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Ordinanza

Ordinanza n. 4467/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 11542/2024, pubblicata in data 14 novembre 2024, all’esito del procedimento R.G. n. 33258/2023.

Giustizia amministrativa202512063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Rilevata d'ufficio la possibile carenza di legittimazione attiva, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti da parte della Segreteria.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11542/2024, quanto al pagamento delle spese di lite richieste dal ricorrente quale difensore antistatario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11542/2024, chiedendo la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza da ottemperare. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva. In particolare, il ricorrente ha agito qualificandosi come difensore antistatario, ma tale qualità non risulta dal titolo giudiziale azionato. La questione di rito è stata sottoposta al contraddittorio delle parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto la disposizione è stata applicata alla possibile carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione ad agire per ottenere l'esecuzione di una statuizione sulle spese di lite deve risultare dal titolo giudiziale azionato; la mera qualificazione del ricorrente come difensore antistatario non è sufficiente se tale qualità non risulta dalla sentenza.
  • Se il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione di rito potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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