Cassazione Penale, Sentenza n. 30531/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di correzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale (12/10/2021). La difesa contestava che la Procura aveva operato due cumuli parziali escludendo dal secondo cumulo sentenze relative a reati commessi prima dell'arresto del 16/02/2005 e che alcuni reati, pur indicati come commessi dopo l'arresto, erano in realtà anteriori o riconducibili a condotte permanenti cessate prima dell'arresto. Si contestava altresì la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto protratte nel tempo le condotte associative e aveva ritenuto che le condanne per reati di armi fossero successive all'interruzione dell'esecuzione delle pene precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse carente di adeguata motivazione. In particolare ha rilevato che non era stato chiarito perché i reati in materia di armi (sentenza 4/10/2012) sarebbero stati commessi dopo l'interruzione dell'esecuzione delle condanne precedenti, e che il giudice dell'esecuzione non aveva adeguatamente accertato, con riferimento ai reati permanenti contestati in forma "aperta" (sentenza 20/10/2006), la data di cessazione della condotta sulla base degli elementi di merito. Per tali carenze la Cassazione ha annullato l'ordinanza e rinviato per nuovo giudizio, demandando al giudice del rinvio di colmare le lacune motivazionali e di applicare correttamente i criteri di cumulo (parziale o unitario) in base alle date effettive di commissione/cessazione delle condotte.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Articolo richiamato per il criterio moderatore nel cumulo parziale delle pene: quando reati successivi sono commessi durante l'esecuzione o dopo l'interruzione di una pena, si applica il cumulo parziale con il criterio moderatore e detrazione di quanto già soddisfatto; invece si procede al calcolo unitario se le pene si riferiscono a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione.
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale richiamata come tipologia di reato associativo che può avere natura di reato permanente e, se contestato in forma "aperta", richiede accertamento della data di cessazione della condotta ai fini esecutivi.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa al traffico illecito di stupefacenti citata in relazione ai reati associativi; la sua menzione serve a inquadrare la natura delle condotte contestate e l'esigenza di valutare la durata/cessazione delle stesse.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 5, n. 50135/2015; Sez.1, n. 46602/2019; Sez.1, n. 21928/2022)
Principio interpretativo consolidato sul cumulo delle pene: cumuli parziali quando nuovi reati sono commessi durante o dopo interruzione dell'esecuzione; calcolo unitario quando reati sono commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione. Inoltre, per i reati permanenti contestati in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione deve accertare concretamente la data di cessazione della condotta se non è precisata nella sentenza di condanna.
Massime di principio
- Se un reato è commesso in epoca anteriore all'inizio dell'esecuzione di una pena, le pene concorrenti devono essere calcolate unitariamente; altrimenti si procede a cumuli parziali con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.
- La semplice affermazione che una condotta associativa si sia protratta oltre l'arresto non è sufficiente: in caso di reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione deve verificare e motivare, sulla base degli elementi probatori, la data effettiva di cessazione della condotta.
- L'arresto dopo latitanza può segnare l'inizio dell'esecuzione della pena; il giudice dell'esecuzione deve spiegare perché considera certi reati anteriori o posteriori a tale momento, evitando presunzioni non supportate dagli atti.
- La motivazione del provvedimento esecutivo deve chiarire i riferimenti probatori e i passaggi logici che giustificano la scelta tra cumulo parziale e calcolo unitario; in mancanza di ciò la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio.
- Al giudice del rinvio spetta il potere-dovere di colmare lacune istruttorie e motivazionali: dovrà esaminare sentenze di merito, atti processuali e ogni elemento utile per stabilire cronologia e durata delle condotte ai fini del corretto computo delle pene.
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