Circolare numero 06 del 24-01-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adozione del D.M. 15.11.1994, pubblicato in G.U. il 28.12.1994, che fissa per il 1995 le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei contributi dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari o privi di convenzioni di sicurezza sociale. Vengono riportate le misure per i settori industria cinematografica e spettacolo, con una precisazione sull’inapplicabilità delle retribuzioni convenzionali al personale artistico e alle categorie prive di CCNL. La circolare disciplina anche il conguaglio delle contribuzioni eventualmente già versate per gennaio 1995 sulla base del precedente decreto, da effettuare entro il 20.3.1995 tramite Mod. 031/R con codice "023". Ribadisce infine che il regime delle retribuzioni convenzionali e la riduzione di 10 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro valgono solo per lavoratori assunti in Italia e trasferiti all’estero, mentre per rapporti normalmente svolti in Italia si applica la disciplina ordinaria.
Retribuzioni convenzionali 1995 per lavoratori italiani all'estero in paesi extracomunitari senza convenzioni di sicurezza sociale
Retribuzioni convenzionali 1995 per lavoratori italiani all'estero
La circolare dà attuazione al D.M. 15.11.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28.12.1994, che determina per l’anno 1995 le retribuzioni convenzionali da assumere come base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari o in Stati privi di convenzioni di sicurezza sociale.
Ambito di applicazione
Il documento precisa che il regime delle retribuzioni convenzionali e la conseguente riduzione di 10 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro trovano applicazione solo per i lavoratori assunti in Italia e trasferiti all’estero per eseguire opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari non convenzionati in materia di sicurezza sociale.
Per i rapporti costituiti in Italia che si svolgono normalmente nel territorio italiano, ovvero solo occasionalmente all’estero, non opera tale regime speciale: gli adempimenti contributivi devono essere effettuati secondo la normativa generale applicabile alla generalità dei lavoratori occupati in Italia.
Settori industria cinematografica e spettacolo
Per i settori industria cinematografica e spettacolo sono riportate specifiche retribuzioni convenzionali annuali, differenziate per qualifica.
Nel settore industria cinematografica sono previste misure per:
- figure professionali di massimo livello;
- figure professionali intermedie;
- assistenti attività professionali;
- maestranze qualificate;
- aiuti attività tecniche e professionali;
- operai generici cinematografici.
Nel settore spettacolo sono previste misure per:
- impiegati direttivi;
- impiegati con funzioni direttive;
- impiegati di concetto;
- impiegati d’ordine;
- operai specializzati;
- professori d’orchestra;
- artisti del coro;
- tersicorei;
- personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale.
Esclusioni dal ricorso alle retribuzioni convenzionali
La circolare conferma che, per il personale artistico e per le categorie di lavoratori per le quali non siano in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro, non è possibile applicare le retribuzioni convenzionali indicate. In tali ipotesi, la base imponibile contributiva va determinata sui compensi effettivamente corrisposti, ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.
Conguaglio delle contribuzioni per gennaio 1995
Se per il mese di gennaio 1995 gli adempimenti contributivi sono stati già assolti sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal precedente decreto dell’11.3.1994, le imprese devono effettuare il conguaglio con riferimento alle nuove misure.
Il conguaglio deve essere eseguito entro il 20.3.1995 mediante apposito Mod. 031/R di variazione, indicando nel quadro C il codice "023" al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.
Punti principali
Fonte normativa e oggetto
È richiamato il D.M. 15.11.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28.12.1994, con il quale sono state determinate per l’anno 1995 le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari o in Stati con i quali non siano state stipulate convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Misure per i settori industria cinematografica e spettacolo
Per i settori industria cinematografica e spettacolo vengono indicate specifiche retribuzioni convenzionali annuali, differenziate per qualifica. Per l’industria cinematografica sono riportati importi per figure professionali di massimo livello, figure professionali intermedie, assistenti attività professionali, maestranze qualificate, aiuti attività tecniche e professionali, operai generici cinematografici e altre qualifiche correlate. Per lo spettacolo sono indicati importi per impiegati direttivi, impiegati con funzioni direttive, impiegati di concetto, impiegati d’ordine, operai specializzati, professori d’orchestra, artisti del coro, tersicorei e personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale.
Esclusioni e criteri alternativi di imponibile
Si conferma che, per il personale artistico e per le categorie di lavoratori per le quali non siano in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro, non possono essere applicate le retribuzioni convenzionali indicate. In tali casi l’obbligo contributivo deve essere assolto sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
Conguaglio per gennaio 1995
Se per il mese di gennaio 1995 gli adempimenti contributivi sono già stati effettuati sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal precedente decreto dell’11.3.1994, le imprese devono procedere al conguaglio in base alle nuove misure. Il conguaglio va eseguito entro e non oltre il 20.3.1995, tramite apposito Mod. 031/R di variazione, indicando nel quadro C il codice "023" per evitare l’applicazione delle relative sanzioni.
Ambito di applicazione del regime agevolato
La determinazione dell’imponibile contributivo mediante le retribuzioni convenzionali e la riduzione di 10 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro si applicano esclusivamente ai lavoratori assunti nel territorio italiano e trasferiti da tale territorio per l’esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale.
Rapporti costituiti e svolti in Italia
Per i rapporti di lavoro costituiti in Italia e svolti normalmente nel territorio italiano, oppure soltanto occasionalmente all’estero, la circolare precisa che gli adempimenti contributivi devono essere effettuati secondo la disciplina ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori occupati in Italia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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