Cassazione Penale, Sentenza n. 11436/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per inosservanza dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). I motivi principali: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p., principio del ne bis in idem e art.4 Prot.7 CEDU, per presunta identità dei fatti rispetto a sentenza irrevocabile relativa al 25 marzo 2012 (mentre i fatti in contestazione erano 22-24 marzo 2012); 2) inosservanza ed errata applicazione degli artt.12 legge n.1423/1956 e 15 d.lgs. n.159/2011 in riferimento all'art.679 c.p.p., deducendo che l'ordinanza di prevenzione del 2008 era stata notificata nel 2012 dopo un lungo periodo di detenzione e che la permanenza della pericolosità sociale avrebbe dovuto essere valutata al momento dell'effettiva esecuzione; dedotta inoltre la necessità di riconoscere la continuazione tra i fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha esaminato le questioni. Sul ne bis in idem la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la motivazione della Corte territoriale non consente di riconoscere senz'altro l'identità del fatto (diverse date e, quanto meno, diversa puntuale contestazione territoriale), e l'accertamento della identità richiederebbe un riesame di elementi di fatto sottratto, nella specie, al sindacato di legittimità. Tuttavia, la Corte ha dichiarato l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Nel provvedimento si è calcolato il termine di prescrizione (pena edittale massima, atti interruttivi e sospensioni) e si è ritenuto che il termine fosse corso definitivamente prima dell'inoltro degli atti in Cassazione (completamento il 3 dicembre 2020; atti pervenuti il 13 febbraio 2021). La pronuncia di annullamento assorbe l'esame degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Riferito alla determinazione della pena per il reato contestato; utilizzato per definire l'ammontare sanzionatorio ai fini della prescrizione
art. 75 d.lgs. n.159/2011
Norma relativa alle violazioni connesse alle misure di prevenzione (richiamata nel capo di imputazione)
art. 649 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione sul ne bis in idem; la Corte ha valutato che la questione, se richiede accertamenti fattuali, esula dal sindacato di legittimità
art. 4 Protocollo n.7 CEDU
Richiamato in relazione al divieto di essere processato o punito due volte per lo stesso fatto; la Corte ha esaminato la questione ma non ha rilevato identità incontestabile dei fatti
art. 12 legge n.1423/1956
Norma sulle misure di prevenzione; il ricorrente lamentava omissione di verifica dell'attualità della pericolosità al momento dell'esecuzione
art. 15 d.lgs. n.159/2011
Riferita alla disciplina della sorveglianza speciale e degli obblighi connessi; richiamata nel motivo relativo alla valutazione della pericolosità sociale
art. 679 c.p.p.
Richiamato in relazione alla comunicazione/notifica della misura e alla necessità di verificare la permanenza dei presupposti della misura di prevenzione
art. 129 c.p.p.
Richiamato in ordine all'impossibilità di pronunciare il proscioglimento d'ufficio in Cassazione salvo che il ricorso non sia manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto che non sussistano ragioni per il proscioglimento ex art.129
artt. 157 e 161 c.p.
Norme utilizzate per il calcolo della prescrizione (determinazione del termine in relazione alla pena edittale e computo delle sospensioni/interruzioni)
Massime di principio
- La eccezione di ne bis in idem può essere rilevata anche in Cassazione, ma quando la sua decisione richiede un apprezzamento storico-fattuale complesso (riesame di atti e prova) può risultare inammissibile al sindacato di legittimità: la verifica dell'identità del fatto spesso esula dal controllo di legittimità e resta di competenza del merito.
- La prescrizione è valutata secondo le regole del codice penale (artt.157 e 161 c.p.) tenendo conto di pena edittale massima, atti interruttivi e periodi di sospensione; se la prescrizione è ormai intervenuta la Corte di legittimità può annullare definitivamente la sentenza per estinzione del reato senza rinvio.
- La presenza di una sentenza irrevocabile per fatto simile non implica automaticamente il proscioglimento per ne bis in idem: è necessario accertare l'identità del fatto (medesima condotta, stesso tempo e luogo o comunque impossibilità di distinzione), valutazione che richiede spesso esame di fatto.
- Quando si impugna una decisione per questioni connesse a misure di prevenzione (pericolosità sociale, obblighi di soggiorno) è importante documentare in modo preciso la temporalità e la permanenza dei presupposti della misura al momento dell'esecuzione o della notifica.
- La Corte di cassazione può assorbire e non esaminare altri motivi se dichiara l'estinzione del reato per prescrizione; pertanto, la tempestività e il calcolo degli atti interruttivi sono fattori decisivi per la sorte del procedimento.
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