Sentenza n. 200/2026 - Bologna, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla Osta - istanza P-BO/L/Q/2024/-OMISSIS- al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Bologna in data 10 marzo 2025; di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per lavoro subordinato stagionale, sostenendo, in sintesi, la nullità o illegittimità dell'atto per l'asserita erroneità della valutazione relativa all'incapacità economica del datore di lavoro, che aveva presentato un numero di domande sproporzionato rispetto alla propria capacità patrimoniale; la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, in ragione del tempo trascorso tra il rilascio del nulla osta e la revoca; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'omessa notifica e la mancata convocazione delle parti; il difetto di istruttoria; la violazione delle circolari ministeriali che consentirebbero, quando la mancata formalizzazione del rapporto non dipenda dallo straniero, il rilascio di un permesso per attesa occupazione; la rilevanza della successiva assunzione del ricorrente come lavoratore domestico presso altro datore; la violazione dell'art. 8 CEDU per la presenza di familiari in Italia; la mancata traduzione del provvedimento; la violazione dell'art. 6 l. 241/1990, dell'art. 17-bis l. 241/1990 e del principio di imparzialità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità del provvedimento, rilevando che essa ricorre solo nei casi tassativi dell'art. 21-septies l. 241/1990 e che l'atto non era privo di elementi essenziali, non era affetto da difetto assoluto di attribuzione e non violava né eludeva il giudicato. La mancata traduzione non ha inciso sulla validità dell'atto, poiché non ha impedito al ricorrente di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese; anche la tardiva notificazione non ha prodotto effetti invalidanti. È stata esclusa l'applicabilità degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, poiché il ritiro del nulla osta previsto dalla disciplina sull'immigrazione costituisce una decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti, e non ordinaria autotutela. L'Amministrazione ha correttamente applicato gli artt. 24, 22, comma 5-quater, e 24-bis del d.lgs. 286/1998, considerando sproporzionato il numero complessivo delle richieste presentate dal datore di lavoro rispetto alla sua capacità economica e patrimoniale. Il giudice ha ritenuto ragionevole non selezionare le domande secondo l'ordine cronologico, data l'abnormità del numero delle richieste rispetto alle risorse del datore. Il ricorrente non ha allegato né provato la sussistenza del requisito economico contestato. È stata esclusa la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione, perché l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 286/1998 esclude tale possibilità per i nulla osta e i permessi relativi al lavoro stagionale; inoltre, il nulla osta era illegittimo ab origine. La successiva assunzione presso altro datore non è stata valorizzata: l'art. 24, comma 8, consente il lavoro stagionale presso altro datore solo nel periodo di validità del nulla osta e a condizione che l'intermediazione avvenga tramite la piattaforma SIISL, circostanze non dimostrate. Le circolari ministeriali richiamate sono state ritenute inconferenti. I legami familiari non sono stati considerati decisivi, anche perché non sono stati dimostrati rapporti familiari riconducibili alle categorie dell'art. 29 del d.lgs. 286/1998. L'omessa comunicazione di avvio e la mancata convocazione sono state qualificate come vizi procedimentali non invalidanti ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché, trattandosi di attività sostanzialmente vincolata, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L'art. 17-bis l. 241/1990 è stato ritenuto inapplicabile, riguardando il silenzio-assenso tra amministrazioni per atti soggettivamente complessi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge
La nullità del provvedimento amministrativo è eccezionale e ricorre esclusivamente nei casi tassativi previsti dalla legge; non è configurabile una nullità virtuale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
a fronte di un atto di “revoca” che presenta una connotazione sostanzialmente vincolata
La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento quando, per la natura vincolata dell'attività e per gli elementi acquisiti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica al ritiro del nulla osta in materia di immigrazione quando il ritiro costituisce decadenza o revoca sanzionatoria per sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti, anziché esercizio ordinario dell'autotutela.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La disciplina ordinaria della revoca non governa il ritiro del nulla osta disposto nell'ambito dei controlli vincolati sui requisiti di ingresso e soggiorno.
art. 17-bis l. 241/1990
Il silenzio-assenso orizzontale opera per atti soggettivamente complessi tra amministrazioni, quali atti di concerto, d'intesa, decreti interministeriali, pareri vincolanti e co-decisioni; non si applica alla fattispecie esaminata.
art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998
Disciplina la richiesta nominativa di nulla osta per lavoro subordinato stagionale e, secondo il giudice, esclude la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione con riferimento ai nulla osta e ai permessi per lavoro stagionale.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
L'accertamento, anche successivo e mediante controlli a campione, di elementi ostativi comporta il ritiro dei titoli collegati all'ingresso e al soggiorno.
art. 24-bis, comma 4, d.lgs. 286/1998
resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura [(AGEA)], di effettuare controlli a campione
I controlli a campione possono verificare il rispetto dei requisiti e delle procedure per il lavoro stagionale.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
La congruità del numero delle richieste deve essere verificata considerando, tra l'altro, capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività dell'impresa.
art. 24, comma 8, d.lgs. 286/1998
Consente al lavoratore straniero, durante la validità del nulla osta, di svolgere attività stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore solo alle condizioni previste dalla disposizione, tra cui l'intermediazione tramite la piattaforma SIISL; presuppone comunque la legittimità del nulla osta.
art. 24, commi 9 e 10, d.lgs. 286/1998
La disciplina del lavoro stagionale presenta regole speciali e favorevoli, tra cui la possibilità di conversione del titolo, ma tali agevolazioni presuppongono il rispetto dei requisiti e delle procedure di ingresso.
art. 8 CEDU
Non è stato ritenuto applicabile in concreto in assenza di prova di rapporti familiari riconducibili alle categorie considerate dall'art. 29 del d.lgs. 286/1998.
art. 29 d.lgs. 286/1998
I legami familiari rilevanti sono quelli indicati dalla disposizione, tra cui coniuge, figli minori a carico, genitori a carico e parenti entro il terzo grado a carico e inabili al lavoro.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
La mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero non determina invalidità quando non ha impedito la tempestiva impugnazione e l'esercizio pieno delle difese.
art. 6 l. 241/1990
Il richiamo non imponeva, nella fattispecie vincolata, la convocazione delle parti per acquisire documentazione o rilasciare un diverso titolo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- Il ritiro di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale disposto in seguito all'accertamento dell'assenza o della sopravvenuta insussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina sull'immigrazione ha natura sostanzialmente decadenziale o sanzionatoria ed esprime un potere vincolato di controllo, non ordinaria autotutela decisoria; pertanto non è soggetto ai presupposti e ai limiti temporali degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990.
- La congruità del numero delle richieste di nulla osta deve essere valutata in rapporto alla capacità patrimoniale ed economico-finanziaria del datore di lavoro, al fatturato, al numero dei dipendenti e al tipo di attività esercitata; la presentazione di un numero abnorme di richieste rispetto a tali elementi legittima il diniego o il ritiro del titolo, senza che l'amministrazione sia tenuta a selezionare necessariamente le domande secondo il solo ordine cronologico.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento o la mancata convocazione dello straniero non comportano l'annullamento del ritiro del nulla osta quando l'attività amministrativa è sostanzialmente vincolata e risulta che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
- Il rilascio di un permesso per attesa occupazione non può essere preteso in relazione a un nulla osta o a un permesso per lavoro stagionale quando la disciplina speciale applicabile esclude tale possibilità; la successiva instaurazione di un diverso rapporto di lavoro non sana l'illegittimità originaria del nulla osta.
- La possibilità per il lavoratore stagionale di prestare attività presso un diverso datore di lavoro durante la validità del nulla osta presuppone sia la legittimità del nulla osta originario sia il rispetto delle modalità di intermediazione previste dalla legge, inclusa, secondo la fattispecie esaminata, l'utilizzazione della piattaforma SIISL.
- La mancata traduzione del provvedimento destinato a uno straniero costituisce mera irregolarità e non vizia l'atto quando l'interessato abbia potuto conoscerlo, impugnarlo tempestivamente e svolgere compiutamente le proprie difese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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