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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23273/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento IRPEF relativa agli anni 2005/2006, emessa su presupposti accertativi non impugnati nei termini. Il contribuente aveva proposto ricorso sostenendo che, poiché era stato avviato un procedimento di accertamento con adesione ma non definito, egli confidava in una definizione favorevole e perciò non aveva tempestivamente impugnato gli avvisi di accertamento prodromici; la CTR ha accolto la domanda, ritenendo operante una rimessione in termini, e ha annullato la cartella limitatamente a imposte, interessi e sanzioni diverse dal capitale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ammesso l'impugnazione della cartella per un vizio non proprio; 2) violazione di varie norme processuali e sostanziali, per avere riconosciuto la rimessione in termini rispetto all'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento; 3) violazione delle norme sull'accertamento con adesione e sulla riscossione, per avere sospeso/annullato la cartella; 4) e 5) motivi ulteriori dichiarati assorbiti, relativi all'ordine di riattivare il procedimento di adesione e al contrasto tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le argomentazioni della CTR. Ha escluso che la mera pendenza o il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione potessero giustificare l'affidamento incolpevole del contribuente o una rimessione in termini, rilevando che l'istanza di adesione sospende soltanto il termine di impugnazione per 90 giorni e che, decorso inutilmente tale termine senza definizione consensuale e senza tempestiva impugnazione, gli avvisi di accertamento diventano definitivi. Poiché i termini per impugnare gli atti presupposti erano scaduti e gli atti si erano consolidati, la cartella non poteva essere impugnata per vizi non propri. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente contro la cartella. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    La cartella di pagamento non può essere impugnata per vizi degli atti presupposti ormai definitivi; il vizio dei provvedimenti antecedenti non può essere fatto valere contro la cartella quando gli avvisi non siano stati tempestivamente impugnati.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    La rimessione in termini non è applicabile per rimediare alla mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento nel caso di accertamento con adesione non perfezionato.

  • artt. 1, 21, d.lgs. 546/1992

    Richiamati in relazione ai termini e alle regole del processo tributario, ma la Corte esclude che possano fondare la rimessione in termini nel caso concreto.

  • artt. 6, 7, 8, 9, 12, 13, d.lgs. 218/1997

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il protrarsi della procedura sospendono il termine per impugnare per 90 giorni; se la definizione non si perfeziona e non vi è impugnazione tempestiva, l'avviso diviene definitivo.

  • artt. 2, 3, L. 241/1990

    Norme richiamate dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate dalla CTR, senza diversa autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale della Corte.

  • art. 10, L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela dell'affidamento, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse un affidamento giuridicamente tutelabile alla definizione favorevole dell'adesione.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973

    Richiamato quale base normativa della cartella esattoriale, la cui impugnazione non può travolgere atti presupposti ormai consolidati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza e la pendenza della procedura sospendono il termine di impugnazione dell'avviso di accertamento per 90 giorni; se la definizione non si perfeziona e il contribuente non propone ricorso entro il termine ripreso a decorrere, l'avviso diviene definitivo.
  • La rimessione in termini non può essere utilizzata per sanare la mancata tempestiva impugnazione di un atto impositivo quando il contribuente abbia confidato, senza base giuridica, nella definizione consensuale dell'accertamento.
  • Una cartella di pagamento fondata su atti presupposti divenuti definitivi non è impugnabile per vizi propri degli atti antecedenti: il sindacato del giudice deve arrestarsi all'atto della riscossione, salvo vizi propri della cartella stessa.
  • L'eventuale riduzione in autotutela della pretesa tributaria non comporta cessazione della materia del contendere, ma lascia residuare l'interesse delle parti alla decisione sulla pretesa fiscale residua.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoDecadenza

Testo integrale

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