Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38323/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava la mancata traduzione in lingua comprensibile per l'imputato del verbale di elezione di domicilio del 15/07/2017 e sosteneva che tale omissione avesse determinato la nullità degli atti successivi. La difesa osservava che la dichiarazione di domicilio effettuata al momento della scarcerazione non era stata tradotta, mentre in sede di convalida, due ore prima, l'imputato aveva eletto domicilio alla presenza di un interprete.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza si concentrasse sulla motivazione data dalla Corte territoriale senza dedurre la concreta rilevanza e il pregiudizio della presunta nullità. Inoltre ha osservato che esisteva una precedente e valida elezione di domicilio, effettuata due ore prima alla presenza di un interprete, che rendeva irrilevante la successiva dichiarazione non tradotta; ha richiamato il principio secondo cui le notificazioni a detenuti si eseguono nella struttura di detenzione. Perciò il ricorso è stato respinto, la condanna dell'imputato (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) è rimasta confermata, non è stata dichiarata la prescrizione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale del codice delle droghe: il reato per cui l'imputato era stato condannato è stato confermato dalla Corte d'appello e non è stato ritenuto viziato dalla questione procedurale dedotta.

  • art. 143, 143-bis, 161, 177 e ss., 185 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa in tema di traduzione, comprensione e validità delle dichiarazioni rese dall'imputato; la Corte ha ritenuto che, anche invocate tali norme, non fosse provato un vizio idoneo a inficiare gli atti successivi alla luce della precedente valida elezione di domicilio con interprete.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Evidenziata come regola formale per la sintetizzazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato conformemente al suddetto disposto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Principio che impedisce di dedurre vizi di motivazione in cassazione quando la questione è di diritto; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui occorre dedurre la violazione di legge e non limitarsi a criticare la motivazione su questione giuridica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per la statuizione in ordine alla somma equitativa a favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Precedente richiamato a sostegno del principio che i vizi di motivazione non sono denunciabili in cassazione con riguardo a questioni di diritto; occorre specificare la violazione di legge.

  • Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020 (S.)

    Precedente richiamato che afferma che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna nella struttura di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, il che riduce la rilevanza di una dichiarazione di domicilio successiva alla scarcerazione.

Massime di principio

  • La nullità formale per mancata traduzione di una dichiarazione dell'imputato non è automaticamente idonea a far cadere gli atti successivi: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio e la rilevanza della nullità rispetto agli atti contestati.
  • Se esiste una precedente dichiarazione valida (es. resa in udienza alla presenza di interprete), una successiva dichiarazione carente di traduzione può risultare irrilevante per la validità degli atti processuali.
  • In cassazione non è sufficiente criticare la motivazione della sentenza su questioni di diritto; deve essere dedotta specificamente la violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
  • Le notificazioni rivolte a persone detenute vengono eseguite nella struttura di detenzione indipendentemente da eventuali domicili dichiarati, per cui le contestazioni sulla elezione di domicilio devono dimostrare incidenza pratica sulle notifiche e sugli atti.
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende; occorre valutare la fondatezza e la rilevanza della questione prima di proporre ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.