Ordinanza n. 3319/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 3215/2026, di rigetto della domanda cautelare proposta contro il decreto ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, nella parte relativa ai termini differenziati per l’inserimento nella prima fascia delle GPS in base al luogo di conseguimento del titolo di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la sospensione degli effetti del decreto ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27. La contestazione riguardava la previsione di termini differenziati per l’inserimento nella prima fascia delle GPS: il titolo di sostegno conseguito in Italia consente l’inserimento secondo il termine ordinario, mentre il titolo conseguito all’estero è soggetto all’ulteriore procedura di riconoscimento in Italia. Gli appellanti sostenevano l’illegittimità della differenziazione, richiamando anche un diverso orientamento giurisprudenziale formatosi in primo grado. È stata inoltre prospettata la questione della cosiddetta doppia riserva per gli aspiranti con titolo estero conseguito oltre termine o non ancora riconosciuto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per carenza del fumus boni iuris, confermando sostanzialmente il rigetto della tutela cautelare pronunciato dal TAR. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non ravvisabile l’illegittimità del decreto ministeriale nella parte in cui differenzia i termini per i titoli di sostegno italiani e stranieri. La distinzione è stata giudicata ragionevole e conforme alla normativa unionale sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali, poiché, in assenza di un sistema armonizzato di formazione nell’Unione europea, il titolo italiano è immediatamente valido ed efficace, mentre quello estero richiede una procedura ulteriore di riconoscimento. Tale procedura è stata ritenuta funzionale a verificare l’idoneità dei docenti destinati a operare con soggetti particolarmente fragili. Il Collegio ha inoltre osservato che il sistema della doppia riserva presenta una possibile lacuna quanto alla previsione del termine entro cui il titolare di un titolo estero conseguito oltre il termine debba presentare l’istanza di riconoscimento; tale rilievo, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente a integrare il fumus necessario per la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per l’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale in primo grado.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti i presupposti per accoglierlo per carenza del fumus boni iuris.
direttiva 2005/36/CE
La disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali è stata ritenuta compatibile con la differenziazione tra titoli di sostegno conseguiti in Italia e titoli conseguiti all’estero, questi ultimi subordinati a una procedura di riconoscimento.
art. 7, commi 3 e 4, punto ii), d.m. n. 27/2026
Prevede, per l’inserimento con riserva degli aspiranti con titolo estero conseguito tempestivamente ma non ancora riconosciuto in Italia, l’obbligo di presentare l’istanza di riconoscimento entro il 16 marzo 2026.
d.m. 16 febbraio 2026, n. 27
Il decreto ministeriale, nella parte che stabilisce termini differenziati per l’inserimento nella prima fascia delle GPS in relazione al luogo di conseguimento del titolo di sostegno, è stato ritenuto ragionevole e non illegittimo in sede cautelare.
Massime di principio
- In assenza di un sistema unionale armonizzato di formazione, è ragionevole subordinare l’utilizzabilità in Italia di un titolo professionale conseguito all’estero a una specifica procedura di riconoscimento, mentre il titolo nazionale può essere considerato immediatamente valido ed efficace.
- La differenziazione dei termini procedurali per l’inserimento in graduatorie pubbliche tra titoli nazionali e titoli esteri può essere compatibile con il diritto dell’Unione europea quando rifletta la diversa necessità di verificare preventivamente il riconoscimento e l’idoneità del titolo straniero.
- Nella tutela cautelare in appello, la plausibilità della censura deve essere valutata alla luce del fumus boni iuris; la mera esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale non impone l’accoglimento della sospensione se il provvedimento impugnato appare, a una sommaria delibazione, ragionevole e conforme alla disciplina applicabile.
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