Ordinanza n. 4467/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 11542/2024, pubblicata in data 14 novembre 2024, all’esito del procedimento R.G. n. 33258/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Rilevata d'ufficio la possibile carenza di legittimazione attiva, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti da parte della Segreteria.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11542/2024, quanto al pagamento delle spese di lite richieste dal ricorrente quale difensore antistatario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11542/2024, chiedendo la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza da ottemperare. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva. In particolare, il ricorrente ha agito qualificandosi come difensore antistatario, ma tale qualità non risulta dal titolo giudiziale azionato. La questione di rito è stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto la disposizione è stata applicata alla possibile carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione ad agire per ottenere l'esecuzione di una statuizione sulle spese di lite deve risultare dal titolo giudiziale azionato; la mera qualificazione del ricorrente come difensore antistatario non è sufficiente se tale qualità non risulta dalla sentenza.
- Se il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione di rito potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →