Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 18 del 21-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la sanatoria previdenziale e assistenziale prevista dall’art. 18 della legge 724/1994, efficace dal 1° gennaio 1995, con riduzione delle sanzioni civili al tasso annuo del 17% entro il limite del 50% del debito contributivo, esonero dalle sanzioni amministrative e estinzione dei reati connessi ai versamenti. Sono indicati soggetti ammessi, periodi regolarizzabili, termini del 31 marzo 1995, modalità di pagamento in unica soluzione o in cinque rate bimestrali, criteri di calcolo delle somme aggiuntive e regole specifiche per rateazioni in corso e sanzioni amministrative. La seconda parte tratta la modulistica e le istruzioni operative per sportelli unificati e sedi territoriali; la terza riguarda il condono per i datori di lavoro dello spettacolo e la proroga di termini sul precedente condono previdenziale.

Condono previdenziale e assistenziale ex art. 18 L. 724/1994 e agevolazioni per lo spettacolo

Condono previdenziale e assistenziale ex art. 18 della legge n. 724/1994

La circolare disciplina la sanatoria previdenziale e assistenziale introdotta dall’art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, efficace dal 1° gennaio 1995. Il provvedimento interessa l’INPS per i commi da 1 a 5 e prevede, per i contributi e premi omessi o versati in ritardo, una regolarizzazione agevolata fondata sulla riduzione delle sanzioni civili, sull’esonero da sanzioni amministrative e sull’estinzione dei reati connessi ai versamenti.

Finalità e contenuto del beneficio

Il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni civili in misura pari al tasso di interesse annuo del 17%, entro il limite del 50% del debito contributivo complessivo oggetto di regolarizzazione. La sanatoria comporta inoltre l’esonero dalle obbligazioni per sanzioni amministrative e l’estinzione dei reati previsti in materia di versamento di contributi o premi.

Soggetti ammessi alla regolarizzazione

Possono accedere alla disciplina agevolata:

  • i soggetti di nuova iscrizione, ossia coloro che denunciano per la prima volta la posizione presso gli sportelli unificati;
  • i soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o tardivamente versati, relativi a periodi scaduti al 31 agosto 1994.

Per gli sportelli unificati la circolare richiama gli enti e gli uffici previsti dalla normativa sugli sportelli polifunzionali, rinviando alle istruzioni già fornite in occasione dei precedenti condoni.

Periodi regolarizzabili

Sono regolarizzabili i periodi non prescritti, tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla legge n. 638/1983:

  • per i datori di lavoro, dal 11 gennaio 1983 al 12 settembre 1986;
  • per le altre categorie di contribuenti, dal 12 marzo 1983 al 12 settembre 1986.

Per i soggetti già iscritti il limite temporale è rappresentato dai periodi maturati fino al 31 agosto 1994. Per i soggetti di prima iscrizione il termine finale dipende dalla data della denuncia di iscrizione, che può avvenire anche entro il 31 marzo 1995, scadenza ultima del condono.

Termine unico per domanda e versamento

La circolare stabilisce che il 31 marzo 1995 è il termine entro il quale devono essere:

  • presentata la domanda di condono;
  • effettuato il pagamento in unica soluzione oppure della prima rata, se si opta per la rateizzazione;
  • allegata l’attestazione del versamento e la documentazione prevista dal modulo.

Si evidenzia che il pagamento deve comprendere non solo il debito contributivo, ma anche le sanzioni civili ridotte, anche nel caso di contributi già versati in ritardo.

Calcolo della somma aggiuntiva ridotta

La somma aggiuntiva deve essere calcolata per il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria del versamento e la data del pagamento in unica soluzione o della prima rata. Il tetto massimo del 50% va riferito all’ammontare complessivo dei contributi oggetto della regolarizzazione agevolata presso ciascun ente, considerando sia i contributi già versati in ritardo sia quelli ancora da versare.

Rateizzazione in cinque rate bimestrali

La regolarizzazione può essere effettuata anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, con le seguenti scadenze:

  • prima rata: 31 marzo 1995;
  • seconda rata: 31 maggio 1995;
  • terza rata: 31 luglio 1995;
  • quarta rata: 30 settembre 1995;
  • quinta rata: 30 novembre 1995.

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento. La circolare riporta anche le aliquote da applicare alle singole rate successive alla prima.

Rateazioni in corso e debiti già dilazionati

Le agevolazioni si applicano anche ai crediti già oggetto di rateazione decisa dagli organi competenti dell’Istituto e regolarmente perfezionata. Il beneficio riguarda soltanto le rate non ancora versate; le rate già pagate conservano la loro originaria destinazione.

Per la determinazione del residuo debito occorre fare riferimento alla data in cui il contribuente intende pagare l’intero importo o la prima rata. Le somme già versate vanno imputate a contributi e sanzioni a partire dai periodi più remoti. Per alcune pratiche automatizzate sono previsti programmi specifici per il calcolo immediato degli importi da includere nel condono.

Sanzioni amministrative e profili penali

La regolarizzazione determina l’estinzione dei reati e delle obbligazioni per sanzioni amministrative connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi. Tuttavia, per ottenere l’esonero dalle sanzioni amministrative relative alla mancata o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive, le denunce omesse devono comunque essere presentate entro il 31 marzo 1995.

La circolare precisa che:

  • la presentazione entro tale data dei modelli DM10, DM10/S, O1M e O3M può far ritenere estinte le sanzioni amministrative previste dalle norme richiamate;
  • non si estinguono, invece, gli illeciti amministrativi relativi all’omesso pagamento dei contributi disciplinati dalla legge n. 689/1981, per i quali occorre anche il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili ridotte.

Restano escluse dal condono le penalità di cui all’art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 488/1968 relative alle trattenute omesse sui dipendenti pensionati. Inoltre, il provvedimento non comporta la non applicazione delle regole sulla decadenza dagli sgravi contributivi e dalla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Istruzioni operative e modulistica

La circolare detta istruzioni sulla predisposizione e distribuzione della modulistica per la regolarizzazione agevolata. Viene previsto un modello unificato utilizzabile congiuntamente dagli enti previdenziali interessati, con allegati i bollettini di versamento postale.

Per lo SCAU è prevista una modulistica autonoma per il condono previdenziale del settore agricolo, riferita sia agli anni 1993 e precedenti sia all’anno 1994. Le sedi regionali devono ricevere i moduli dalla tipografia e curarne la distribuzione alle sedi autonome di produzione e ai centri operativi, prestando attenzione a evitare sprechi.

I versamenti possono essere effettuati tramite conto corrente postale e, per l’INPS, confluiscono su conti diversi a seconda della sede competente, della categoria del contribuente e della distinzione tra soggetti di nuova iscrizione e già iscritti. La circolare ammette anche l’uso degli sportelli bancari.

La domanda è presentata in un’unica copia; se la regolarizzazione riguarda più enti, lo sportello ricevente deve trasmetterne fotocopia a ciascun ente interessato. Nella causale del versamento va indicato che si tratta di "regolarizzazione ex art. 18 della legge n. 724/1994" e va riportata la matricola o altro elemento identificativo del contribuente.

Indicazioni specifiche per le diverse categorie di contribuenti

La modulistica unificata è stata predisposta anche per aziende, artigiani, commercianti, contribuenti al Servizio Sanitario Nazionale e datori di lavoro domestico. Per le aziende sono previsti quadri distinti per indicare i contributi ancora da versare e quelli già versati in ritardo, nonché per distinguere i diversi tipi di debito, comprese le rateazioni in corso e le pratiche presso gli uffici di vigilanza o legale.

Per la contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale, la circolare introduce uno spazio specifico per indicare, separatamente per anno e per Regione o Provincia autonoma, i contributi già versati in ritardo o ancora da versare. Per artigiani e commercianti è prevista la distribuzione di un intercalare per eventuali collaboratori.

Per i datori di lavoro domestico la circolare segnala che il modulo non contiene la distinzione tra importi già versati e ancora da versare e che, quindi, occorre seguire le istruzioni già fornite in precedenza. In ogni caso, le sedi devono fornire agli utenti un’adeguata informazione e assistenza.

Profili organizzativi e assistenza agli utenti

Le sedi devono dare la massima diffusione alle istruzioni, assicurando un’informativa completa ai contribuenti e verificando che le richieste di regolarizzazione non subiscano ritardi nelle more della disponibilità definitiva della modulistica. Per facilitare i pagamenti, possono essere messi a disposizione bollettini già predisposti in precedenza oppure bollettini in bianco con indicazione del numero di conto corrente postale.

La circolare raccomanda inoltre di rappresentare ai contribuenti la possibilità di definire in via agevolata i contenziosi pendenti e di comunicare tempestivamente l’avvenuto superamento dei ricorsi ai competenti uffici.

Condono per i datori di lavoro dello spettacolo

La parte terza riguarda il condono previdenziale per le attività dello spettacolo, disciplinato dall’art. 9 del D.L. 30 novembre 1994, n. 661, applicabile alla contribuzione dovuta all’INPS per chi opera nel settore. La misura riprende il meccanismo agevolativo già previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 63/1993 e si applica ai datori di lavoro dello spettacolo, sia di nuova iscrizione sia già iscritti, ancora debitori per periodi non prescritti scaduti al 31 agosto 1994.

Anche in questo caso il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo 1995, con possibilità di cinque rate bimestrali e interessi dell’8% sulle rate successive alla prima. La circolare precisa che possono essere riconsiderati e riammessi in termine i versamenti tardivi eseguiti rispetto alle precedenti sanatorie, con ricalcolo del tasso agevolato del 17% fino alla data dell’effettivo pagamento.

Proroga del precedente condono e liberatoria per le sovvenzioni

L’art. 9 del D.L. n. 661/1994 conferma la proroga al 31 dicembre 1994 del pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui alla legge n. 243/1993 e successive proroghe. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del comma 1 e della prima rata del comma 2 sostituisce la liberatoria degli enti previdenziali.

La stessa regola vale, in caso di rateizzazione concordata con gli enti, per il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute, che si intende sostitutivo della liberatoria ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.

Punti principali

Ambito e contenuto del condono

L’art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile dal 1° gennaio 1995, introduce una regolarizzazione agevolata per contributi e premi omessi o tardivamente versati. Il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni civili al tasso annuo del 17% entro il limite del 50% del debito complessivo, nell’esonero dalle sanzioni amministrative e nell’estinzione dei reati connessi ai versamenti contributivi o premi.

Soggetti interessati e periodi regolarizzabili

Possono accedere alla sanatoria i soggetti di nuova iscrizione che denunciano per la prima volta la posizione presso gli sportelli unificati e i soggetti già iscritti ancora debitori per periodi scaduti al 31 agosto 1994. Sono regolarizzabili i periodi non prescritti, tenendo conto della sospensione dei termini della legge n. 638/1983. Per i già iscritti il limite è agosto 1994; per i nuovi iscritti il periodo regolarizzabile dipende dalla data della prima denuncia, fino al 31 marzo 1995.

Termini, domanda e pagamento

Il termine unico per presentare la domanda e versare quanto dovuto è il 31 marzo 1995. Entro tale data deve avvenire il pagamento in unica soluzione oppure della prima rata, se si opta per la rateizzazione. Alla domanda va allegata l’attestazione del versamento e la documentazione richiesta dal modulo. Per beneficiare del condono occorre pagare non solo il capitale, ma anche le sanzioni civili ridotte.

Rateizzazione e calcolo degli interessi

La regolarizzazione può avvenire in cinque rate bimestrali di uguale importo: prima entro il 31 marzo 1995, seconda il 31 maggio, terza il 31 luglio, quarta il 30 settembre e quinta il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima sono gravate da interessi di differimento dell’8% annuo, con aliquote indicate dalla circolare. Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta va effettuato dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino alla data del pagamento; il limite del 50% si riferisce all’ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione presso ciascun ente.

Rateazioni in corso e regolarizzazioni pregresse

Le agevolazioni si applicano anche ai crediti già oggetto di rateazione perfezionata. Il beneficio opera solo per le rate non ancora versate; le somme già pagate restano imputate secondo la loro originaria destinazione. Sono forniti criteri operativi per il ricalcolo del residuo debito, per l’imputazione delle somme versate ai periodi più remoti e per il trattamento delle dilazioni non perfezionate.

Sanzioni amministrative, penali e limiti del condono

La regolarizzazione estingue i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi, purché le denunce omesse siano presentate entro il 31 marzo 1995. Non sono invece estinte, per il solo adempimento formale, le sanzioni amministrative per omesso pagamento di contributi disciplinate dalla legge n. 689/1981, che richiedono anche il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili ridotte. Restano escluse le penalità per omesse trattenute ai dipendenti pensionati e non è prevista la non applicazione delle norme sulla decadenza dagli sgravi contributivi e dalla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Modulistica e istruzioni operative

La circolare descrive la predisposizione di modelli unificati per gli enti interessati, l’organizzazione della distribuzione tramite sedi regionali e centri operativi e le modalità di presentazione in copia unica agli sportelli polifunzionali. Vengono richiamate le indicazioni per i bollettini di conto corrente postale, la necessità di prestampe specifiche e l’obbligo di indicare nella causale la regolarizzazione ex art. 18 della legge n. 724/1994 e la matricola del contribuente.

Condono per lo spettacolo

Per i datori di lavoro dello spettacolo, l’art. 9 del D.L. n. 661/1994 estende e rinnova la sanatoria con gli stessi criteri di riduzione delle sanzioni al 17% entro il limite del 50%, riferita ai periodi non prescritti scaduti al 31 agosto 1994. Anche per questo settore è previsto il pagamento entro il 31 marzo 1995, con possibilità di cinque rate bimestrali e interessi dell’8% sulle rate successive alla prima. Sono inoltre disciplinati il ricalcolo dei versamenti tardivi e le conseguenze per le precedenti domande o rateazioni.

Proroga relativa al precedente condono

L’art. 9 del D.L. n. 661/1994 conferma la proroga al 31 dicembre 1994 del pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui alla legge n. 243/1993 e successive proroghe. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del comma 1 e della prima rata del comma 2 sostituisce la liberatoria degli enti previdenziali; lo stesso vale, in caso di rateizzazione concordata, per il pagamento della seconda rata complessivamente dovuta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.