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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00121/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell'ICI per l'anno d'imposta 2011, riferito a un'abitazione ubicata in Latina. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'avviso fosse carente di motivazione perché non rendeva comprensibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, e che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente, perplessa o contraddittoria. Ha inoltre dedotto che la CTR avrebbe deciso su un profilo - il diniego dell'esenzione per abitazione principale - non posto a base dell'atto impositivo e non devoluto dal ricorrente, e ha censurato l'omessa esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni della decisione. Con il quinto motivo ha lamentato l'omesso esame della dedotta totale mancanza di motivazione dell'atto. Con il settimo motivo ha contestato la liquidazione delle spese di appello in misura superiore ai parametri del d.m. n. 55/2014 senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione dell'avviso, alla motivazione della sentenza d'appello e alla pretesa omissione di esame dei fatti decisivi, valorizzando che l'atto impositivo conteneva elementi sufficienti a rendere conoscibile la pretesa tributaria e che la sentenza, pur con una motivazione non perfettamente coerente, era comunque corretta nel merito. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che la liquidazione delle spese del giudizio di appello era stata effettuata oltre i parametri massimi applicabili senza alcuna specifica giustificazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di appello in favore dell'ente impositore e a carico del contribuente nella misura di euro 500, oltre accessori. Le spese di legittimità sono state compensate per la prevalente soccombenza del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi in materia tributaria

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    l'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali

  • art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo motivazionale dell'atto amministrativo

  • art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente come parametro generale della motivazione dell'atto impositivo

  • art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve contenere concisa esposizione del processo, richieste delle parti e succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione; applicabile anche al processo tributario per il rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    opera un rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili, comprese le disposizioni di attuazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati, anche nel processo tributario

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il motivo di appello è stato comunque esaminato

  • art. 132 c.p.c.

    la carenza o apparenza della motivazione integra nullità solo se impedisce di individuare il decisum e la ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza e all'onere probatorio, senza autonoma decisione specifica

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    preclude la censura ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    indicato quale base della disciplina della doppia conforme nei giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149

    richiamato per la perdurante applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2023

  • art. 384 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    consente alla Corte di cassare e decidere nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    i parametri di liquidazione delle spese sono criteri di orientamento; lo scostamento dai valori massimi deve essere motivato

  • art. 111 Cost.

    richiamato in funzione del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali, così da poterne contestare an e quantum; non è necessaria una motivazione analitica di ogni possibile difesa dell'ufficio.
  • Nel processo tributario, la mancanza o l'estrema concisione della motivazione della sentenza comporta nullità solo se impedisce l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione, oppure se la motivazione è meramente apparente, perplessa o logicamente inconciliabile.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Se la motivazione della sentenza di merito è apparente ma la soluzione in diritto è comunque corretta e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può correggere la decisione e decidere nel merito per ragioni di economia processuale.
  • In tema di spese processuali, i parametri del d.m. n. 55/2014 rappresentano criteri di orientamento e la liquidazione entro i limiti tabellari non richiede specifica motivazione; uno scostamento apprezzabile dai valori di riferimento, specie oltre il massimo, deve invece essere giustificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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