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Ordinanza

Ordinanza n. 902/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Napoli del 15/18 dicembre 2025, notificato il 27.12.2025, di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del conseguente ordine di espulsione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi l'Avviso Orale del 05.11.2025 e la comunicazione di avvio del procedimento del 07.11.2025.

Giustizia amministrativa202601573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Napoli di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e conseguente ordine di espulsione, unitamente all'Avviso Orale e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il conseguente ordine di espulsione. Sono stati contestati anche l'Avviso Orale del Questore e la comunicazione di avvio del procedimento. La domanda cautelare è stata sostenuta dal rischio di allontanamento dal territorio nazionale, perdita del lavoro e compromissione dei legami familiari e affettivi. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il proprio percorso di integrazione sociale e lavorativa e il radicamento familiare in Italia. L'Amministrazione ha fondato il diniego sulla pendenza di procedimenti penali per violenza sessuale di gruppo e rissa con lesioni, sull'adozione di un DACUR e, soprattutto, sull'Avviso Orale del Questore, con cui il ricorrente è stato qualificato come persona pericolosa per la sicurezza pubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, pur riconoscendo la sussistenza del periculum in mora. In sede di sommaria valutazione, il giudice ha ritenuto che la pluralità e la sequenza ravvicinata degli elementi pregiudizievoli, considerati complessivamente, fossero idonee a sostenere il giudizio amministrativo di concreta e attuale pericolosità sociale ostativa al rilascio del titolo di soggiorno ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998. La valutazione dell'Amministrazione è stata ritenuta espressione di ampia discrezionalità e non manifestamente illogica, irragionevole o viziata da travisamento dei fatti. Gli elementi favorevoli relativi all'integrazione e al radicamento familiare, pur rilevanti nel bilanciamento, non sono stati considerati sufficienti a superare, allo stato, il giudizio di pericolosità fondato sulla condotta reiterata e sulla misura di prevenzione dell'Avviso Orale. Il pregiudizio derivante dal rischio di espulsione, perdita del lavoro e rottura dei legami affettivi è stato ritenuto conseguenza ordinaria della condizione di irregolarità e, in assenza di manifesta illegittimità dell'atto, non sufficiente a prevalere sul difetto di fumus. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la sospensione è stata negata per carenza del fumus boni iuris, nonostante il periculum in mora.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Indicato quale base normativa del potere di negare il soggiorno in presenza di elementi ostativi collegati alla pericolosità dello straniero.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Indicato quale disposizione applicabile al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e alla valutazione degli elementi ostativi.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione all'Avviso Orale del Questore e alla qualificazione del ricorrente come persona pericolosa per la sicurezza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione del diniego del permesso di soggiorno può essere respinta per carenza del fumus boni iuris anche quando il rischio di espulsione, perdita del lavoro e compromissione dei legami familiari integri un periculum in mora grave, se l'atto non presenta vizi di manifesta illegittimità.
  • Ai fini della valutazione della pericolosità sociale dello straniero, l'Amministrazione può considerare congiuntamente la pendenza di procedimenti penali per reati gravi, l'adozione di misure di prevenzione personale e la loro ravvicinata sequenza temporale, purché il giudizio complessivo non risulti manifestamente illogico, irragionevole o fondato sul travisamento dei fatti.
  • L'Avviso Orale del Questore, quale misura di prevenzione fondata sulla qualificazione dell'interessato come persona pericolosa per la sicurezza pubblica, costituisce un elemento particolarmente significativo nella valutazione amministrativa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Gli elementi di integrazione sociale e lavorativa e di radicamento familiare dello straniero devono essere considerati nel bilanciamento degli interessi, ma non prevalgono necessariamente sul giudizio di pericolosità sociale quando questo sia fondato su una condotta reiterata e su una formale misura di prevenzione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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