Sentenza del 14/10/2016 n. 20784 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI - Attuari, agronomi, chimici e geologi - Contributo all'ente di previdenza ex art. 8, comma 3, del d.lgs.n. 103 del 1996 - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione dal reddito complessivo IRPEF dei contributi integrativi previdenziali del 2% previsti dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 103 del 1996. Il contribuente li aveva pagati all'ente previdenziale per gli anni 1996-1999 senza averli addebitati ai clienti in fattura, sostenendo quindi che fossero rimasti effettivamente a suo carico. L'Amministrazione riteneva invece che tali contributi fossero legalmente posti a carico dei clienti e che la mancata rivalsa non ne modificasse la natura, escludendone la deducibilità ai sensi dell'art. 10 del TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha stabilito che il contributo integrativo non è un costo deducibile dal reddito del professionista, perché la legge lo pone a carico del cliente, anche quando il professionista lo abbia pagato direttamente senza averlo previamente addebitato in fattura. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, art. 8, comma 3
Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2% del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
Il contributo integrativo grava sull'utenza o cliente del professionista. Il professionista ha il compito di applicarlo, evidenziarlo in fattura e riscuoterlo per riversarlo all'ente previdenziale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lettera e)
Contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
La deduzione presuppone non solo che il contributo sia obbligatorio, ma anche che l'onere sia stato effettivamente sostenuto dal contribuente che lo porta in deduzione. Non sono deducibili gli importi legalmente posti a carico di altri soggetti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1
Gli oneri sostenuti dal contribuente...
La condizione dell'effettivo sostenimento dell'onere da parte del contribuente è essenziale per la deducibilità dal reddito complessivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Ha costituito la base procedurale del controllo automatizzato dal quale è scaturito il recupero delle maggiori imposte mediante cartella di pagamento.
Massime di principio
- Per stabilire se un contributo previdenziale è deducibile non basta verificare che sia obbligatorio e che sia stato materialmente pagato dal professionista: occorre accertare a chi la legge attribuisca definitivamente l'onere economico.
- I contributi integrativi applicati in percentuale sul compenso e riaddebitabili al cliente, sebbene riscossi e versati dal professionista, non costituiscono normalmente un costo deducibile dal suo reddito.
- La mancata esposizione del contributo in fattura o la mancata riscossione dal cliente non trasformano automaticamente un onere legalmente a carico del cliente in un onere deducibile del professionista.
- La deducibilità può spettare, in linea generale, per contributi previdenziali soggettivi effettivamente posti dalla legge a carico del professionista, ma non per contributi integrativi destinati a essere trasferiti economicamente sulla clientela.
- Eventuali difficoltà applicative nella fase transitoria o l'assenza di una concreta possibilità di rivalsa nei confronti dei clienti non modificano, secondo la Corte, la natura giuridica del contributo né consentono la deduzione fiscale.
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