Ordinanza n. 103/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione e-mail datata 29 dicembre 2025, con la quale si informava la ricorrente del rigetto, da parte della Regione Emilia-Romagna, dell' istanza di riconoscimento di attività formative pregresse all’interno del corso di specializzazione in medicina generale per il triennio 2025-2028, con contestuale richiesta di riduzione della sua durata; - della comunicazione e-mail datata 22 gennaio 2026, di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela inviata dalla ricorrente avverso il diniego comunicatole con e-mail del 29 dicembre 2025; - del parere del Ministero della Salute prot. n. 20235 del 28.3.2024, quale atto presupposto del rigetto; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di attività formative pregresse e della conseguente riduzione della durata del corso di specializzazione in medicina generale per il triennio 2025-2028, nonché diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (regione e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le comunicazioni con cui la Regione Emilia-Romagna ha respinto la richiesta di riconoscimento, all’interno del corso di specializzazione in medicina generale 2025-2028, di attività formative svolte nell’ambito di un analogo corso frequentato presso un’altra Regione sei anni prima, chiedendo la riduzione della durata del nuovo corso. È stato inoltre impugnato il diniego dell’istanza di annullamento in autotutela e, quale atto presupposto, il parere del Ministero della Salute. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, sostenendo implicitamente la rilevanza delle attività formative pregresse e l’applicabilità dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 24 d.lgs. 368/1999.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le esigenze cautelari perché la pretesa alla riduzione del corso, già iniziato il 15 dicembre 2025, appariva priva di fondamento normativo. Il Collegio ha rilevato che i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 24 d.lgs. 368/1999 riguardano fattispecie completamente differenti rispetto a quella dedotta dalla ricorrente. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico al completamento del corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate per motivi equitativi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 24, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. 368/1999
Le disposizioni sono state ritenute riferibili a fattispecie diverse da quella della partecipazione a un precedente analogo corso di specializzazione, sicché non costituiscono allo stato fondamento normativo per ottenere la riduzione della durata del nuovo corso.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo richiede che la pretesa azionata presenti, almeno a un sommario esame, un fondamento normativo; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
- La partecipazione pregressa a un analogo corso di specializzazione in medicina generale non consente automaticamente di ottenere la riduzione della durata di un successivo corso, quando le disposizioni invocate riguardano fattispecie differenti.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi può prevalere l’interesse pubblico al completamento del corso di specializzazione rispetto all’interesse individuale alla sua riduzione, ove la pretesa individuale risulti allo stato priva di base normativa.
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