Cassazione Penale, Ordinanza n. 16268/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna di merito per il reato contestato, poiché la decisione non incide sul giudizio di responsabilità ma solo sull'ammissibilità delle doglianze.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. e, inoltre, lamentava un difetto di motivazione in relazione alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la Corte di cassazione, la doglianza sul secondo profilo era del tutto generica; quanto al primo, era priva di specificità perché non si confrontava con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva escluso la prova del travalicamento dei limiti funzionali da parte dei pubblici ufficiali che avevano effettuato il controllo nei confronti dell'imputato, ritenuto soggetto già noto come borseggiatore.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale risultava pronunciata la condanna in appello e rispetto alla quale il ricorso è stato proposto.
Invocata come causa di non punibilità, ma ritenuta non riconoscibile perché il ricorso non si confrontava con le corrette argomentazioni della sentenza di merito sul mancato travalicamento dei limiti funzionali da parte dei pubblici ufficiali.
Richiamato per dedurre il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la censura è stata giudicata generica.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. richiede la dimostrazione del travalicamento dei limiti funzionali da parte del pubblico ufficiale; in mancanza di elementi concreti in tal senso, la censura è destinata a essere respinta.
- La deduzione del vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può risolversi in una formula astratta, ma deve indicare in modo puntuale gli aspetti della motivazione meritevoli di censura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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