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Sentenza

Sentenza del 05/06/2018 n. 2511 - Comm. Trib. Prov. Milano

Contributi previdenziali -Collaborazione domestica - Datore di lavoro - Familiare a carico - Sostenimento della spesa - Deducibilità - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR, con riferimento alla possibilità di dedurre i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare quando il rapporto riguarda un familiare fiscalmente a carico. Il contribuente sosteneva di poter dedurre tali somme, avendo sostenuto direttamente la spesa, mentre l'Amministrazione finanziaria negava, o limitava, tale possibilità.

La decisione

È stato riconosciuto che il contribuente può dedurre gli oneri contributivi sostenuti per un familiare fiscalmente a carico. In particolare, sono deducibili i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare entro il limite di 1.549,37 euro. Tuttavia, il contribuente deve provare sia di aver effettivamente sostenuto la spesa sia l'esistenza di un rapporto previdenziale con una persona addetta ai servizi domestici instaurato per il familiare a carico.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR

    Il contribuente è legittimato a dedurre gli oneri contributivi sostenuti per i prossimi congiunti fiscalmente a suo carico e i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, fino all'importo di euro 1.549,37.

    La norma consente la deduzione dei contributi previdenziali sostenuti dal contribuente anche quando il servizio domestico o l'assistenza personale o familiare riguarda un familiare fiscalmente a carico, purché la spesa sia effettivamente sostenuta e documentata.

Massime di principio

  • I contributi previdenziali per collaboratori domestici o addetti all'assistenza possono essere dedotti anche se il beneficiario del servizio è un familiare fiscalmente a carico del contribuente.
  • La deduzione è soggetta al limite massimo previsto dalla legge, pari in questo caso a 1.549,37 euro.
  • Non è sufficiente dichiarare di aver sostenuto la spesa: occorre conservare la documentazione dei versamenti e dimostrare l'esistenza del rapporto previdenziale con l'addetto ai servizi domestici.
  • La deduzione spetta a chi sostiene effettivamente l'onere, anche se il rapporto di assistenza è riferito a un familiare fiscalmente a carico.
  • In situazioni analoghe, bisogna verificare contemporaneamente il requisito del familiare a carico, l'effettivo pagamento dei contributi, la regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto del limite quantitativo previsto dalla normativa.

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