Sentenza del 15/01/2018 n. 204 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di 1.160,00 euro di ritenute IRPEF applicate dall'INPS, tra il 2004 e il 2007, sul valore dello sconto tariffario per l'energia elettrica riconosciuto dall'ex datore di lavoro anche agli ex dipendenti. Sosteneva che il beneficio non fosse più imponibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro, perché l'art. 51 del TUIR riguarda i redditi percepiti in relazione a un rapporto di lavoro dipendente ancora esistente. Contestava inoltre l'equiparazione tra dipendenti e pensionati. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici e, con appello incidentale, la decadenza della richiesta di rimborso relativa al 2004.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo che lo sconto sul consumo di energia costituisse un compenso in natura o fringe benefit, imponibile come reddito di lavoro dipendente, poiché previsto da una clausola contrattuale che ne manteneva il diritto anche dopo la cessazione del rapporto. Ha inoltre rilevato che l'appello non formulava censure specifiche contro la sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre le argomentazioni già svolte. È stato accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate: la richiesta di rimborso relativa alle ritenute del 2004 è stata dichiarata inammissibile per tardività, essendo stata presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente al 2004 e confermata nel resto. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, pari complessivamente a 1.000,00 euro.
Norme richiamate
Art. 51 del TUIR, già art. 48
Tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro
La riduzione tariffaria sull'energia è stata qualificata come compenso in natura o fringe benefit collegato al rapporto di lavoro e quindi imponibile anche quando il beneficio continua, in forza di una previsione contrattuale, dopo la cessazione del rapporto.
Art. 53 del D.Lgs. 546/1992
L'appello deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi specifici di impugnazione
L'atto di appello deve individuare le parti della sentenza contestate e spiegare le ragioni di fatto e di diritto della richiesta di riforma. La mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può non essere sufficiente.
Art. 38 del DPR 602/1973
L'istanza ... può essere presentata ... entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata
La richiesta di rimborso delle ritenute deve essere presentata entro 48 mesi dalla ritenuta; il mancato rispetto del termine comporta la decadenza e l'inammissibilità della domanda.
Art. 23 del DPR 600/1973
È richiamato quale base normativa delle ritenute IRPEF operate dall'INPS sulla pensione del contribuente.
Art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002
La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
CCM di comparto del 1979
La previsione contrattuale riconosceva ai dipendenti già in servizio alla data del 1° agosto 1979 il beneficio tariffario anche dopo la cessazione del rapporto; tale continuità è stata considerata determinante per mantenere la qualificazione reddituale del beneficio.
Massime di principio
- Un beneficio economico o tariffario riconosciuto dall'ex datore di lavoro può rimanere imponibile anche dopo il pensionamento se deriva da una previsione contrattuale collegata al precedente rapporto di lavoro.
- La cessazione del rapporto non esclude automaticamente la natura di fringe benefit: occorre verificare la fonte del beneficio, le condizioni contrattuali e il collegamento originario con il rapporto di lavoro.
- Nelle controversie tributarie l'appello deve contestare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata; ripetere le tesi già formulate in primo grado espone al rischio di inammissibilità.
- Le domande di rimborso fiscale devono rispettare rigorosamente i termini di decadenza previsti dalla legge; per le ritenute considerate nella sentenza il termine era di 48 mesi dalla loro effettuazione.
- Quando una parte vince solo su un profilo processuale, come la tardività di una richiesta, ciò non implica necessariamente che sia stata accolta la sua ricostruzione sostanziale per gli altri periodi.
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