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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37270/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in primo grado e in appello una condanna a pena detentiva per un reato tributario connesso all'utilizzo/deduzione di fatture per operazioni inesistenti. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione dell'art. 606, lett. d), c.p.p. per il mancato accoglimento di una richiesta di nuove prove dirette ad accertare i costi effettivamente sostenuti e l'effettiva inesistenza delle operazioni; (2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, ritenuto dalla corte territoriale in modo tautologico, e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, asseritamente meramente apparente. La Corte osserva che la prima censura non era stata proposta con l'appello ed è quindi tardiva; la seconda è generica, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che valorizza l'emissione di fatture da parte di cartiere, l'importo complessivo delle operazioni e il mancato pagamento dell'IVA anche dopo la contestazione della falsità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardivo il primo motivo, perché la relativa doglianza non risultava dedotta nei motivi di appello, e genericamente formulato il secondo motivo, sia quanto al dolo sia quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha confermato gli effetti della condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice posta a base della condanna nei gradi di merito; la sentenza non ne sviluppa il contenuto in astratto, ma la collega a fatture per operazioni inesistenti e all'indebita detrazione IVA.

  • art. 606, lett. d), c.p.p.

    La deduzione di omessa assunzione di nuove prove è inammissibile se la relativa censura non era stata devoluta in appello ed è quindi tardiva in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro riconoscimento richiede elementi positivi e una motivazione che indichi le ragioni ostative principali, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta censure che non siano state previamente dedotte nei motivi di appello; la mancata devoluzione della questione rende il motivo tardivo e quindi inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non può essere denunciato in modo apodittico o meramente assertivo: il ricorso deve confrontarsi con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata, altrimenti la doglianza è generica e inammissibile.
  • Ai fini dell'elemento soggettivo nei reati tributari, la motivazione può essere desunta anche da dati fattuali sintomatici, come l'emissione delle fatture da soggetti cartolari, l'entità dell'operazione e il mancato pagamento dell'imposta dopo la contestazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi di segno favorevole; non spettano automaticamente per il solo fatto che non emergano elementi negativi e il giudice può motivarne il diniego richiamando gli elementi più rilevanti ostativi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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