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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13979/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per due ragioni principali: (1) vizio di qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l'azione contestata dovesse essere riqualificata da rapina a furto con strappo in quanto la violenza si sarebbe esercitata solo sulla cosa (registratore di cassa) e non sulla persona; (2) vizio di motivazione rispetto all'applicazione delle circostanze aggravanti, contestando sia la sussistenza della recidiva reiterata sia l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa per il tempo di notte

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto correttamente motivata la qualificazione del fatto come rapina sulla base delle precise dichiarazioni della persona offesa, che descrivevano una resistenza effettiva alla sottrazione della cassa e l'esercizio di violenza da parte dell'imputato per vincerla. Ha inoltre confermato la valutazione dei giudici di merito circa la recidiva, poiché la Corte di appello ha integrato la motivazione indicando la natura e la recente epoca dei precedenti come elementi indicativi di maggiore pericolosità e colpevolezza. Infine ha ritenuto applicabile l'aggravante della minorata difesa per il fatto che il reato fu commesso intorno alle due di notte con la vittima sola, condizioni che concretamente hanno ostacolato la difesa. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (minorata difesa)

    La Corte ha applicato l'aggravante ritenendo che tempo (ore notturne) e persona (vittima sola) abbiano concretamente ostacolato la difesa della parte offesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • decreto-legge 28/10/2020 n.137, convertito in legge 18/12/2020 n.176 (art. 23, comma 8)

    Norma procedurale che ha permesso la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale

  • Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010 (Calibè)

    il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante

    Stabilisce l'onere motivazionale e i criteri concreti per valutare la recidiva; la Corte d'appello ha applicato questi parametri per confermare la recidiva del ricorrente

  • Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa" ... le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto ...; la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate

    Richiede la prova concreta della vulnerabilità della vittima per applicare l'aggravante della minorata difesa; la Corte ha ritenuto che la vicenda concreta (reato alle 2 di notte con la vittima sola) soddisfacesse tale requisito

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 2553/2014 Bocchetti; Sez. 2, n. 41464/2010 P.; Sez. 2, n. 34206/2006 Vaccaro)

    Principio consolidato secondo cui la violenza esercitata per vincere la resistenza della vittima integra il delitto di rapina e non il furto con strappo; la Corte ha applicato tale principio valutando l'elemento della resistenza e della violenza necessaria per portare via la cassa

Massime di principio

  • Quando la violenza è impiegata per vincere la resistenza della vittima (anche se mediata dall'oggetto), il fatto si inquadra nella rapina e non nel furto con strappo
  • La 'aderenza' della cosa al corpo del possessore è un elemento utile ma non decisivo: il punto cruciale è la presenza di una resistenza della vittima che l'agente deve vincere
  • L'aggravante per minorata difesa richiede prova della concreta vulnerabilità del soggetto offeso; il solo riferimento all'ora notturna è insufficiente se non accompagnato da elementi che dimostrino l'effettiva ostacolazione della difesa
  • La recidiva va valutata con motivazione concreta, considerando natura, omogeneità e prossimità temporale dei precedenti; i giudici di merito hanno ampia discrezionalità se adeguatamente motivano
  • Circostanze sopravvenute dopo il reato (es. arresto poco dopo) sono irrilevanti ai fini della valutazione delle aggravanti riferite al momento del fatto
  • In Cassazione non si rimettono in discussione valutazioni di merito ben motivate e fondate su dichiarazioni coerenti della parte offesa

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