Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 19 del 23-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di erogazione dell'una tantum di lire 450.000 lorde prevista dai rinnovi del CCNL per l'industria metalmeccanica privata e di installazione di impianti (Federmeccanica-Assistal) e dell'analogo contratto Unionmeccanica-Confapi. Vengono precisati i criteri di maturazione, riproporzionamento per assunzioni, cessazioni e sospensioni, il trattamento delle assenze tutelate, nonché le regole per l'inclusione della somma nella retribuzione utile ai fini delle prestazioni di malattia, maternità e altre prestazioni INPS. La circolare distingue inoltre le modalità applicative in presenza di tempo parziale, integrazione salariale e contratto di solidarietà, rinviando a precedenti istruzioni per il conguaglio e per la quantificazione delle quote mensili e orarie.

Una tantum di lire 450.000 prevista dai rinnovi CCNL metalmeccanici 1994 e criteri di riproporzionamento e conguaglio

Una tantum prevista dai rinnovi dei CCNL metalmeccanici del 1994

La circolare disciplina l'erogazione della somma forfettaria prevista dai rinnovi contrattuali del settore metalmeccanico privato e dell'installazione di impianti, con specifiche indicazioni operative per la ripartizione della somma, il riproporzionamento nei casi particolari e il trattamento ai fini previdenziali e assistenziali. Le istruzioni riguardano sia il CCNL Federmeccanica-Assistal sia l'analogo contratto Unionmeccanica-Confapi.

Ambito di applicazione e misura dell'importo

L'accordo Federmeccanica-Assistal prevede, per i dipendenti in forza al 5 luglio 1994, un'importante erogazione una tantum di lire 450.000 lorde, riferita al periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Il pagamento è suddiviso in due rate di pari importo:

  • una prima rata da corrispondere con la prima retribuzione utile successiva alla stipula;
  • una seconda rata da corrispondere con la retribuzione del mese di ottobre 1994.

Per l'analogo contratto Unionmeccanica-Confapi, in vigore dal 1 luglio 1994, è prevista la medesima erogazione forfettaria di lire 450.000 lorde, anch'essa suddivisibile in quote mensili.

Casi di maturazione parziale e criteri di riproporzionamento

Nei casi di rapporti di lavoro iniziati dopo la data di stipula, cessati prima del 31 dicembre 1994, oppure sospesi o interrotti per cause specifiche, l'una tantum deve essere corrisposta in quote proporzionate alle giornate di servizio effettivamente prestate nei mesi del semestre considerato.

La circolare precisa che, per il CCNL Federmeccanica-Assistal, non si applica il criterio precedente di considerare mese intero la frazione superiore a 15 giorni e di escludere la frazione pari o inferiore a 15 giorni. Diversamente, per il contratto Unionmeccanica-Confapi resta prevista la valutazione come mese intero della frazione di mese superiore a 15 giorni, con esclusione della frazione pari o inferiore a 15 giorni, e la quota va considerata solo se effettivamente erogata.

Assenze utili alla maturazione

Ai fini della maturazione dell'una tantum sono utili le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio che comportino il pagamento di trattamenti economici previdenziali. La precisazione in nota chiarisce che i riferimenti a gravidanza e puerperio valgono per le astensioni obbligatorie ante e post partum; non rilevano invece le assenze per astensione facoltativa previste dall'articolo 7 della legge n. 1204/1971.

Incidenza sulla retribuzione utile per prestazioni INPS

Le quote dell'una tantum devono essere incluse nella retribuzione di riferimento per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post-partum, per le retribuzioni dei donatori di sangue e per le altre prestazioni a carico dell'INPS conguagliabili con i contributi. L'inclusione avviene nei limiti della quota riferita al mese considerato e secondo le regole applicabili alle mensilità aggiuntive o ai premi, con rinvio alle istruzioni già emanate con la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e quelle richiamate nella stessa.

La particolare applicazione, in ragione del sistema vigente di calcolo, può riguardare solo gli eventi di malattia o maternità iniziati nei mesi compresi tra agosto 1994 e gennaio 1995, salvo i casi di ricaduta. Per l'astensione facoltativa, invece, la circolare esclude espressamente qualsiasi inclusione delle quote dell'una tantum nella retribuzione utile, in coerenza con l'art. 16 della legge n. 1204/1971.

Integrazioni salariali, solidarietà e conguaglio

Per i lavoratori in trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, nonché per quelli ad orario ridotto per contratto di solidarietà, la circolare richiama i criteri già fissati con la circolare n. 152 del 7 luglio 1990 e con la circolare n. 212 del 13 luglio 1994. Per il ricalcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale in caso di contratto di solidarietà si richiama anche la circolare n. 247 del 23 ottobre 1992, con particolare riferimento alle modalità di esposizione degli importi sul mod. DM 10/2.

Tempo parziale e calcolo della quota mensile

Il contratto Unionmeccanica-Confapi prevede espressamente il riproporzionamento dell'una tantum per i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all'orario ridotto. La circolare precisa che, in tali casi, occorre tenere conto del trattamento ridotto effettivamente corrisposto. Lo stesso criterio può essere applicato anche all'accordo Federmeccanica-Assistal, qualora adottato in concreto.

Ai fini del calcolo delle frazioni della quota mensile di lire 75.000 da computare per le ore autorizzate nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1994, la diversa regolamentazione contrattuale sulla frazionabilità impone di seguire istruzioni differenti:

  • per le imprese che applicano il CCNL Federmeccanica-Assistal si applica la circolare n. 837 GS del 26 marzo 1987, con suddivisione della quota mensile per il numero delle ore lavorative del mese interessato;
  • per le imprese che applicano il contratto Unionmeccanica-Confapi si applica la circolare n. 58 del 5 marzo 1991.

Richiami finali

La circolare rinvia, per tutti gli aspetti operativi non ulteriormente specificati, alle precedenti istruzioni in materia di conguaglio, di calcolo delle prestazioni e di esposizione contributiva. Gli allegati citati nel testo non sono riportati nel documento e sono consultabili solo sul supporto cartaceo.

Punti principali

Premessa e misura dell'una tantum

L'accordo di rinnovo del CCNL metalmeccanica privata e installazione impianti prevede, per i dipendenti in forza alla data di stipula del 5 luglio 1994, una somma forfettaria di lire 450.000 lorde riferita al periodo 1 luglio 1994-31 dicembre 1994. Il pagamento è suddiviso in due rate di uguale importo: la prima alla prima retribuzione utile successiva alla stipula e la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 1994.

Criteri di maturazione e riproporzionamento

Per i rapporti iniziati dopo la stipula, cessati prima del 31 dicembre 1994 o sospesi/interrotti per cause specifiche, l'una tantum spetta in quote proporzionate alle giornate di servizio effettivamente prestate nei mesi del semestre interessato. Viene escluso il precedente criterio del mese intero per frazioni superiori a 15 giorni, salvo quanto previsto dal contratto Unionmeccanica-Confapi, che considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni e non computa quella pari o inferiore a 15 giorni.

Assenze utili alla maturazione

Sono considerate utili, ai fini della maturazione dell'importo, le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio che danno luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali. La nota precisa che la terminologia gravidanza e puerperio riguarda solo le astensioni obbligatorie ante e post partum e che l'astensione facoltativa non concorre alla maturazione dell'una tantum.

Incidenza sulla retribuzione per prestazioni INPS

Le quote dell'una tantum da includere nella retribuzione di riferimento per malattia, maternità, riposi orari post-partum, retribuzioni ai donatori di sangue e altre prestazioni INPS conguagliabili vanno conteggiate nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi. La circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e quelle precedenti ivi richiamate, anche per le modalità di conguaglio.

Periodo di possibile incidenza per malattia e maternità

In relazione al sistema di calcolo vigente per le prestazioni di malattia e maternità, la particolare applicazione può riguardare solo gli eventi iniziati nei mesi tra agosto 1994 e gennaio 1995, salvo il caso di ricaduta. Per l'astensione facoltativa la quota dell'una tantum non può essere inclusa nella retribuzione utile, in quanto l'art. 16 della legge n. 1204/1971 esclude in ogni caso ratei di mensilità aggiuntive e premi.

Integrazioni salariali e contratto di solidarietà

Per i lavoratori in trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, ovvero ad orario ridotto per contratto di solidarietà, la circolare richiama i criteri già indicati con le circolari n. 152 del 7 luglio 1990 e n. 212 del 13 luglio 1994. Per il ricalcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà si rinvia inoltre alla circolare n. 247 del 23 ottobre 1992 e alle istruzioni sulla esposizione degli importi sul mod. DM 10/2.

Differenze tra i due contratti e tempo parziale

Per il contratto Unionmeccanica-Confapi l'erogazione forfettaria è identica nella misura di lire 450.000 lorde, ma il contratto prevede espressamente il riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale in base all'orario ridotto. La circolare afferma che, ove tale criterio sia adottato, deve essere considerato il trattamento ridotto corrisposto; tale impostazione è ritenuta applicabile anche all'accordo Federmeccanica-Assistal se in concreto adottata.

Calcolo della quota mensile ai fini delle integrazioni salariali

Ai fini del calcolo delle frazioni della quota mensile di lire 75.000 da considerare per le ore autorizzate nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1994, la diversa disciplina sulla frazionabilità nei due CCNL comporta l'applicazione coerente delle istruzioni pregresse. Le imprese che applicano il CCNL Federmeccanica-Assistal devono seguire la circolare n. 837 GS del 26 marzo 1987, suddividendo la quota mensile per il numero delle ore lavorative del mese; le imprese Unionmeccanica-Confapi devono invece attenersi alla circolare n. 58 del 5 marzo 1991.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.