietà o sul diritto che richiede la risoluzione in sede civile. La Corte ha precisato che tale obbligo presuppone l'esistenza di una controversia tra due parti sulla proprietà, non ravvisabile nel caso di specie.
art. 616, codice di procedura penale
Dispone le conseguenze economiche della sentenza di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale norma.
Sez. 2, n. 26462 del 06/05/2005 (Di Rocco) - giurisprudenza
Arresto giurisprudenziale citato dal ricorrente secondo cui, quando manchi prova dell'altruità delle cose e non vi siano domande concorrenti, il possessore prosciolto non deve provare positivamente lo ius possidendi e può valersi del "favor possessionis". La Corte nel caso concreto ha ritenuto la questione ininfluente perché l'istanza era ripetitiva e priva di elementi nuovi.
Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019 (Pellegrino) e Sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014 (Nozzolino) - giurisprudenza
Precedenti della Cassazione richiamati circa l'applicazione dell'art. 666, comma 2, sul divieto di meri atti reiterativi senza nuovi elementi; la Corte si è allineata a tali principi per dichiarare inammissibile l'istanza ripetitiva.
Massime di principio
- Un'istanza di restituzione dopo assoluzione può essere dichiarata inammissibile se è mera riproposizione di richieste già decise e non contiene elementi nuovi rilevanti (art. 666, comma 2 c.p.p.).
- La regola del "favor possessionis" è applicabile, ma non elimina la preclusione procedurale: anche se il possessore prosciolto non è tenuto a provare positivamente lo ius possidendi quando non vi sono domande concorrenti, una domanda reiterata senza novità può comunque essere inammissibile.
- La trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 263, comma 3 c.p.p. è dovuta solo se il giudice penale accerta l'esistenza di una controversia concreta tra due parti sulla proprietà o sul diritto di restituzione; l'assenza di una tale controversia esclude l'obbligo di trasmissione.
- Prima di presentare nuove istanze di esecuzione o restituzione è fondamentale introdurre elementi nuovi (fatti o documenti) rispetto alle domande precedenti per evitare la declaratoria di inammissibilità.
- Accertarsi della regolarità formale delle nomine difensive per evitare rigetti per vizi procedurali e valutare tempestivamente impugnazioni delle decisioni di merito che rigettino la restituzione, altrimenti la questione può divenire preclusa.
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