Sentenza del 05/06/2018 n. 2511 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contributi previdenziali -Collaborazione domestica - Datore di lavoro - Familiare a carico - Sostenimento della spesa - Deducibilità - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR, con riferimento alla possibilità di dedurre i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare quando il rapporto riguarda un familiare fiscalmente a carico. Il contribuente sosteneva di poter dedurre tali somme, avendo sostenuto direttamente la spesa, mentre l'Amministrazione finanziaria negava, o limitava, tale possibilità.
La decisione
È stato riconosciuto che il contribuente può dedurre gli oneri contributivi sostenuti per un familiare fiscalmente a carico. In particolare, sono deducibili i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare entro il limite di 1.549,37 euro. Tuttavia, il contribuente deve provare sia di aver effettivamente sostenuto la spesa sia l'esistenza di un rapporto previdenziale con una persona addetta ai servizi domestici instaurato per il familiare a carico.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR
Il contribuente è legittimato a dedurre gli oneri contributivi sostenuti per i prossimi congiunti fiscalmente a suo carico e i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, fino all'importo di euro 1.549,37.
La norma consente la deduzione dei contributi previdenziali sostenuti dal contribuente anche quando il servizio domestico o l'assistenza personale o familiare riguarda un familiare fiscalmente a carico, purché la spesa sia effettivamente sostenuta e documentata.
Massime di principio
- I contributi previdenziali per collaboratori domestici o addetti all'assistenza possono essere dedotti anche se il beneficiario del servizio è un familiare fiscalmente a carico del contribuente.
- La deduzione è soggetta al limite massimo previsto dalla legge, pari in questo caso a 1.549,37 euro.
- Non è sufficiente dichiarare di aver sostenuto la spesa: occorre conservare la documentazione dei versamenti e dimostrare l'esistenza del rapporto previdenziale con l'addetto ai servizi domestici.
- La deduzione spetta a chi sostiene effettivamente l'onere, anche se il rapporto di assistenza è riferito a un familiare fiscalmente a carico.
- In situazioni analoghe, bisogna verificare contemporaneamente il requisito del familiare a carico, l'effettivo pagamento dei contributi, la regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto del limite quantitativo previsto dalla normativa.
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