Circolare numero 21 del 24-1-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna il quadro applicativo dell'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo dei medici, richiamando le precedenti circolari n. 204/1988 e n. 250/1989 e gli artt. 77 e 83 del D.P.R. n. 270/1987. Precisa la ripartizione oraria, la cessazione degli organi paritetici dopo il d.lgs. n. 29/1993 e l'attribuzione delle competenze decisionali all'Amministrazione attiva. Definisce inoltre, per ciascuna sede e livello organizzativo, l'iter per presentare le domande di aggiornamento facoltativo, la documentazione necessaria per le diverse tipologie di attività formative, le regole speciali per la specializzazione in medicina legale e per il comando finalizzato, nonché gli obblighi di monitoraggio e trasmissione dei dati. Infine, dispone l'esame delle pratiche già presentate e rimaste inevase entro 60 giorni.
Aggiornamento professionale del personale medico: criteri, competenze e procedure per l'autorizzazione
Aggiornamento professionale del personale medico: quadro applicativo, competenze e procedure
La circolare definisce in modo organico la disciplina dell'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo del personale medico, richiamando le precedenti indicazioni contenute nelle circolari n. 204/1988 e n. 250/1989 e il quadro normativo di riferimento costituito dagli artt. 77 e 83 del D.P.R. n. 270/1987. L'intervento chiarisce inoltre gli effetti organizzativi derivanti dall'art. 48 del d.lgs. n. 29/1993, che ha determinato la cessazione degli organi paritetici prima competenti in materia, trasferendo le relative funzioni all'Amministrazione attiva.
Monte ore di aggiornamento e criteri generali
Per i medici a tempo pieno sono confermate 4 ore settimanali da destinare all'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo; per i medici a tempo definito il monte ore è pari a 1 ora e mezza settimanale. Le ore possono essere fruite cumulativamente anche in periodi superiori alla settimana e il monte ore spettante a ciascun medico è proporzionato alle settimane di servizio effettivamente prestate nell'anno.
Cessazione degli organi paritetici e riparto delle competenze
Con l'entrata in vigore dell'art. 48 del d.lgs. n. 29/1993 cessano l'attività la Commissione paritetica per l'aggiornamento obbligatorio e il Comitato tecnico scientifico per l'aggiornamento facoltativo. Le funzioni di tali organismi sono riassorbite dall'Amministrazione attiva. In particolare, per l'aggiornamento obbligatorio la programmazione delle attività connesse resta attribuita alla Sede Centrale.
Procedura per l'aggiornamento facoltativo nelle articolazioni periferiche e centrali
Per i medici in servizio presso gli Uffici sanitari periferici, la domanda deve essere presentata al responsabile del Gabinetto diagnostico della Sede di appartenenza, che la trasmette, con il proprio parere, al Direttore della Sede. Il provvedimento di autorizzazione o diniego è adottato entro un mese dalla domanda; in caso di difformità rispetto al parere espresso, il diniego o l'autorizzazione devono essere motivati.
La domanda deve essere datata e recare il nulla osta del medico responsabile della Sede sulla compatibilità con le esigenze di servizio, oltre ai dati del richiedente, alla qualifica, alle eventuali specializzazioni possedute e all'attività specialistica svolta per conto dell'Istituto. Quando l'istanza riguarda lo stesso medico responsabile, questi trasmette la pratica al Primario della Sede regionale competente, che esprime il parere; il provvedimento è poi adottato dal Direttore della Sede di appartenenza.
Per i medici operanti presso le Sedi regionali, il parere tecnico per l'aggiornamento facoltativo è di competenza dei Primari responsabili degli Uffici sanitari regionali. Se l'istanza riguarda i medesimi Primari, il parere è espresso dal Primario coordinatore generale della Sede Centrale e il provvedimento è adottato dal Direttore regionale.
Per il personale medico della Sede Centrale, le domande, corredate del parere del Primario coordinatore generale dell'Area di appartenenza, sono presentate al Direttore Centrale per le Risorse Umane, che adotta i relativi provvedimenti. Per i Primari coordinatori delle Aree Sanitarie della Sede Centrale, che autocertificano la compatibilità con le esigenze di servizio, l'autorizzazione è concessa dal Direttore Generale.
Forme di aggiornamento facoltativo e relativo regime
La circolare individua cinque principali modalità di aggiornamento facoltativo:
- partecipazione a congressi, convegni, seminari e iniziative analoghe, generalmente organizzate da enti esterni;
- frequenza, a titolo di aggiornamento pratico, di reparti e ambulatori ospedalieri e universitari;
- frequenza di corsi di perfezionamento post-universitari organizzati da Università, Associazioni ospedaliere, Ordine dei medici e soggetti analoghi;
- frequenza di corsi di specializzazione universitaria;
- comando finalizzato.
Tali attività non danno mai diritto a trattamento di missione e comportano il recupero delle eventuali ore di servizio utilizzate per gli spostamenti.
Documentazione istruttoria richiesta per le singole attività
Per ciascuna tipologia sono richiesti specifici elementi documentali.
Per congressi, convegni, seminari e manifestazioni analoghe, deve essere allegato il programma dell'iniziativa, in originale o fotocopia, dal quale risultino l'ente scientifico organizzatore, i contenuti degli interventi, la sede di svolgimento, il periodo e la durata.
Per la frequenza di reparti e ambulatori ospedalieri o universitari devono essere chiaramente indicati il reparto da frequentare, il numero di ore o giornate lavorative richieste e la loro distribuzione nell'anno. È inoltre necessario allegare una dichiarazione di nulla osta della direzione della struttura ospitante sull'attività che il dipendente intende svolgere. Se l'iniziativa è già stata svolta in passato, il richiedente deve unire un breve resoconto dell'attività svolta e dei risultati formativi conseguiti.
Per i corsi di perfezionamento occorre indicare l'ente organizzatore e allegare il programma del corso, con i contenuti delle materie, la sede di svolgimento, il periodo e la durata.
Per i corsi di specializzazione universitaria devono essere indicati la denominazione del corso, l'anno accademico e la sede universitaria di riferimento, l'anno di frequenza richiesto e deve essere allegato il piano di studi. Se si tratta di un anno successivo al primo, va anche specificato se la frequenza dell'anno precedente è avvenuta con modalità analoghe a quelle richieste.
Specializzazione in Medicina legale e congedo straordinario
Per la frequenza della scuola di specializzazione in Medicina legale presso Università convenzionate, secondo la normativa CEE con l'Istituto, può essere concesso il congedo straordinario retribuito entro il limite massimo annuo attualmente pari a 30 giorni, ma solo dopo che sia stata esaurita la riserva di ore dell'orario di servizio destinata all'aggiornamento professionale, sia obbligatorio sia facoltativo.
La circolare precisa che i motivi ostativi all'autorizzazione dell'aggiornamento facoltativo finalizzato al conseguimento della specializzazione in medicina legale possono consistere esclusivamente in eccezionali e non superabili impedimenti di servizio.
Comando finalizzato ex art. 45 del D.P.R. n. 761/1979
Per il comando finalizzato, disposto ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 761/1979, i provvedimenti sono adottati dal Direttore Generale su parere del Primario coordinatore generale dell'Area Sanitaria della Direzione Generale. La circolare conferma che il personale interessato può essere comandato, a richiesta, per periodi determinati non superiori a due anni nel quinquennio, presso centri o istituti nazionali, internazionali o stranieri, oppure presso altri organismi di ricerca che abbiano prestato assenso.
Durante il comando non spetta la retribuzione, ma il periodo è valutato a ogni effetto nell'anzianità di servizio, sia ai fini giuridici ed economici sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, salvo l'accollo da parte del dipendente dell'onere contributivo anche per la quota a carico dell'Amministrazione. Se il comando è giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali indispensabili per il buon andamento e funzionamento dei servizi, può essere autorizzato il pagamento del trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione. Tale possibilità è ammessa solo per studi tecnico-scientifici relativi alla medicina legale e delle assicurazioni.
Sul piano istruttorio, alla domanda deve essere allegata una relazione dettagliata sui contenuti e sugli obiettivi degli studi tecnico-scientifici che il dipendente intende approfondire, in relazione al proprio profilo culturale e agli interessi medico-legali istituzionali. La relazione deve recare l'approvazione del responsabile della struttura ospitante. Se l'iniziativa è già stata autorizzata in passato, il richiedente deve anche allegare un resoconto sull'attività svolta e sui risultati scientifici conseguiti.
Monitoraggio, relazioni e pratiche pregresse
Il Primario della Sede regionale è tenuto a monitorare l'espletamento delle iniziative autorizzate, a promuovere forme di socializzazione culturale all'interno della regione e a favorire l'omogeneizzazione territoriale della formazione, anche mediante la predisposizione periodica di relazioni alle strutture centrali competenti.
Ai fini delle valutazioni tecnico-professionali e statistiche, tutti i dati relativi all'attività devono essere trasmessi annualmente ai Coordinamenti generali per le funzioni medico-legali delle prestazioni pensionistiche e temporanee della Sede Centrale.
Le domande di aggiornamento professionale facoltativo già presentate e rimaste non esaminate per effetto della cessazione del Comitato tecnico scientifico devono essere valutate secondo i criteri indicati dalla circolare entro 60 giorni dalla sua data, così da regolarizzare le eventuali assenze già effettuate dal personale medico interessato. Le domande giacenti sono inviate separatamente ai Direttori delle Sedi competenti.
Comunicazione al personale interessato
La circolare dispone infine che il contenuto venga portato immediatamente a conoscenza del personale interessato, al fine di consentire l'applicazione uniforme delle nuove modalità di gestione dell'aggiornamento professionale.
Punti principali
Quadro normativo e monte ore di aggiornamento
La circolare richiama gli artt. 77 e 83 del D.P.R. n. 270/1987 e le circolari n. 204/1988 e n. 250/1989. Per i medici a tempo pieno sono destinate 4 ore settimanali all'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo; per quelli a tempo definito 1 ora e mezza settimanale. Le ore possono essere fruite anche cumulativamente per periodi superiori alla settimana e il monte ore annuo è proporzionato alle settimane di servizio effettivamente prestate.
Cessazione degli organi paritetici e competenze residue
A seguito dell'art. 48 del d.lgs. n. 29/1993 cessano l'attività la Commissione paritetica per l'aggiornamento obbligatorio e il Comitato tecnico scientifico per l'aggiornamento facoltativo, con riassorbimento delle funzioni nell'Amministrazione attiva. Per l'aggiornamento obbligatorio la programmazione delle attività resta di competenza della Sede Centrale.
Procedura per l'aggiornamento facoltativo nelle sedi periferiche
I medici in servizio presso gli Uffici sanitari periferici devono presentare la domanda al responsabile del Gabinetto diagnostico della Sede di appartenenza, che la trasmette con il proprio parere al Direttore della Sede. L'autorizzazione o il diniego, motivato se difforme dal parere espresso, è adottato entro un mese dalla presentazione della domanda. La domanda deve essere datata e contenere il nulla osta del medico responsabile della Sede sulla compatibilità con le esigenze di servizio, oltre ai dati del richiedente, qualifica, eventuali specializzazioni e attività specialistica svolta per conto dell'Istituto.
Disciplina per responsabili, sedi regionali e Sede Centrale
Se l'istanza riguarda il medico responsabile, la pratica va trasmessa al Primario della Sede regionale competente, che esprime il parere; il provvedimento è adottato dal Direttore della Sede di appartenenza. Per i medici delle Sedi regionali, il parere tecnico spetta ai Primari responsabili degli Uffici sanitari regionali; se l'istanza riguarda un Primario, il parere è espresso dal Primario coordinatore generale della Sede Centrale e l'autorizzazione è adottata dal Direttore regionale. Per il personale medico della Sede Centrale, le domande con il parere del Primario coordinatore generale dell'Area di appartenenza sono presentate al Direttore Centrale per le Risorse Umane. Per i Primari coordinatori delle Aree Sanitarie della Sede Centrale, che autocertificano la compatibilità con le esigenze di servizio, l'autorizzazione è concessa dal Direttore Generale.
Tipologie di aggiornamento facoltativo e limiti economici
Le forme di aggiornamento facoltativo ricomprendono: partecipazione a congressi, convegni, seminari e manifestazioni analoghe; frequenza di reparti e ambulatori ospedalieri e universitari; corsi di perfezionamento post-universitari; corsi di specializzazione universitaria; comando finalizzato. Tali attività non danno mai diritto a trattamento di missione e comportano il recupero delle eventuali ore di servizio impiegate per gli spostamenti.
Documentazione richiesta per ciascuna tipologia
Per i congressi e iniziative analoghe va allegato il programma originale o in fotocopia, con ente organizzatore, contenuti, sede, periodo e durata. Per la frequenza di reparti e ambulatori occorre indicare reparto, numero di ore o giornate richieste e distribuzione nell'anno, oltre al nulla osta della struttura ospitante e, se già svolta un'iniziativa analoga, un breve resoconto sui risultati formativi. Per i corsi di perfezionamento va indicato l'ente organizzatore e allegato il programma con contenuti, sede, periodo e durata. Per i corsi di specializzazione va indicata denominazione, anno accademico, sede universitaria, anno di frequenza richiesto e piano di studi; se si tratta di anni successivi al primo, va specificato se il precedente anno è stato frequentato con modalità analoghe.
Specializzazione in medicina legale e congedo straordinario
Per la scuola di specializzazione in Medicina legale presso Università convenzionate secondo la normativa CEE con l'Istituto può essere concesso il congedo straordinario retribuito, entro il limite massimo annuo attualmente pari a 30 giorni, solo dopo l'esaurimento della riserva di ore di servizio destinata all'aggiornamento obbligatorio e facoltativo. I motivi ostativi all'autorizzazione per l'aggiornamento facoltativo finalizzato a tale specializzazione possono consistere esclusivamente in eccezionali e non superabili impedimenti di servizio.
Comando finalizzato
Per il comando finalizzato ex art. 45 del D.P.R. n. 761/1979, disposto dal Direttore Generale su parere del Primario coordinatore generale dell'Area Sanitaria della Direzione Generale, si confermano le regole della circolare n. 204/1988. Il comando può essere richiesto per periodi determinati non superiori a due anni nel quinquennio presso centri o istituti nazionali, internazionali o stranieri o altri organismi di ricerca che abbiano dato assenso. Durante il comando non spetta retribuzione, ma il periodo vale a tutti gli effetti di anzianità, anche ai fini giuridici, economici, di quiescenza e previdenza, salvo l'accollo da parte del dipendente della quota contributiva a carico dell'Amministrazione. Se il comando è giustificato da studi speciali indispensabili per il buon andamento dei servizi, può essere autorizzato il trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione; ciò è consentito solo per studi tecnico-scientifici relativi alla medicina legale e delle assicurazioni.
Obblighi di monitoraggio e trattazione delle pratiche pregresse
Il Primario della Sede regionale deve monitorare le iniziative autorizzate, favorire la diffusione culturale e l'omogeneizzazione territoriale della formazione, predisponendo relazioni periodiche alle strutture centrali competenti. I dati relativi all'attività devono essere trasmessi annualmente ai Coordinamenti generali per le funzioni medico-legali delle prestazioni pensionistiche e temporanee della Sede Centrale. Le domande di aggiornamento facoltativo già presentate e non esaminate per la cessazione del Comitato tecnico scientifico devono essere valutate, secondo i nuovi criteri, entro 60 giorni dalla circolare per regolarizzare le eventuali assenze già effettuate. Le domande giacenti sono inviate a parte ai Direttori delle Sedi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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