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Circolare

Circolare numero 22 del 25-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per effetto dell’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal 1995 il termine del 1° novembre per la perequazione automatica delle pensioni è differito al 1° gennaio di ogni anno. Ne consegue che il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato dal 1° gennaio 1995 in L. 626.450 mensili, resta invariato per tutto il 1995. Sulla base di tale importo vengono stabiliti i nuovi limiti mensili di reddito per l’accertamento del carico familiare ai fini degli assegni familiari, validi per l’intero anno 1995, e vengono richiamati i soggetti ai quali tali limiti continuano ad applicarsi. Si precisa inoltre che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia non incide sugli altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.

Differimento al 1° gennaio del termine per la perequazione automatica delle pensioni e aggiornamento dei limiti di reddito per gli assegni familiari 1995

Aggiornamento 1995 dei limiti di reddito per gli assegni familiari

La circolare illustra gli effetti, dal 1995, del differimento al 1° gennaio del termine per la perequazione automatica delle pensioni previsto dall’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Vengono inoltre fissati i limiti di reddito mensili da utilizzare per l’accertamento del carico familiare ai fini degli assegni familiari, con particolare riferimento ai soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare.

Quadro normativo e decorrenza

L’art. 14 della legge n. 724/1994 modifica, con effetto dal 1995, il termine del 1° novembre stabilito dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, differendolo al 1° gennaio di ogni anno. La circolare evidenzia che, per effetto di tale spostamento, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato dal 1° gennaio 1995 in L. 626.450 mensili, rimane invariato per tutto l’anno in corso.

Limiti di reddito per il riconoscimento del carico familiare

Sulla base del trattamento minimo indicato, per l’intero anno 1995 i limiti mensili di reddito utili ai fini dell’accertamento della non autosufficienza economica e del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono fissati come segue:

  • L. 882.300 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato;
  • L. 1.543.950 per due genitori.

La circolare precisa che tali valori si applicano anche, secondo le disposizioni già in vigore, alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo l’indice unitario di mantenimento.

Ambito soggettivo di applicazione

I limiti richiamati si applicano ai soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e, quindi, ai lavoratori autonomi per i quali continua a valere la normativa sugli assegni familiari. Sono espressamente indicati:

  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente;
  • caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata;
  • armatori e proprietari armatori imbarcati.

La medesima disciplina si applica anche ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Effetti sulla vivenza a carico e altri diritti

La circolare chiarisce che, per i soggetti sopra indicati, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, dovuta alle vigenti regole sul reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico. Per l’accertamento di tali ulteriori situazioni viene richiamato l’allegato alla circ. n. 44 dell’11 febbraio 1994, che riassume le disposizioni vigenti in materia di carico familiare.

Adempimenti e comunicazioni

Le Sedi sono invitate a dare immediata comunicazione ai datori di lavoro e alle altre categorie interessate dei nuovi importi dei limiti di reddito mensile e delle istruzioni contenute nella circolare. Viene inoltre annunciato che una successiva circolare renderà note le tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare per il 1995 ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.

Punti principali

Differimento del termine per la perequazione automatica

L’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 dispone che, con effetto dal 1995, il termine del 1° novembre previsto dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 per la perequazione automatica delle pensioni è spostato al 1° gennaio di ogni anno.

Trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

In applicazione della nuova disciplina, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che dal 1° gennaio 1995 risulta fissato in L. 626.450 mensili, resta invariato per tutto l’anno 1995.

Limiti di reddito mensili per gli assegni familiari

Per il 1995 i limiti mensili di reddito da considerare ai fini dell’accertamento del carico familiare e del diritto agli assegni familiari sono fissati in L. 882.300 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato, e in L. 1.543.950 per due genitori. I nuovi limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le disposizioni già vigenti e richiamate in precedenza.

Soggetti interessati dalla disciplina

I limiti si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, cioè ai lavoratori autonomi che restano assoggettati alla normativa sugli assegni familiari (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente; caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata; armatori e proprietari armatori imbarcati) e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Effetti sulla vivenza a carico e altri benefici

Per i soggetti interessati, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto delle vigenti disposizioni sul reddito familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o a essa connessi. Per l’accertamento di tali situazioni, la circolare richiama le disposizioni riassunte nell’allegato alla circ. n. 44 dell’11 febbraio 1994.

Comunicazioni alle sedi e agli interessati

Le sedi sono invitate a informare immediatamente i datori di lavoro e le altre categorie interessate sui nuovi importi dei limiti di reddito mensile e sulle istruzioni contenute nella circolare. Si anticipa inoltre che una successiva circolare renderà note le tabelle dei limiti di reddito familiare per il 1995 ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.

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