Ordinanza n. 147/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2235 del 14 ottobre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso contro il giudizio di non ammissione alla classe successiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore, ha appellato la sentenza semplificata del TAR Sicilia chiedendone la sospensione cautelare. In primo grado era stato impugnato il provvedimento con cui il Consiglio di classe della prima BIO 2 di un liceo scientifico statale aveva disposto, all'esito dello scrutinio finale e degli esami di riparazione dell'anno scolastico 2024/2025, la non ammissione dell'alunno alla classe successiva. In sede cautelare l'appellante ha dedotto il fumus boni iuris sostenendo che la violazione, da parte dell'amministrazione scolastica, della disciplina posta a tutela degli alunni con bisogni educativi speciali avrebbe inciso sul diritto dello studente a essere valutato secondo criteri adeguati alla propria condizione, determinando l'illegittimità del giudizio di non ammissione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado per difetto del fumus boni iuris. Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata secondo cui la normativa sui bisogni educativi speciali e sui disturbi dell'apprendimento è diretta a garantire il successo formativo dello studente, non a garantire automaticamente l'ammissione alle classi successive o il superamento dell'esame di maturità indipendentemente dal livello di apprendimento raggiunto. La mancata previsione di adeguate misure compensative o dispensative nel piano didattico personalizzato, oppure la mancata attuazione delle misure durante l'anno scolastico, non costituisce di per sé elemento sufficiente per dichiarare illegittimo il giudizio di non ammissione; tali omissioni possono eventualmente fondare una responsabilità dell'istituzione scolastica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello e la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La disciplina a tutela degli studenti con bisogni educativi speciali o disturbi dell'apprendimento mira a garantire il successo formativo mediante una valutazione adeguata alla condizione individuale, ma non attribuisce un diritto automatico all'ammissione alla classe successiva o al superamento degli esami indipendentemente dal livello di apprendimento raggiunto.
- La mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel piano didattico personalizzato, ovvero la mancata attuazione delle misure durante l'anno scolastico, non determina di per sé l'illegittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore; le omissioni dell'istituzione scolastica possono eventualmente rilevare sul piano della responsabilità dell'amministrazione.
- In sede cautelare d'appello, la contestazione di una violazione della disciplina sui bisogni educativi speciali non integra il fumus boni iuris necessario per sospendere la sentenza di primo grado quando non dimostri che tale violazione abbia inciso in modo determinante sulla legittimità della valutazione negativa.
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