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Circolare

Circolare numero 23 del 25-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo regime di tenuta del libro paga e matricola dopo il D.P.R. n. 350/1994, che liberalizza i sistemi di registrazione e abroga l’art. 22 del D.P.R. n. 1124/1965. Vengono chiariti i requisiti per l’esonero, fondati sull’uso di supporti elettronici e magnetici inalterabili e consultabili con trasferimento periodico dei dati su documenti cartacei, nonché le ricadute su autorizzazioni, vidimazioni, consulenti del lavoro, accentramento delle elaborazioni, lavori transitori e regime sanzionatorio. La circolare precisa inoltre che le istruzioni si applicano anche ad altre discipline che richiamano i libri matricola e paga.

Semplificazioni per la tenuta del libro paga e matricola introdotte dal D.P.R. n. 350/1994

D.P.R. n. 350/1994: semplificazione della tenuta del libro paga e matricola

La circolare ministeriale n. 109/94 del 28 novembre 1994 fornisce i chiarimenti applicativi sul D.P.R. n. 350 del 20 aprile 1994, regolamento che semplifica la tenuta del libro di paga e del libro matricola. Il provvedimento si colloca nel quadro di liberalizzazione dei procedimenti amministrativi e ridefinisce le modalità con cui i datori di lavoro possono assolvere agli obblighi di registrazione del rapporto di lavoro.

Finalità e impianto della nuova disciplina

La circolare evidenzia che la riforma mira a rendere più flessibile la scelta dei sistemi di registrazione, nel rispetto tuttavia delle esigenze di controllo contributivo e fiscale previste dal D.P.R. n. 1124/1965. Il nuovo assetto non elimina gli obblighi sostanziali di registrazione, ma consente l’impiego di strumenti elettronici e magnetici e di altri sistemi alternativi, superando la precedente logica autorizzatoria.

Disciplina previgente e novità introdotte

Prima della riforma, l’art. 20 e soprattutto l’art. 22 del D.P.R. n. 1124/1965 regolavano:

  • l’uso dei libri di paga e matricola;
  • l’esonero per pubbliche amministrazioni e aziende sottoposte a controllo governativo;
  • l’esonero, previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, per i datori che utilizzavano sistemi idonei alternativi;
  • la disciplina dei lavori transitori e di breve durata.

La nuova disciplina, in vigore dal 5 dicembre 1994, prevede invece:

  • la tenuta dei libri secondo gli artt. 20, 25 e 26 del D.P.R. n. 1124/1965;
  • l’adozione di supporti elettronici e magnetici secondo l’art. 2 del D.P.R. n. 350/1994.

Con l’abrogazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 1124/1965 viene meno l’obbligo di chiedere l’autorizzazione per la sostituzione dei libri tradizionali con sistemi alternativi.

Requisiti dei sistemi elettronici e magnetici

Per ottenere l’esonero dalla tenuta dei libri tradizionali, il datore di lavoro privato deve utilizzare sistemi che garantiscano due requisiti essenziali:

  • inalterabilità dei dati;
  • consultabilità dei dati.

La circolare precisa che l’inalterabilità comporta la conservazione delle registrazioni per almeno il termine di prescrizione decennale e la protezione da cancellazioni accidentali, virus, usura o altri fattori esterni. Inoltre, il sistema deve impedire modifiche tecniche ai dati già inseriti o, comunque, evitare la soppressione di quelli precedentemente acquisiti.

La consultabilità, invece, deve consentire agli organi di vigilanza di leggere in chiaro, al momento del sopralluogo, tutte le registrazioni obbligatorie effettuate nei termini di legge, così da verificare gli adempimenti contributivi e di controllo previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 1124/1965.

Obblighi di trasferimento su supporto cartaceo

L’utilizzo del sistema elettronico o magnetico non elimina la necessità di un trasferimento periodico dei dati su documenti cartacei. La circolare distingue due cadenze:

  • mensile, ai fini degli adempimenti contributivi e della formazione del prospetto paga;
  • annuale, ai fini del riepilogo delle retribuzioni erogate nell’anno, per finalità contributive e fiscali.

I documenti cartacei devono essere conformi ai modelli riepilogativi in uso presso i diversi enti previdenziali e assicurativi, richiamando esemplificativamente il Mod. DM 10 per l’INPS e il Mod. 10 S.M. per l’INAIL.

Utilizzo tramite studi di consulenza del lavoro

La circolare ammette che il sistema venga adottato anche tramite studi professionali e consulenti del lavoro. In tal caso il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del Lavoro il nominativo del professionista incaricato.

Resta fermo l’obbligo di tenere presso l’azienda:

  • il registro delle presenze, vidimato, nel quale annotare anche le variazioni della forza lavoro intervenute nel mese e i riferimenti matricolari dei lavoratori;
  • i documenti cartacei relativi alle registrazioni mensili e annuali, autocertificati dal consulente.

Il registro delle presenze deve essere preventivamente vidimato dall’istituto assicuratore competente, mentre la copia dei documenti cartacei può essere autocertificata dal consulente, secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 15/1968.

Sistemi tradizionali, assimilati e vidimazione

Per i sistemi tradizionali o per quelli ad essi assimilati continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia di vidimazione e numerazione unica. La circolare chiarisce, però, che per i sistemi elettronici e magnetici non può essere esteso in via analogica alcun obbligo di vidimazione, poiché il nuovo regolamento non lo prevede espressamente.

Accentramento delle elaborazioni e degli adempimenti

Nei casi di accentramento della elaborazione di paghe e stipendi, l’autorizzazione continua a essere rilasciata dagli ispettorati provinciali, ma non più per la sostituzione dei libri tradizionali. L’istanza deve indicare la tipologia del sistema di registrazione adottato.

La stessa logica si applica alle richieste di accentramento degli adempimenti in materia di previdenza e assistenza sociale.

Lavori transitori e di breve durata

Per i lavori a carattere transitorio e di breve durata la circolare osserva che il nuovo regolamento non detta una disciplina speciale. Pertanto, tali fattispecie devono essere ricondotte alle regole generali dell’art. 20 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificate dal D.P.R. n. 350/1994.

Regime transitorio, sanzioni ed estensione applicativa

Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’abrogato art. 22 del D.P.R. n. 1124/1965 restano valide fino al mutamento di almeno un elemento sostanziale del sistema autorizzato. In tale ipotesi si applica la nuova disciplina.

L’uso di sistemi non conformi alle regole del D.P.R. n. 1124/1965 o del D.P.R. n. 350/1994 comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 195 del D.P.R. n. 1124/1965. La medesima sanzione si applica anche quando il datore di lavoro, avvalendosi della deroga prevista dall’art. 5 della legge n. 12/1979 in materia di consulenti del lavoro, non rispetti le prescrizioni indicate dalla circolare.

Infine, le istruzioni vengono estese anche ad altre discipline che rinviano ai libri di matricola e di paga, come la normativa sui giornalisti e quella in materia agricola.

Punti principali

Finalità del nuovo regolamento

Il D.P.R. n. 350/1994 si inserisce nel processo di semplificazione dei procedimenti autorizzatori avviato dalla legge n. 537/1993. L’obiettivo è liberalizzare la scelta dei sistemi di registrazione, mantenendo però i controlli previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro e sugli obblighi contributivi e fiscali.

Esonero subordinato a supporti elettronici e magnetici

I datori di lavoro privati possono essere esonerati dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga se adottano supporti elettronici e magnetici che garantiscano inalterabilità e consultabilità dei dati. I dati devono essere trasferiti mensilmente e annualmente su documenti cartacei conformi ai modelli riepilogativi utili per gli adempimenti contributivi verso gli enti assicurativi.

Abrogazione dell’autorizzazione preventiva

Con l’abrogazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 1124/1965 non è più necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro per sostituire i libri tradizionali con sistemi alternativi. Resta però la necessità di indicare il sistema di rilevazione adottato quando si chieda l’accentramento dell’elaborazione paghe o degli adempimenti contributivi.

Requisiti di inalterabilità e consultabilità

La circolare chiarisce che l’inalterabilità riguarda sia la conservazione dei dati per il periodo di prescrizione decennale sia la protezione da cancellazioni accidentali, virus, usura e altri fattori esterni. La consultabilità implica che gli organi di vigilanza possano leggere in chiaro le registrazioni al momento del controllo e verificare tempestivamente gli adempimenti obbligatori.

Obblighi periodici e documentazione cartacea

L’adozione dei sistemi elettronici o magnetici impone il trasferimento giornaliero dei dati su basi informatiche, con successivo riversamento mensile ai fini contributivi e annuale ai fini del riepilogo retributivo e fiscale. I documenti cartacei devono contenere tutte le registrazioni necessarie per compilare i modelli riepilogativi verso i vari enti, come il DM 10 per l’INPS e il Mod. 10 S.M. per l’INAIL.

Disciplina per gli studi di consulenza del lavoro

Il sistema può essere adottato anche tramite consulenti del lavoro. In tal caso il datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato del Lavoro il nominativo del professionista e il recapito dello studio; presso l’azienda devono restare il registro delle presenze vidimato e la documentazione cartacea mensile e annuale autocertificata dal consulente.

Vidimazione e sistemi tradizionali

Per i sistemi tradizionali o assimilati resta ferma la disciplina di vidimazione prevista dalle norme previgenti. Per i sistemi elettronici e magnetici, invece, la circolare afferma che non si applica alcun obbligo di vidimazione non richiamato espressamente dal D.P.R. n. 350/1994.

Accentramento delle elaborazioni e degli adempimenti

Le autorizzazioni all’accentramento delle elaborazioni paghe e degli stipendi continuano a essere rilasciate dagli Ispettorati provinciali. Le istanze devono indicare la tipologia del sistema di registrazione adottato; analoga indicazione è richiesta per l’accentramento degli adempimenti in materia di previdenza e assistenza sociale.

Lavori transitori e di breve durata

Per i lavori a carattere transitorio e di breve durata la circolare ritiene applicabili le regole generali dell’art. 20 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificate dal D.P.R. n. 350/1994, non essendo stata dettata una disciplina speciale nel nuovo regolamento.

Norme transitorie e sanzioni

Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’abrogato art. 22 restano efficaci fino al mutamento di un elemento sostanziale del sistema autorizzato. L’uso di sistemi non conformi alle prescrizioni comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 195 del D.P.R. n. 1124/1965; la stessa sanzione si applica anche se il datore di lavoro, avvalendosi della disciplina sui consulenti del lavoro, non rispetti le prescrizioni indicate.

Estensione ad altre normative

Le istruzioni della circolare valgono anche per le disposizioni che richiamano direttamente o indirettamente i libri di matricola e di paga, incluse la disciplina dei giornalisti e quella in materia agricola.

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