Cassazione Penale, Sentenza n. 6867/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati contestati (artt. 56, 110, 629 e art. 416-bis.1 c.p.), denunciando: 1) violazioni di legge e vizi di motivazione nella ricostruzione dei fatti e nella qualificazione giuridica; 2) uso, da parte della Corte d'appello, di dichiarazioni di terzi ricavate da verbali di sommarie informazioni inseriti nel fascicolo tramite la requisitoria scritta del PM e non escusse in dibattimento; 3) diniego di rinnovazione parziale dell'istruttoria (escussione di tre soggetti mai sentiti) in appello, con conseguente utilizzazione di prove acquisibili solo oralmente; 4) eccessiva estensione dell'aggravante del "metodo mafioso" al ricorrente; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di riqualificazione del fatto (esclusione di alcune figure di reato). Il ricorrente ha altresì prodotto motivi aggiunti denunciando l'illegittimità e la contraddittorietà delle dichiarazioni acquisite tramite la requisitoria scritta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la Corte d'appello aveva fatto affidamento, per la conferma della responsabilità, su dichiarazioni tratte da verbali di sommarie informazioni inseriti nel fascicolo tramite la requisitoria del PM senza che i soggetti fossero effettivamente escussi in dibattimento. Poiché tali dichiarazioni avevano inciso sulla valutazione della attendibilità della persona offesa e sul complesso probatorio, la Cassazione ha rilevato l'obbligo di rinnovare l'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame. L'annullamento sull'aspetto della responsabilità ha reso assorbite, per ora, le altre censure (qualificazione giuridica, aggravante mafiosa, trattamento sanzionatorio) che saranno eventualmente riesaminate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Rinvio alla figura dell'autore dell'azione e dell'attentato (tentativo); la Corte lo menziona come parte della contestazione penale insieme ad altri articoli
art. 110 cod. pen.
Principio della partecipazione al reato (concorso di persone): il ricorso contestava l'attribuzione al ricorrente di una partecipazione morale non adeguatamente dimostrata
art. 629 cod. pen.
Norma sulla estorsione; rilevata nella contestazione di fatto, ma la Corte di Cassazione ha annullato la decisione di merito per vizi processuali relativi alla prova
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante "metodo mafioso": la difesa lamentava l'erronea estensione di tale aggravante al ricorrente; la Corte ha rinviato la valutazione sostanziale al giudice del rinvio, ritenendo prioritario l'accertamento procedurale sulla prova
art. 610 cod. pen.
Norma relativa a violenza o minaccia (reati intimidatori); la difesa aveva chiesto la riqualificazione della fattispecie anche in base all'assenza di immediata incidenza patrimoniale
art. 59 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti; la Corte territoriale aveva negato attenuanti generiche contestate dal ricorrente, questione che rimane assorbita in sede di rinvio
art. 603 cod. proc. pen.
Regola sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Cassazione ha stabilito che, essendo state utilizzate dichiarazioni non assunte oralmente in dibattimento, era necessario rinnovare l'istruttoria per escutere quei testi
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione per "error in procedendo": la Corte ha esercitato la propria funzione di controllo anche sul fatto processuale e ha esaminato direttamente gli atti per verificare l'errore procedurale denunciato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di riassunto dei motivi nel ricorso per cassazione: utilizzata per sintetizzare le censure proposte dal ricorrente
Massime di principio
- Un giudice d'appello non può fondare la propria decisione su dichiarazioni di terzi non escusse nel dibattimento ma riportate solo in atti prodotti (es. requisitoria scritta del PM) senza dar loro natura di prova orale: in tal caso la difesa può ottenere la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
- La Corte di Cassazione può verificare errori in procedendo e, se riscontra che la decisione di merito si regge su elementi di prova accessibili solo tramite atti non assunti oralmente, può annullare e rinviare per un nuovo esame; l'annullamento su profili di responsabilità assorbe spesso le altre censure collegate alla decisione
- Quando l'affermazione di responsabilità poggia in modo significativo su elementi acquisiti irregolarmente o non confrontati in dibattimento, il rimedio corretto è la rinnovazione dell'istruttoria e la escussione diretta dei testi, non la semplice esclusione delle dichiarazioni nelle motivazioni
- Le aggravanti complesse (es. "metodo mafioso") richiedono una motivazione puntuale e una prova della concreta partecipazione o del contributo richiesto dalla norma; l'insufficienza probatoria su questi punti può portare a revisione in sede di merito dopo rinvio
- In situazioni analoghe, il difensore deve specificare nel ricorso per cassazione quali atti o dichiarazioni sono illegittimamente utilizzati e dimostrare l'eventuale incidenza di tali elementi sul convincimento giudiziale (criterio della "prova di resistenza"), così da ottenere l'esame diretto degli atti da parte della Corte
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