Sentenza n. 4477/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione cautelare a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 24 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuata» la comunicazione dell'opzione precedentemente acquisita al prot. 26031214252945957 per un importo di credito pari ad euro 256.111,70; b) nonché, per quanto possa occorrere, della Ricevuta di sospensione prodromica alla ricevuta di annullamento, emessa in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevuta di annullamento o scarto della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura relativa a un credito d'imposta di euro 256.111,70, preceduta dalla sospensione della comunicazione, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate che disciplina i controlli antifrode
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate, dopo la sospensione prevista dall'art. 122-bis d.l. n. 34/2020, ha considerato non effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura relativa a interventi agevolati dal superbonus. Hanno sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, poiché lo scarto avrebbe natura di atto amministrativo preventivo e antifrode, incidente soltanto sulle modalità di fruizione del credito e non sull'an o sul quantum dell'obbligazione tributaria; hanno inoltre richiamato la mancata inclusione espressa dello scarto nell'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, per il generico richiamo ai controlli di coerenza senza indicazione dell'anomalia concreta; violazione del contraddittorio procedimentale; difetto di istruttoria, per l'asserito ricorso a un controllo meramente automatizzato; violazione dei presupposti tipici dell'art. 122-bis, per mancata indicazione dello specifico profilo di rischio riscontrato; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché l'omessa indicazione dell'anomalia avrebbe impedito di correggere o ripresentare tempestivamente la comunicazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario, senza esaminare i motivi di merito. Lo scarto incide infatti sulla fruizione di un'agevolazione fiscale prevista dagli artt. 119 e 121 d.l. n. 34/2020: rende inefficace l'opzione per lo sconto in fattura, impedisce l'emersione e la circolazione del credito nel cassetto fiscale e, nella concreta operazione esaminata, preclude ogni forma di fruizione del beneficio, poiché il condominio non aveva effettuato il pagamento mediante bonifico parlante necessario per la detrazione ordinaria. La finalità preventiva e antifrode del controllo ex art. 122-bis riguarda la funzione del potere, ma non muta la natura tributaria del rapporto nel quale esso si inserisce. La giurisdizione tributaria è esclusiva per materia e non dipende dalla qualificazione della posizione del privato come diritto soggettivo o interesse legittimo. Lo scarto, pur non essendo un accertamento fiscale ordinario, è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992; l'elencazione degli atti impugnabili va intesa per categorie, comprendendo anche atti atipici che producano effetti equivalenti. La contestuale impugnazione del provvedimento direttoriale generale non radica la giurisdizione amministrativa, poiché l'oggetto principale resta il rapporto tributario e il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice tributario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale del superbonus per gli interventi agevolati.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in alternativa alla detrazione diretta, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; la comunicazione telematica è necessaria per rendere operativa la modalità alternativa di fruizione.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere e, in caso di conferma dei profili di rischio, di considerare non effettuata la comunicazione dell'opzione; tale potere si inserisce nel rapporto tributario e non ne muta la natura.
punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021
Disciplina lo scarto della comunicazione quando, all'esito dei controlli sui profili di rischio, i rischi risultino confermati.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
L'elenco degli atti impugnabili, pur tassativo, va riferito alle categorie astratte e comprende atti atipici che producano effetti sostanzialmente equivalenti; lo scarto è riconducibile al diniego di agevolazione.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Radica la giurisdizione tributaria in relazione alla natura tributaria del rapporto, senza distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della declinatoria, ai fini della translatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La controversia sullo scarto della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativa a un'agevolazione fiscale ha natura tributaria, poiché l'atto incide direttamente sulle modalità di fruizione del beneficio e sulla circolazione del credito d'imposta.
- La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo previsto dall'art. 122-bis d.l. n. 34/2020 non trasformano in interesse legittimo la posizione del contribuente né radicano la giurisdizione amministrativa: la giurisdizione tributaria è esclusiva per materia e dipende dalla natura tributaria del rapporto.
- Lo scarto della comunicazione, pur non costituendo un ordinario avviso di accertamento e pur non essendo nominativamente previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione quando sterilizza gli effetti fiscali dell'opzione e impedisce l'utilizzo o la circolazione del credito.
- La contestuale impugnazione di un atto generale o presupposto dell'amministrazione finanziaria non attribuisce la controversia al giudice amministrativo se sono impugnati anche atti individuali a contenuto tributario: l'oggetto principale resta il rapporto tributario e il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
- Quando lo sconto in fattura è stato integralmente applicato e il beneficiario non ha effettuato il pagamento con bonifico parlante, lo scarto della comunicazione può precludere concretamente ogni forma di fruizione dell'agevolazione fiscale, non soltanto la modalità alternativa della cessione o dello sconto.
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