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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14546/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili e di bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2 LF). Il motivo di ricorso era un unico motivo: vizio di motivazione illogica nella ricostruzione della responsabilità e nella valutazione del dolo specifico. Di Puorto sosteneva di essere estraneo e che al momento del fallimento (ottobre 2018) non era più amministratore (si era dimesso nel 2015) e quindi non aveva più disponibilità delle scritture; contestava inoltre la valutazione dello stato di decozione e ravvisava una contraddizione rispetto all'esistenza di un attivo di circa 3 milioni di euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello congrua e non illogica: Di Puorto era amministratore fino al 2015 e per quell'anno risultava redatto il bilancio (segno della disponibilità delle scritture fino a quel momento), il curatore non aveva reperito le scritture e l'ultimo amministratore era irreperibile e non aveva risposto alla convocazione. La scomparsa dell'attivo di circa 3 milioni di euro e l'esposizione debitoria maturata durante la gestione di Di Puorto giustificano il dolo specifico (interesse a non fornire le scritture per impedire la ricostruzione dei movimenti e recare pregiudizio ai creditori). La Corte ha altresì censurato la tecnica redazionale del ricorso che si limitava a estrapolare brani dal contesto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (LF), art. 223, comma 2

    La norma è stata interpretata come applicabile alla bancarotta impropria da operazioni dolose; la sottrazione o omissione delle scritture contabili integra bancarotta fraudolenta documentale quando sia finalizzata a impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e a recare pregiudizio ai creditori (dolo specifico).

  • Decreto‑legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12‑ter

    Riferimento normativo all'istituto procedurale che ha consentito la produzione di requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; qui utilizzato nella forma procedurale, senza incidenza sul merito della questione sostanziale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179)

    Principio richiamato: l'omessa tenuta della contabilità interna integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta quando l'omissione sia posta in essere con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali.

Massime di principio

  • La semplice assenza o scomparsa delle scritture contabili non è automaticamente sufficiente per escludere responsabilità: il giudice valuta la disponibilità delle scritture in relazione al periodo di carica, alla presenza di bilanci redatti e alla documentazione reperita dal curatore.
  • Il dolo specifico per la bancarotta documentale fraudolenta può essere desunto logicamente dagli elementi concreti: esistenza di un attivo indicato in bilancio che poi non è stato utilizzato per estinguere debiti e non è stato reperito, un consistente stato di esposizione debitoria durante la gestione dell'imputato e la mancata collaborazione o irreperibilità del successivo amministratore.
  • Argomentazioni difensive basate su asserzioni generiche o su estrapolazioni frammentarie di parti della motivazione della sentenza d'appello sono deboli: il controllo di legittimità valuta la sentenza nel suo complesso e non punto per punto se la critica è disorganica o reiterativa.
  • Se l'imputato afferma di aver consegnato le scritture a un successore, tale circostanza va dedotta e provata nel merito; la mera affermazione senza elementi probatori non determina automaticamente l'esonero di responsabilità.
  • La presenza di un bilancio redatto nell'ultimo anno di gestione è un indizio importante della disponibilità delle scritture fino a quella data e può giustificare l'accertamento della responsabilità se le scritture non vengono poi reperite.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, motivi che si limitano a ripetere le stesse censure già decise in appello, senza proporre novità giuridiche o vizi formali, rischiano di essere dichiarati inammissibili.

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