Cassazione Penale, Ordinanza n. 40013/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo. In particolare, sosteneva che non fosse adeguatamente dimostrata la consapevolezza di avere reso una dichiarazione falsa, contestando che l'omissione dell'informazione relativa all'acquisto di un motociclo di cilindrata superiore a 250 cc potesse integrare la coscienza e volontà della falsità richiesta dalla fattispecie. Il ricorso riproponeva censure già esaminate e disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano correttamente argomentato sulla consapevolezza della falsa dichiarazione, valorizzando l'omessa comunicazione di un dato rilevante ai fini del Reddito di cittadinanza, cioè l'acquisto del motociclo superiore a 250 cc, di cui la ricorrente era pienamente consapevole. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione viene richiamata come base normativa del reato contestato; la Corte ritiene integrato l'elemento soggettivo perché la falsa dichiarazione consiste nell'omissione consapevole di un'informazione rilevante ai fini del beneficio del Reddito di cittadinanza.
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- Ai fini della responsabilità per la falsità dichiarativa rilevante per il Reddito di cittadinanza, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla consapevolezza dell'omissione di un dato oggettivamente rilevante per la spettanza del beneficio.
- L'omessa comunicazione di una variazione patrimoniale o di altro fatto incidente sul diritto al beneficio integra la falsità penalmente rilevante quando risulti provata la piena consapevolezza del dichiarante circa la rilevanza dell'informazione taciuta.
- Il ricorso in cassazione è inammissibile quando non prospetta reali vizi di legittimità ma si risolve in una mera reiterazione di questioni di merito già definite in modo logico e giuridicamente corretto.
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