Cassazione Civile, Ordinanza n. 20341/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, rigettando il primo, il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata solo nella parte relativa alle sanzioni tributarie e, decidendo nel merito, ha annullato la cartella di pagamento nei limiti delle somme riferite alle sanzioni, poiché non trasmissibili al socio successore della società estinta. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Una società a responsabilità limitata, già socio unico di un'altra società di capitali poi cancellata dal registro delle imprese, ha impugnato una cartella di pagamento notificatale dall'Amministrazione finanziaria per debiti fiscali della società estinta. La cartella era stata emessa a seguito della definitività dell'accertamento tributario, nel contesto di un giudizio relativo all'originaria società debitrice interrotto per cancellazione e poi estinto per mancata riassunzione. La ricorrente ha contestato: la tempestività della cartella rispetto al termine biennale dell'art. 25 d.P.R. 602/1973; la propria responsabilità illimitata per i debiti sociali; la possibilità di essere destinataria di cartella fondata sul ruolo già formato verso la società estinta e l'asserita insussistenza dei presupposti del ruolo straordinario; infine, la trasmissibilità delle sanzioni tributarie al socio successore, deducendo omissione di pronuncia su tale profilo. La Corte ha rigettato i primi tre motivi: ha affermato che il termine di cui all'art. 25 decorre dalla definitività dell'accertamento, che la cancellazione della società determina successione dei soci nei debiti sociali, e che il ruolo straordinario era giustificato dal fondato pericolo per la riscossione. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che le sanzioni tributarie non sono trasmissibili ai successori della società estinta; la sentenza è stata cassata limitatamente a tale capo e la causa decisa nel merito con annullamento della cartella nei limiti delle sanzioni.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine per notificare la cartella decorre dal momento in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, non dalla sola notificazione dell'atto impositivo.
art. 15 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Consente l'iscrizione a ruolo straordinario e la notifica della cartella per l'intero debito quando vi sia fondato pericolo per la riscossione.
art. 11 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato quale base normativa della cartella emessa nei confronti del successore della società estinta.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il richiamo è stato ritenuto non pertinente perché la responsabilità del socio derivava non da tale norma, ma dal fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società.
art. 2462 cod. civ.
La responsabilità del socio unico può diventare illimitata nelle ipotesi previste dalla disciplina societaria e in relazione alla mancata osservanza delle condizioni richieste dalla legge.
art. 2464 cod. civ.
Richiamato dalla CTR per fondare la responsabilità del socio unico in relazione al capitale sociale e agli obblighi connessi.
art. 2470 cod. civ.
La mancata pubblicità della qualità di socio unico comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata.
art. 310 cod. proc. civ.
La declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione rende definitiva la decisione che definisce il giudizio interrotto.
art. 156 cod. proc. civ.
Eventuali vizi di notifica possono ritenersi sanati ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
art. 395 cod. proc. civ.
L'errore percettivo della sentenza non è deducibile con ricorso per cassazione ma, ove ricorrano i presupposti, con revocazione.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È stata dedotta la sua violazione per sostenere l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie ai successori.
art. 112 cod. proc. civ.
La mancata pronuncia sulle sanzioni è stata censurata come omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente devoluta.
art. 7 l. 24 novembre 1981, n. 689
Le sanzioni amministrative hanno natura personale e non si trasmettono ai successori.
Massime di principio
- Il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25 d.P.R. 602/1973 decorre dalla definitiva stabilizzazione dell'accertamento tributario, non dalla mera notifica dell'avviso impugnato.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina la successione dei soci nei rapporti debitori non definiti, con conseguente legittimazione processuale dei soci a subentrare o a essere chiamati nel giudizio relativo al debito sociale.
- In caso di estinzione della società, il Fisco può agire nei confronti dei soci successori anche sulla base del ruolo formatosi nei confronti della società, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento, quando il credito sia definitivamente accertato.
- L'iscrizione a ruolo straordinario è giustificata quando le circostanze concrete facciano emergere un fondato pericolo per la riscossione del credito tributario.
- La perdita della limitazione di responsabilità del socio unico si verifica quando non risultino osservati cumulativamente gli adempimenti di legge richiesti per conservare tale beneficio.
- Le sanzioni tributarie, per la loro natura afflittiva e personale, non si trasmettono ai successori della società estinta e la cartella è illegittima nella parte in cui le pretenda da costoro.
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