Sentenza n. 137/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del decreto di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e materiale esplodente e del decreto di revoca della licenza di porto fucile per uso tiro a volo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con un unico motivo entrambi i provvedimenti, deducendo violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, degli artt. 1, 3, 6 e 10 della medesima legge, degli artt. 11 e 43 del r.d. 773/1931 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto e insufficienza di motivazione, illogicità, irrazionalità manifesta, contraddittorietà tra atti, sviamento e ingiustizia manifesta. La censura si fondava sulla denuncia presentata dall'ex convivente per molestie e atti persecutori, sulla successiva remissione della querela, sulla richiesta del pubblico ministero di archiviazione e sull'archiviazione disposta dal G.I.P.; secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero escluso la commissione dei fatti contestati e avrebbero imposto una motivazione più adeguata circa la persistente pericolosità e inaffidabilità ai fini della detenzione e del porto d'armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. I provvedimenti di divieto di detenzione delle armi e di revoca della licenza hanno natura cautelare e preventiva e sono diretti ad anticipare la tutela della pubblica sicurezza. Non occorre dimostrare un precedente abuso delle armi, né una condanna penale o l'accertamento di un reato: è sufficiente che sussistano elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di possibile abuso. Il giudizio richiesto all'autorità di pubblica sicurezza non coincide con un accertamento di pericolosità sociale o di responsabilità penale, ma consiste in una valutazione prognostica sull'affidabilità del soggetto, ampiamente discrezionale e basata su un ragionamento induttivo-probabilistico. Nel caso concreto, il deferimento per atti persecutori nei confronti dell'ex convivente, nel contesto dell'interruzione della relazione, è stato ritenuto elemento idoneo a mantenere dubbi sull'affidabilità del ricorrente, anche in assenza di ulteriori segnalazioni. La remissione della querela incide sulla procedibilità penale, ma non cancella la rilevanza storica e fattuale dei comportamenti e non impedisce all'amministrazione di svolgere un'autonoma valutazione ai fini della sicurezza pubblica. L'amministrazione non era tenuta a svolgere un'inchiesta sostitutiva del procedimento penale, ma soltanto a valutare prognosticamente gli indizi raccolti. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La norma consente il divieto sulla base di elementi che fondino una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi; non richiede un abuso già verificatosi, una condanna penale o un accertamento di responsabilità penale.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dei provvedimenti è stata ritenuta sufficiente in quanto l'amministrazione ha indicato gli elementi fattuali e prognostici posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
art. 11 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della revoca della licenza; la censura è stata respinta alla luce della natura preventiva dei poteri di pubblica sicurezza.
art. 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla licenza di porto d'armi; la decisione ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa di inaffidabilità fondata su una prognosi di possibile abuso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva: possono essere adottati anche in assenza di un precedente abuso, di una condanna penale o di un accertamento definitivo di responsabilità, quando gli elementi disponibili rendano ragionevolmente prevedibile un possibile abuso delle armi.
- Il giudizio sull'affidabilità del detentore o titolare di licenza di porto d'armi è una valutazione prognostica, ampiamente discrezionale e fondata su un ragionamento induttivo-probabilistico; non richiede il livello di certezza proprio dell'accertamento della responsabilità penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza del rischio di abuso.
- La remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale incidono sulla procedibilità o sulla prosecuzione dell'azione penale, ma non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti valutabili dall'autorità di pubblica sicurezza ai fini del giudizio di affidabilità nella detenzione e nel porto delle armi.
- L'autorità di pubblica sicurezza non deve svolgere un'inchiesta sostitutiva del procedimento penale: deve invece valutare autonomamente gli indizi e i fatti storicamente emersi, anche se non hanno dato luogo a una condanna o a un definitivo accertamento penale.
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