Cassazione Penale, Sentenza n. 2574/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di rigetto del riesame sull'imposizione di sequestro preventivo di 139.000 euro, denunciando violazione degli artt. 321 e 325 c.p.p. e carenza grafica della motivazione. Sostengono che il Tribunale del Riesame non abbia svolto una valutazione autonoma del fumus commissi delicti, limitandosi a richiamare la motivazione del GIP e della richiesta del pubblico ministero; lamentano inoltre travisamento della documentazione (contratti di noleggio e fatture) e affermano che la genericità della causale nelle fatture non dimostra la fittizietà delle operazioni, essendo la causale non elemento essenziale del documento fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia fornito specifica e adeguata motivazione, avendo esaminato e respinto le censure difensive, e che il richiamo all'ordinanza genetica sia legittimo quando i motivi originari sono sostanzialmente gli stessi. La Corte ha altresì richiamato il divieto per la Suprema Corte di riesaminare il merito dei fatti nei ricorsi cautelari reali, potendo censurare solo errori di diritto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Richiesto come parametro per la corretta motivazione degli atti giudiziari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adempiuto all'obbligo di esplicitare criteri e ragionamento logico-argomentativo
art. 325 c.p.p.
Richiamato in relazione ai requisiti formali del provvedimento di riesame; la Corte ha ritenuto assolta la funzione motivazionale con argomentazione adeguata
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso infruttuoso o inammissibile
artt. 416, 640, 646, 216 e 219 L.F.
Reati e disposizioni cui si riferisce il sequestro preventivo: la somma sequestrata è stata qualificata come profitto dei reati denunciati (truffa, reati fallimentari e altri contestati), giustificando l'ablazione cautelare
Precedente: Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016 (Taysir)
Richiamato per l'ammissibilità formale del ricorso sottoscritto dal sostituto processuale; conferma criteri di ammissibilità formale
Massime di principio
- Il giudice del riesame può richiamare per relationem la motivazione del giudice a quo quando le censure sono sostanzialmente le stesse; non è sempre richiesta una riscrittura originale della motivazione
- La motivazione deve esplicitare i criteri adottati e rendere comprensibile l'itinerario logico-argomentativo: è sufficiente che il ragionamento sia concreto e non meramente stereotipato
- In Cassazione sui provvedimenti cautelari reali la possibilità di intervento è limitata ai vizi di diritto (errori in iudicando o in procedendo); non è consentito un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito
- Documentazione contabile o contrattuale (es. fatture, contratti di noleggio) può essere valutata in modo indiziario nel quadro della ricostruzione del profitto del reato; la genericità della causale non esclude automaticamente la possibilità di ritenere la fittizietà delle operazioni se inserita in un contesto indiziario più ampio
- Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, il ricorso deve indicare con chiarezza e specificità i presunti errori di diritto o di procedimento, evitando doglianze meramente apodittiche o richieste di rivalutazione dei fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →