Sentenza n. 392/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02371/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento n. 22 del 15/03/2019, protocollo n. 215751 prat. n. 412/2017, con il quale il Comune ha rigettato l'istanza di permesso di costruire in sanatoria avanzata da parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Palermo, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale del permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego del permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per una pluralità di opere realizzate su un fondo rustico destinato ad allevamento equino: recinzione, due cisterne interrate, vano tecnico, opere di spietramento e sistemazione del terreno e tettoia metallica per il ricovero dei cavalli. Il Comune aveva motivato il diniego richiamando il contrasto con l’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e con le norme tecniche di attuazione, nonché la persistente carenza di documentazione tecnica. In primo grado erano stati dedotti l’erronea applicazione dell’art. 12, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la violazione della disciplina sulla modulistica unificata e standardizzata, del principio di leale cooperazione e del divieto di richiedere documenti già nella disponibilità dell’amministrazione, oltre al travisamento dei fatti e al difetto di istruttoria. In appello la parte ha sostenuto che il TAR avesse omesso di esaminare alcuni motivi, applicato erroneamente il principio del provvedimento plurimotivato, travisato il contenuto delle osservazioni del tecnico e ritenuto non provata la produzione degli elaborati grafici, sebbene fossero stati depositati una tavola unica, una relazione tecnica e fotografie. È stata inoltre contestata la violazione dell’onere della prova.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, anche se il richiamo comunale all’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e alle norme tecniche di attuazione fosse generico, il diniego fosse comunque sorretto da una ragione autonoma e sufficiente: l’inidoneità della documentazione tecnica a consentire l’istruttoria della domanda e la verifica della doppia conformità richiesta dall’art. 36. La disciplina della modulistica standardizzata semplifica e razionalizza gli adempimenti, ma non elimina l’onere del richiedente di rappresentare in modo completo, intelligibile e verificabile opere già realizzate. La mera produzione di un documento denominato elaborato grafico o la selezione della relativa casella nel modulo non dimostrano l’idoneità sostanziale della documentazione. Per una pluralità di opere eterogenee erano necessari dati metrici, altimetrici, sezioni, piante, prospetti, rapporti con il piano di campagna, consistenza e collocazione delle opere e loro incidenza urbanistico-edilizia. Planimetria, relazione descrittiva e fotografie non erano sufficienti a sostituire tale rappresentazione tecnica. Il principio per cui l’amministrazione non può richiedere documenti già in suo possesso non impone al Comune di ricostruire autonomamente l’abuso attraverso precedenti pratiche o documenti eterogenei. Non vi è stata violazione dell’art. 10-bis, perché il preavviso aveva già indicato la carenza degli elaborati grafici e il diniego non aveva introdotto una causa ostativa nuova. Le osservazioni procedimentali non avevano colmato la carenza documentale e non era necessaria una confutazione analitica di ogni loro affermazione. Il riferimento alla nota del tecnico del 24 novembre 2017 era meramente rafforzativo e non decisivo. Anche l’eventuale erronea interpretazione della nota non avrebbe inciso sull’esito. Il CGARS ha inoltre escluso l’inversione dell’onere della prova: spettava alla richiedente dimostrare di avere corredato la domanda di una rappresentazione tecnica adeguata. La destinazione agricola o non abitativa delle opere non ne esclude la rilevanza edilizia. Nulla è stato disposto sulle spese del grado, non essendosi costituito il Comune.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
L’accertamento di conformità richiede la verifica della doppia conformità dell’intervento; il richiedente deve fornire una rappresentazione tecnica completa, intelligibile e controllabile delle opere già realizzate.
art. 12 d.P.R. n. 380/2001
Il richiamo comunale a tale disposizione è stato ritenuto generico, ma la genericità non ha comportato l’annullamento del diniego, sorretto autonomamente dalla carenza documentale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Non è violato quando il preavviso abbia già indicato la carenza documentale e il provvedimento finale confermi la medesima ragione ostativa senza introdurne una nuova; non è necessaria la confutazione analitica di ogni osservazione.
art. 2697 c.c.
Non è stato ritenuto violato: la richiedente della sanatoria doveva dimostrare di avere prodotto elaborati idonei a consentire la verifica della conformità dell’abuso.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento di conformità edilizia, il richiedente deve rappresentare l’opera abusiva in modo completo, organico, intelligibile e verificabile, fornendo gli elementi necessari per la verifica della doppia conformità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
- La mera produzione formale di un documento denominato elaborato grafico, la compilazione della relativa casella nella modulistica o il deposito di una planimetria generale non soddisfano l’onere documentale quando la domanda riguardi una pluralità di opere eterogenee; occorrono, se necessari alla valutazione, piante, sezioni, prospetti, quote, dati dimensionali e rapporti con il piano di campagna.
- La modulistica unificata e standardizzata impedisce richieste amministrative inutili, duplicative o non pertinenti, ma non attenua l’onere sostanziale del privato di fornire una rappresentazione tecnica autosufficiente dell’intervento già realizzato.
- Il principio secondo cui l’amministrazione non può richiedere documenti già in suo possesso non obbliga l’ente a ricostruire autonomamente, mediante il reperimento e la ricomposizione di precedenti pratiche o documenti eterogenei, il contenuto tecnico di una nuova domanda di sanatoria.
- Il diniego di sanatoria può essere sorretto autonomamente dalla carenza della documentazione necessaria a istruire la domanda, anche quando altri segmenti della motivazione, relativi alla non conformità urbanistica, siano generici: la carenza conoscitiva impedisce infatti lo stesso svolgimento del giudizio di doppia conformità.
- La destinazione agricola o non residenziale delle opere non esclude la loro rilevanza edilizia e non esonera il richiedente dall’onere di rappresentarle compiutamente; la collaborazione procedimentale non trasferisce sull’amministrazione l’obbligo di ricostruire l’abuso o colmare l’insufficienza degli elaborati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →